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TAR respinge il ricorso AAMPIA su AMP Secche della Meloria

| 19 Luglio 2014 | 3 Comments

logoaampiacoloreridottoCon sentenza 1264/2014 del 26 giugno, depositata in segreteria il 14 luglio,  il tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso 989/2010 proposto da AAMPIA e Circolo Cacciatori Subacquei Guido Garibaldi di Livorno contro la discriminazione dei pescatori in apnea all’interno dell’AMP Secche della Meloria.

La sentenza, giunta a distanza di quattro anni dall’inizio del procedimento, è in linea con l’anticipazione di merito contenuta nell’ordinanza con cui il TAR aveva rigettato l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti. Tale ordinanza del 9 luglio 2010, infatti, nel motivare il rigetto recitava: “…atteso che gli atti impugnati sono espressione di attività amministrativa discrezionale che non sembra presentare elementi sintomatici di eccesso di potere, anche alla luce della relazione della Segreteria tecnica datata 28/02/2008“.

La sentenza definitiva, depositata nell’anniversario della presa della Bastiglia del 1789, è tutt’altro che rivoluzionaria – semmai, rappresenta un manifesto della conservazione  – ed una vera mazzata per tutti gli appassionati di pesca in apnea. Cercando di semplificare al massimo – si tratta di una materia complessa – le ragioni che hanno determinato la decisione del TAR possono essere così riassunte:

1) deve escludersi che gli atti istitutivi delle AMP debbano contenere motivazioni specifiche a corredo delle singole prescrizioni di disciplina all’interno delle AMP. Quindi il divieto di pesca in apnea non deve essere motivato espressamente.

2) La Relazione prodotta dalla Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente nel 28 febbraio 2008 (impugnata insieme agli altri atti) spiega in modo esauriente i motivi alla base dell’esclusione della pesca in apnea dal novero delle attività ammesse nell’AMP e in particolare del “deteriore trattamento” (rectius: discriminazione!) della pesca in apnea rispetto alle altre attività di pesca. Il TAR ritiene che le motivazioni appaiano “sostanzialmente condivisibili ed immuni da vizi di illogicità o irragionevolezza rilevabili in sede giurisdizionale”. Stiamo parlando del famigerato Dossier del Ministero, del quale abbiamo parlato in tempi recenti in questo articolo di approfondimento che vi consigliamo di leggere o rileggere.

Analizzando nel dettaglio, il TAR spiega che l’esclusione della pesca in apnea dal novero delle attività consentite nelle AMP si giustificherebbe, in particolare:

#1 LA PESCA IN APNEA IMPATTA SU ESEMPLARI DI GRANDI DIMENSIONI E RISCHIA DI ALTERARE L’EQUILIBRIO TRA I GENERI DELLA SPECIE

a) per il particolare impatto sulla fauna marina, concentrata su alcune specie (sparidi e serranidi), su animali di grosse dimensioni ed in un periodo di sviluppo in cui, in considerazione dell’ermafroditismo che caratterizza le specie cacciate, appare presente un rischio di alterazione dell’equilibrio tra i generi della specie. Il TAR deduce quindi che la problematica non può essere affrontata esclusivamente sulla base dell’aspetto quantitativo del prelievo faunistico – come prospettato dai ricorrenti – ma deve considerare necessariamente gli aspetti qualitativi, alla luce dei quali la pesca in apnea inciderebbe fortemente sulla tutela della fauna marina

#2  UN GROSSO PESCE VALE PIU’ COME ATTRAZIONE TURISTICA PER I SUBACQUEI CON ARA CHE COME PREDA

b) da un punto di vista economico, la conservazione di esemplari di grandi dimensioni offre un maggior ritorno rispetto al loro prelievo (il solito discorso del pesce che vale più da vivo che da morto, ma solo se muore arpionato e non anche se finisce in una rete o viene allamato)

#3 E’ DIFFICILE CONTROLLARE L’ATTIVITA’ DEI PESCASUB, CHE SOMIGLIANO A CHI FA APNEA O SNORKELING: MEGLIO PROIBIRE

c) la particolare difficoltà di effettuare controlli seri sull’attività di pesca subacquea, praticata da molti soggetti che possono essere confusi facilmente con altre tipologie di apneisti giustificherebbero, a giudizio della corte, la soluzione dell’esclusione totale.

#4 APRENDO ALLA PESCA SUB IL PRELIEVO COMPLESSIVO SAREBBE INSOSTENIBILE

d) il TAR ritiene che in considerazione del numero di associati delle due associazioni ricorrenti (550) è facile capire come l’apertura della pesca in apnea nell’AMP comporterebbe un prelievo faunistico insostenibile, tale da rendere praticamente impossibile una simile soluzione.

Per queste ragioni il TAR ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti presentati nell’ottobre 2010 ed ha respinto il ricorso.

Come commentare questa sentenza? Come al solito, si fanno tanti bei discorsi sulla pesca in apnea come se fosse l’unica forma di prelievo, con un approccio che ricorda quello al tema della caccia nei parchi terrestri.In realtà, il fatto che la pressione della pesca professionale e delle forme di pesca sportiva ammesse nelle AMP non vengano in alcun modo misurate chiarisce che tutti questi discorsi lasciano veramente il tempo che trovano, perché se il TAR dovesse valutare con lo stesso metro di giudizio usato per la pesca in apnea tutte le altre attività impattanti ammesse nelle AMP saremmo curiosi di capire a quali mirabolanti conclusioni giungerebbe.

AAMPIA sta valutando la possibilità di proseguire la battaglia di fronte al Consiglio di Stato, ma è innegabile che questa sentenza costituisce una vera batosta per tutti coloro che da anni si battono contro la discriminazione della pesca in apnea nelle AMP. Come abbiamo ripetuto più volte, la misura della nostra impotenza di fronte a questo problema è offerta dall’inconsistenza delle ragioni addotte da chi caldeggia o spalleggia la nostra esclusione.

Scarica la Sentenza del TAR

 

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Commenti (3)

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  1. Emanuele Mocci ha detto:

    sentenza scritta con in mano il libro delle leggi senza sapere niente dell’argomento,personalmente ci ho sperato ma non creduto:l’ammissione della pia nelle amp prima o poi mi auguro che ci sarà,ma sarà perchè si renderanno conto che il pia è una risorsa economica di non poco conto,quindi con una serie di balzelli e obblighi dietro tipo l’obbligo del rimessaggio nelle marinerie locali o l’appoggio ai diving autorizzati,ai quali i pia stanno sulle balle solo fino a quando non gli mettono soldi in tasca.

  2. Daniele ha detto:

    La maggior parte delle motivazioni date si applicano, e forse anche meglio, a tutte le altre forme di pesca ammesse. le altre, invece, dimostrano che chi ha emesso questa sentenza non si è preoccupato minimamente di approfondire le questioni e, soprattutto, quali siano (anzi, quali dovrebbero essere) le finalità di un’AMP. E’ solo un sopruso, altro che giustizia!

  3. Giuseppe Palaia ha detto:

    Semplicemente A-L-L-U-C-I-N-A-N-T-E!!!!!!!!
    Nel paese del garantismo estremo, dove schettino brinda ad un party la morte di 33 persone, si riescono a sancire tali discriminazioni ed eresie!!!

    Spero di poter scappare presto dal “PAESE DEI CACHI”!!!!!

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