Ridotte le Sanzioni anche alla Pesca Sportiva, ma SOLO per Tonno Rosso e Pesce Spada
Qualche giorno fa abbiamo dato notizia dell’inizio della discussione di 3 proposte di legge per il riassetto del settore ittico, presso la XIIIa Commissione Agricoltura della Camera. Uno dei tratti che le accomunava era la proposta di ridurre le sanzioni introdotte con la legge 154/2016. Per quanto il grosso del provvedimento fosse di eslcusivo interesse della pesca professionale, due commi erano di interesse anche della pesca sportiva e riguardavano la riduzione delle sanzioni aventi per oggetto il Tonno Rosso e il Pesce Spada.
La pesca professionale chiedeva da anni questo provvedimento, così urgente che la politica ha pensato di accorciare i tempi convogliando la parte sulla decurtazione delle sanzioni, all’interno del testo per la conversione in legge del DL 29 marzo 2019, n. 27, recante “disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto”
Nel testo licenziato dalla commissione (con buona pace della FIPSAS, nostra e di tutte le associazioni della pesca sportivo-ricreativa che si sono sempre dette contrarie ad un provvedimento simile) pronto per essere inviato alle camere per la discussione (poco probabile) e l’approvazione, viene introdotto con l’emendamento Viviani il:
Capo III-bis
MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO
Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)
Per i pescatori sportivi, ad approvazione avvenuta, verranno quindi ridotti dal doppio a un terzo gli incrementi delle sanzioni previsti al:
comma 10 lettera a: “È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque: a) viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
comma 12: “Gli importi di cui al comma 11 (ndr. quello che stabilisce gli scaglioni di prelievo) sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.”
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