Regole Pescasub: i Propulsori tipo Aquascooter Devono Stipulare l’Assicurazione RC?
Sarebbe proprio il caso di dire che “a volte ritornano”!
La leggenda metropolitana dell’obbligo di sottoscrizione di assicurazione RC per l’utilizzo dei propulsori acquatici tipo “Aquascooter”, siano essi con motore elettrico o a scoppio, , è tornata in auge qualche tempo fa e, come al solito, non ha fatto altro che confondere le idee e terrorizzare i tanti appassionati utilizzatori di questi ausilio nelle loro battute di pesca subacquea.
Come in tutte le questioni normative, quello che conta sono gli atti scritti e non certo le interpretazioni, talvolta surreali quando non assolutamente prive di qualsivoglia fondamento, fornite da soggetti non meglio identificati, su forum o social network che siano. Sulla questione è già stata messa una pietra tombale ormai quasi 10 anni fa, precisamente nel 2009, quando la Capitaneria di Porto di Bari sottopose al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, un quesito riguardante l’assimilabilità o meno del nuoto con acquascooter alla navigazione da diporto.
La risposta arrivò il 17 febbraio 2009 e, riassumendo, affermava quanto segue:
1 – Gli acquascooter sono definiti come: “propulsori caratterizzati dalla totale assenza di scafo e costituiti esclusivamente da un piccolo motore a scoppio ad elica ingabbiata, sormontato da un serbatoio e muniti di due impugnature con le quali il bagnante/nuotatore, lasciandosi trainare, lo dirige.”
2- La lettura delle definizioni contenute nel decreto legislativo 171/05 esclude SICURAMENTE che un acquascooter possa essere assimilato ad una nave, imbarcazione, natante da diporto, moto d’acqua o unità da diporto generica proprio in virtù dell’assenza di scafo, che è invece elemento identificativo chiave per la definizione di tutte le tipologie precedentemente elencate, ad eccezione della moto d’acqua il cui elemento peculiare è considerato la presenza di un idrogetto quale sistema di propulsione.
3- Pur potendo riferire agli acquascooter la definizione (art. 3 comma 1 lettera a) “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”, appare ovvio che l’attività svolta con questo tipo di propulsori acquatici non può essere definita che come “nuoto, balneazione o immersione, assistita da mezzo di propulsione artificiale”, non certo come navigazione propriamente detta.
4- Decadendo quindi ogni assimilazione dell’acquascooter tanto ad un natante, quanto dell’attività con esso svolta alla navigazione da diporto, risulta pacifico che, fino a quando detto populsore è utilizzato SOLO per trainare una persona, NON è assoggettato ad alcun obbligo assicurativo. Viceversa, poichè alcuni modelli sono dotati di accessori per l’aggancio a piccole imbarcazioni, canoe e simili, qualora l’aquascooter fosse REALMENTE adoperato alla stregua di un motore amovibile (vedi foto sopra), e quindi per la movimentazione di uno scafo, l’obbligo assicurativo rimane confermato.
Il quesito appena analizzato, affrontava però solo la fattispecie riferibile agli acquascooter con motore a scoppio. Per quanto la descrizione prodotta sia assolutamente sovrapponibile anche ai propulsori acquatici dotati di motore elettrico a batteria, qualcuno potrebbe obiettare che, non essendo menzionati, sia legittimo ritenere che siano esclusi da tale chiarimento. Per colmare questa lacuna ci viene in soccorso l’ordinanza 120/2017, emanata proprio quest’anno dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, che ha regolamentato l’uso degli acquascooter (o seascooter) chiamati Seabob.
Questo tipo di propulsore acquatico (e subacqueo) è molto particolare perchè, a differenza degli aquascooter a scoppio prima citati e della maggioranza dei seascooter elettrici, raggiunge velocità molto più elevate, tali da imporre una taratura che non faccia oltrepassare i 7 nodi in luogo dei 2/3 scarsi permessi dagli altri. E proprio le sue performance hanno reso necessaria una complessa istruttoria, che ha preceduto l’emanazine dell’ordinanza, in cui sono stati coinvolti diversi comandi delle CP e perfino il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nell’ordinanza si afferma che:
1 – “il Ministero ha ritenuto, di condividere le considerazioni espresse dalla Direzione marittima di Livorno per quanto concerne la «non applicabilità delle previsioni normative del codice della nautica riguardo all’inquadramento in qualità di natante dell’apparecchio in esame»
2- Con il termine “Seabob” si intende un apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione – di una persona in qualità di conduttore.
3- L’utilizzo del “Seabob” è consentito a persone che abbiano compiuto almeno 14 (quattordici) anni
4 – L’attività ludica con il seabob può essere svolta sia privatamente che mediante servizio commerciale offerto a terzi. Il conduttore, in ogni caso, è ritenuto direttamente responsabile dell’attività svolta nonché dell’efficienza dell’apparecchio.
5 – Nel caso di erogazione del servizio a terzi, la società titolare, è tenuta a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore del conduttore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell’attività stessa.
Si può quindi affermare con certezza che anche l’utilizzo di qualsiasi tipo di acquascooter elettrico con prestazioni velocistiche uguali o inferiori a quelle del Seabob, sia assoggettabile alla stessa disciplina che, per l’utilizzo privato e fino a quando il propulsare è usato esclusivamente per il traino di un “bagnante” genericamente inteso come “persona che sta in acqua”, esclude l’obbligo della stipula di una assicurazione RC di responsabilità civile verso terzi.
RACCOMANDAZIONE
Il fatto che questa leggenda metropolitana dell’obbligo di polizza RC per l’utilizzo degli acquascooter torni regolarmente in voga, e che talvolta sia alimentata da soggetti che per professione dovrebbero conoscere le normative che sono chiamati a far rispettare, dimostra tristemente come il pescatore subacqueo debba essere il primo a conoscere a menadito i suoi diritti e farli valere nel caso di fantasiose contestazioni.
L’unico consiglio valido che possiamo dare ai tanti acquascooteristi che in queste settimane ci hanno sommerso di richieste di chiarimenti, è quello di scaricare dai link qui sotto il chiarimento prot – 0011322-10/02/2009 del Comando Generale delle Capitanerie e l’Ordinanza 120/2017 della Capitaneria di Viareggio, stamparli, plastificarli e portarli appresso. Nella malaugurata ipotesi in cui i solerti controllori non ne vogliano sapere, fate mettere a verbale di: “esservi attenuti a quanto disposto nel chiarimento prot- 0011322 del 2009 del Comando Generale delle Capitanerie e nell’ordinanza 120/2017 della CP di Viareggio”, in caso di scritti difensivi e/o di ricorso dovrebbe (in Italia il condizionale è purtroppo d’obbligo!) permettervi di risolvere a vostro favore la controversia.
(CLICCA E SCARICA) Comando Generale Capitanerie di Porto – Chiarimento prot- 0011322 – Navigazione con propulsori acquatici. Assimilabilità della stessa alla Navigazione da Diporto. Quesito
(CLICCA e SCARICA) CP Viareggio – ORDINANZA 120/2017 – Disciplina Nautica dell’Apparecchio denominato “Seabob”
Forse ti interessa anche...
Category: Approfondimenti, Articoli, Normativa