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Uso di Fonti Luminose nella Pesca Sportiva: Cosa Si può Fare e Cosa No

| 15 Novembre 2021

Periodicamente tra i pescatori sportivi si riaccende la questione sull’utilizzo delle fonti luminose (tipo lampade, torce subacquee, starlight, led o luci di profondità, ecc.) nell’esercizio della pesca in mare, soprattutto perchè l’attuale legge vigente viene considerata anacronistica e causa di salati verbali, a detta dei pescatori, del tutto ingiustificati. Proviamo quindi a capire come stanno effettivamente le cose, separando tra ciò che effettivamente è, e ciò che invece dovrebbe essere.

Cosa Dice la Legge

Per prima cosa, dobbiamo fare riferimento a cosa prevede la normativa vigente che, per quanto manifestamente datata e bisognosa di revisione, è ancora il dpr 1639/68 che all’art. 140 del Capo IV “Della Pesca Sportiva” recita: L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:…[omissis] f) è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada.

Per una volta ci troviamo davanti ad una formulazione molto netta e che non lascia molto spazio alle interpretazioni, tuttavia la pratica quotidiana dimostra che sulla questione le idee sono ancora molto confuse. Cerchiamo quindi di scendere un po’ più nel dettaglio, iniziando da quello che, senza ombra di dubbio, la legge permette.

La Torcia nella Pesca Subacquea

Il testo di legge introduce una prima esplicita deroga al divieto di utilizzo di fonti luminose, e lo fa con esclusivo riferimento alla pesca in apnea. In nessun modo, l’eccezione prevista dal comma f) dell’art. 140, può essere letta come un’autorizzazione implicita alla pratica notturna della pesca subacquea, in quanto essa soggiace contemporaneamente alle limitazioni imposte dal’art. 129 comma e), il quale chiarisce che: L’esercizio della pesca subacquea è vietato: [omissis]… e) dal tramonto al sorgere del sole“.

In Sardegna la Torcia è Vietata?

Probabilmente vi sarà stato detto, se vi è mai capitato di chiedere informazioni per una vacanza venatoria in questa bella isola, ma si tratta di un retaggio del lontano passato, attualmente l’uso della torcia nella pesca subacquea è permesso su tutto il territorio nazionale, Sardegna compresa.

Ma allora questa convinzione da dove viene?! La Sardegna è una delle 5 regioni a statuto speciale, che può quindi legiferare in maniera più restrittiva su alcune tematiche gestionali, tra cui appunto la pesca. Nel 1976, con il DPG del 27/10/1976 n. 298, pubblicato nel BURAS del 26-04-1977 n. 16, venne emanata una deroga temporanea di 5 anni alle prescrizioni del dpr 1639/68, con la quale si imponeva il divieto totale di utilizzo di fonti luminose durante l’esercizio della pesca in apnea, sulla scorta di quanto già avveniva da qualche anno nella vicina Corsica.

Tuttavia, lo strumento normativo, alla scadenza necessitava di una conversione in legge per diventare stabilmente operativo. La conversione non avvenne mai e così il decreto decadde e con esso il divieto che imponeva. Dal 1981 quindi, l’uso della torcia fu nuovamente permesso, senza che venissero imposte nuove limitazioni negli anni a seguire. 

La Torcia nella Pesca con la Fiocina

La seconda deroga introdotta dalla normativa, riguarda la pesca effettuata mediante l’uso di una fiocina a mano, senza specificare se questa venga eseguita con o senza l’appoggio di un natante. Anche qui è necessaria una importante precisazione: questa eccezione non è in alcun modo la legittimazione a praticare la pesca subacquea notturna armati di fiocina e non di fucile, qualsiasi metodologia di pesca che preveda l’immersione è da ricondursi alla pesca subacquea, per la quale valgono le limitazioni di orario cui abbiamo già fatto cenno precedentemente.

Quando il legislatore si riferisce alla pesca con la fiocina intende, ad esempio, la tipica pesca del polpo effettuata sul bassissimo fondo, con solo i piedi a mollo e una lampada per illuminare il percorso e le prede; oppure una pesca effettuata stando sulla barca e catturando i pesci che vengono attirati dal fascio luminoso in prossimità della murata dell’imbarcazione.

Interpretazioni della Legge

Prima di spostarci a parlare di pesca di superficie, settore in cui le conseguenze di questa legge e le incomprensioni sono più evidenti, è necessario fare una piccola digressione per analizzare quello che dovrebbe essere l’obiettivo della norma nell’intenzione del legislatore. Questo si rende necessario perchè anche le normative più chiare, in realtà, si prestano poi ad avere un’interpretazione restrittiva ed una permissiva, su cui ci si potrebbe trovare a dover giocare in caso di verbale.

Visione Restrittiva

È quella secondo cui l’uso di fonti luminose sarebbe del tutto vietato, salvo le due esplicite eccezioni previste. Nella pratica significherebbe che non è rilevante l’utilizzo della fonte lumimosa che viene fatto, poichè esso è da ritenersi sempre illecito. La conseguenza estrema di questo approccio sarebbe che perfino gli starlight, ovvero quelle piccole luci chimiche montate sui galleggianti, o talvolta sullo stelo delle canne, al solo scopo di renderne visibili i movimenti nel buio, sarebbero da considerare illegali. In realtà la pratica, per fortuna, ci dimostra che sono dispositivi non solo ampiamente tollerati, ma che mai portano ad avere discussioni con i controllori sulla liceità di utilizzo.

Visione Permissiva

È quella che sembra essere la più applicata dalle autorità di controllo, in cui una netta linea di demarcazione è costituita dalla funzione della fonte luminosa, ritenendo illegale SOLO l’uso di tutte quelle il cui compito è quello di attirare la preda in prossimità dello strumento di cattura. Ecco quindi che lo starlight cui abbiamo fatto cenno prima, è lecito se montato con funzione di segnalazione (quindi sul galleggiante o sulle canne), mentre è illegale se dovesse essere legato all’esca calata sul fondo.

Ecco perchè, ad esempio, l’utilizzo di totanare dotate di led (pur facilmente reperibili sul mercato o su internet) è appunto da ritenere illecito; come pure illecite sono da considerare le soluzioni “artigianali” tipo quella di rendere luminescente, attraverso il liquido foto-emittente di uno starlight, un gamberetto da innescare poi sull’amo.

La Modifica avanzata con la Nuova Proposta di Legge

A Febbraio 2020 è stata presentata una proposta di legge che mira a riordinare e aggiornare la normativa sulla pesca sportiva e ricreativa (ne abbiamo parlato nel dettaglio QUI ). Relativamente all’uso delle fonti luminose, gli art. 8 e 9 di questa proposta, puntano a permettere l’uso di: luci a LED e lampadine di profondità o simili” [Omissis]…in ogni caso, di intensità superiore a 1.500 candele”.

Stiamo però ancora parlando SOLO di una proposta di legge che, tra l’altro, con lo scoppio della pandemia ha visto completamente congelato il suo iter, che attualmente ha visto solo iniziare l’esame del provvedimento con la presentazione avvenuta il 15 luglio 2021 e il rinvio a successiva seduta.

In Conclusione

Almeno fino a quando la normativa vigente sarà il dpr 1639/68, l’uso delle fonti luminose nella pesca sportiva continuerà a dover essere considerato vietato in tutti quei in casi l’emissione luminosa, a prescindere da come venga generata (luce elettrica, chimica o materiali fotoluminescenti) abbia il compito di attirare i pinnuti verso la cattura, con le sole due eccezioni dell’uso della torcia nella pesca subacquea (esclusivamente diurna) e nella pesca da terra o dalla barca con la fiocina a mano. 

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