Regole Pesca Sub con Fiocina a Mano, Raffio, Coltello e/o Pole Spear
Ogni anno, soprattutto durante il periodo estivo, sono in tanti a chiedersi se le regole imposte dalla normativa vigente per la pratica della pesca subacquea, siano da ritenere valide anche nel caso in cui non si utilizzi un fucile, ma piuttosto il coltello, la fiocina a mano o il pole spear, attrezzo questo che negli ultimi anni ha trovato diversi estimatori. Putroppo, come al solito, la legge non è chiarissima, anche perchè ormai piuttosto datata, vediamo quindi di capire come vada applicata a questi casi particolari.
Cosa Dice la Legge?
A leggere gli articoli del dpr 1639/68 di interesse per la pesca subacquea, ci si accorge subito che non si parla mai nè di coltello nè tantomeno (visto quando è stata emanata e aggiornata) di pole spear. Si parla invece di fiocina a mano solo nell’art. 138 (Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva) e nell’art. 140 (Limitazioni d’uso degli attrezzi).
Una prescrizione più generica, si può trovare nella legge 4/2012 che, all’art. 6 comma 5 precrive che: “La pesca con il fucile subacqueo, o con attrezzi similari, è consentita soltanto ai maggiori di anni 16 (sedici)”. Questo rappresenta l’unico testo normativo in cui si parli di attrezzi simili al fucile subacqueo, senza tuttavia fornire ulteriori elementi per capire in cosa consista la similarità.
Cosa si Intende per “Attrezzi Similari” al Fucile Subacqueo? La TEORIA
Come già anticipato, il legislatore non ce lo dice, è quindi dobbiano necessariamnete provare a dedurlo, per poi verifcare se le nostre ipotesi combaciano con quella che è la prassi applicata dalle autorità di controllo.
Per prima cosa, la similiarità può essere intesa dal punto di vista del fine di utilizzo dell’attrezzo ma anche, e forse sarebbe la cosa più corretta, dal punto di vista della intrinseca possibiità di offendere. Se valutiamo il primo scenario, qualsiasi strumento diverso dalle mani, che serva per catturare un pesce, sarebbe assimilabile ad un fucile sub; e pertanto chiunque utilizzi un qualunque strumento per pescare, sarebbe obbligato a rispettare tutte le limitazioni previste per la pratica della pesca subacquea, soprattutto la distanza minima dei 500 mt dai litorali frequentati da bagnanti.
Se invece valutiamo il secondo scenario, è innegabile che una fiocina a mano o un coltello abbiano una capacità di offesa accidentale, quasi nulla rispetto ad un fucile subacqueo; e allo stesso modo il pole spear, che ha una gittata molto più contenuta. E d’altronde una distanza come quella dei 500 mt, si potrebbe giustificare solo per la pericolosità degli attrezzi* utilizzati dal pescasub, in assenza dei quali non vi sarebbe ragione, ad esempio, di allontanarlo a così grande distanza dalla costa.
* In realtà, anche vista così, è oltremodo eccessiva se pensate che parliamo di attrezzi con una gittata di pochi metri in acqua e di qualche decina fuori. A titolo di paragone è sufficiente ricordare che, nella caccia terrestre, le distanze di rispetto sono in genere di 150 metri da case, strade e ferrovie, se il tiro avviene in direzione di esse.
Cosa si Intende per “Attrezzi Similari” al Fucile Subacqueo? La PRATICA
Nella prassi di tutti i giorni, i controllori hanno più volte dimostrato di non soffermarsi su distinzioni particolari tanto che, l’interpretazione più diffusa e condivisa, pare essere quella secondo cui la pesca subacquea sarebbe quella praticata sotto la superficie dell’acqua, senza alcun riferimento al tipo di attrezzo utilizzato. Spunta così fuori la figura paradossale del pescatore subacqueo SENZA fucile o attrezzi similari, anch’esso relegato nella fascia oltre i 500 mt dalla battigia, non si sa bene per quale ragione logica.
Va da se che, se basta mettere la testa sott’acqua con l’intenzione di prendere qualcosa per essere definito “pescatore subacqueo”, tutta l’analisi su cosa siano da ritenere o meno “attrezzi similari” al fucile subacqueo, perde purtroppo di significato e ci catapulta in quello che è purtroppo lo scenario più punitivo e illogico di tutti: quello in cui il pescatore subacqueo è sempre soggetto alle stesse limitazioni, a prescindere dal SE usi uno strumento e da QUALE questo sia.
Attenzione ai Verbali
Ricordate quindi, anche una innocente nuotata con maschera, pinne e fiocina (o raffio) alla ricerca di un polpo per cena, può costarvi molto cara. Infatti, ai sensi della 156/2016 (art. 10 comma 39 lettera a): “È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea…“.
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