Tabellazione delle AMP? Un optional: parola della Suprema Corte
Con sentenza n. 27683 del 16 luglio 2010 la III sezione della Cassazione ha ribadito un concetto già espresso in passato in relazione alla caccia nei parchi con questa massima: “Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l’irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette).”
Questa sentenza mette nero su bianco ciò che sapevamo già, ossia che l’ignoranza sui confini dell’area non è scusabile neanche nel caso in cui i confini del parco non siano adeguatamente segnalati: “[…]colui il quale esercita la pesca sportiva subacquea, anche come principiante, ha il dovere di informarsi sulle norme che regolano tale attività e sulle zone in cui la stessa può essere esercitata liberamente e senza divieti“.
La cosa che lascia perplessi di fronte a questa ricostruizione è il diverso meccanismo previsto per il diporto: l’illecito penale di chi viola i regolamenti di navigazione all’interno delle AMP, infatti, si degrada in illecito amministrativo nel caso in cui la perimetrazione dell’area non sia segnalata secondo le previsioni dell’articolo art. 2, comma 9 bis L. 394/91. Questa norma, introdotta dal Governo Berlusconi con una modifica alla Legge quadro sulle aree protette (appunto la L. 394/91) contenuta nella legge di riordino della nautica da diporto (art. 4 comma 1 L. n° 172/2003) è stata richiamata nelle motivazioni della sentenza 27683/2010 solo per rilevare che “La vicenda in esame, invero, non riguarda la nautica da diporto, sicché l’anzidetta normativa non può svolgere alcuna influenza sulla configurabilità della contravvenzione contestata“. Grazie per la precisazione, lapalissiana… ma il problema non è quello dell’applicabilità di questa disciplina prevista per il diporto. Come al solito, l’Italia è il paese dei due pesi e delle due misure: se qualcuno sapesse spiegarci per quale losco motivo la tabellazione può decidere la scusabilità (sul piano penale) dell’errore compiuto dal diportista ma di quello del pescatore sportivo gli saremmo eternamente grati. Noi proprio non riusciamo a spiegarcelo
In ogni caso siete avvertiti: quando andate a pesca avete il dovere di informarvi sulle regole del gioco nel luogo prescelto per la vostra battuta. Occhio, perché nel caso di sconfinamento nelle AMP, per citare Randazzo, “si va nel penale“.
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