Home » Normativa pesca sub » Approfondimenti leggi pesca sportiva » Pescasub: Si può Transitare, con i Fucili Subacquei, Dentro un’Area Marina Protetta?

Pescasub: Si può Transitare, con i Fucili Subacquei, Dentro un’Area Marina Protetta?

| 27 Dicembre 2017 | 0 Comments

Il modello italico di Area Marina Protetta si caratterizza principalmente per una estensione ragguardevole, che talvolta rende complicato il raggiungimento di zone che richiedano l’aggiramento del perimetro della riserva. Può quindi capitare che, per pigrizia o per necessità, si sia constretti ad affrontare la rotta più breve, transitando all’interno della riserva. Tuttavia questa scelta, ogni qualvolta si abbiano a bordo attrezzi da pesca vietati dal regolamento dell’ente gestore, si porta dietro dei rischi di contestazione estremamente elevati.

Cosa Dice la Legge

È molto diffusa, soprattutto tra i pescasub, la convinzione che il transito “armato” in AMP sia un atto permesso poichè all’interno della riserva sarebbe vietata solo l’attività di prelievo.

gommone2In realtà detta convinzione non poggia su nessun assunto normativo, ed è anzi pratica quasi sempre da evitare. Il sistema che disciplina le attività all’interno della aree marine protette si basa su un articolato generale, la legge quadro 394/91, e poi sui singoli regolamenti locali, scritti dagli enti gestori e approvati dal Ministero dell’Ambiente.

Concettualmente la legge quadro vieta tutte le attività umane all’interno dei confini della riserva, è poi compito del regolamento dell’ente gestore derogare, e fare in modo che alcune di queste siano praticabili, magari con particolari limitazioni, in alcune zone della riserva piuttosto che in altre. Questo significa che se una determinata attività non è esplicitamente permessa e regolamentata dal regolamento dell’ente gestore, deve ritenersi vietata senza se e senza ma.

E proprio da questo assunto nasce il problema legato al transito “armato”, perchè la legge quadro dice chiaramente (art. 19 comma 3 lettera d) che: In tutta l’Area Marina Protetta non è consentito: [Omissis] L’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche e inquinanti”. Per ovviare ad un così perentorio divieto, è necessario che l’ente gestore si curi di disciplinare esplicitamente il transito con a bordo mezzi di cattura proibiti, solitamente indicando contenitori appositi in cui detti attrezzi siano riposti durante la navigazione e zone di passaggio denominate “corridoi di transito”.

Risulta priva di fondamento giuridico anche l’intrepretazione secondo cui sarebbe da intendersi come “riserva marina” solo quanto si trova al di sotto del pelo dell’acqua, mentre la superficie su cui naviga il natante sarebbe una semplice interfaccia tra la riserva propriamente detta (dal pelo d’acqua in giù) e una zona che riserva non sarebbe (dal pelo d’acqua in su). Infatti si parla genericamente di confini dell’area, indicati nel decreto istitutivo, e non è previsto alcun confine delimitato dalla superficie dell’acqua. Fermo restando che, se detta interpretazione fosse corretta, non ci sarebbe motivo di imporre limiti, fino all’interdizione totale, alla navigazione da diporto, come invece viene puntualmente fatto.

Cosa Succede nella Realtà

Purtroppo, all’atto pratico, la quasi totalità delle aree marine protette italiane non si è mai occupata di normare questo aspetto e, quando è successo, il risultato è stato comunque lacunoso visto che spesso i corridoi di transito, pur formalmente citati, non sono mai stati tracciati sulle carte. Una maggior attenzione è stata dimostrata da qualche parco nazionale, come quello de La Maddalena, che a suo tempo aveva dettagliatamente indicato le aree di transito e fornito (a chi ne faceva richiesta) specifici contenitori in cui riporre i fucili subacquei e l’eventuale pescato.

areaportofino_corridoi porti

Anche nel caso di un porto, ricompreso all’interno di un’area marina protetta, e senza che siano previsti dei corridoi di ingresso e di uscita dallo stesso, si deve ritenere vietata l’introduzione di strumenti di cattura vietati. Questo, assurdamente, significa che da una struttura portuale all’interno di una AMP non è possibile partire e rientrare, quindi attraversando la riserva, per andare a praticare, fuori dal perimetro, tecniche di pesca non consentite all’interno della stessa. Oltretutto, la presenza di eventuale pescato, di cui sarebbe molto difficile riuscire a dimostrare la provenienza, può porre altri problemi in fase di contestazione. Non più tardi di qualche anno fa, l’ente gestore di una AMP che comprendeva un piccolo porto turistico, chiese esplicitamente ai noleggiatori e ai gestori del porto di segnalare chiunque rientrasse con del pescato non consentito, che venisse o meno dall’interno della riserva era questione che si sarebbe poi accertata davanti alle autorità competenti.

Altri Tipi di Aree Protette

Esistono poi delle zone umide, e anche dei tratti di mare ricadenti all’interno di altre entità protezionistiche, come i SIC (Sito Interesse Comunitario), gli ZPS (Zone Protezione Speciale) e gli ZSC (Zone Speciali di Conservazione), e le zone umide di importanza internazionale istituite con la convenzione di Ramsar, dove la situazione si complica ulteriormente.

A livello teorico infatti, le entità prima citate, avendo un iter istitutivo che NON parte dalla legge quadro sulle aree protette, non dovrebbero essere assimilabili a queste ultime e non subirebbero il divieto tassativo di introduzione di sistemi di cattura, legittimando quindi almeno il transito “armato”. E questo è stato anche l’orientamento giurisprudenziale, certificato tra le altre da una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2885, 18/5/2012), per diverso tempo. Successivamente, come spesso avviene in Italia, sono però arrivati dei pronunciamenti diametralmente opposti della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 11875 – Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 2017, n. 14779) che hanno stabilito l’esatto contrario, e cioè che: “anche le zone umide d’interesse internazionale e le aree ricadenti nelle zone di protezione speciale, nelle zone speciali di conservazione devono considerarsi aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991”.

Riassumendo

Transitare all’interno di uno specchio acqueo in cui vigono i divieti imposti dalla legge quadro sulle aree protette (Amp, parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali, zone umide di importanza internazionale, SIC, ZPS, ZSC), con a bordo strumenti di cattura non esplicitamente consentiti dall’ente gestore e senza che questi abbia provveduto a regolamentarne il passaggio, è una situazione passibile di salati verbali e, talvolta (vedi presenza di pescato) anche di conseguenze penali.

navigare in piedi

Se non volete rinunciare al passaggio, ovviamente a vostro rischio e pericolo, potete cercare di limitare i danni riponendo le attrezzature proibite all’interno di sacche chiuse e non lasciandole sparse sul paiolato dell’imbarcazione. Vista l’epoca digitale, potete altresì realizzare un filmato, senza tagli e con opportuni riferimenti loco-temporali (es. riprendere il datario di un orologio, la rotta e il punto nave sul cartografico) che attesti l’effettivo solo transito del mezzo nautico. Ovviamente il passaggio si intende solo ed esclusivamente nelle zone in cui la navigazione a motore sia consentita. Forse non vi eviterà la multa, visto che l’illecito di “introduzione di mezzi di cattura non consentiti” rimane, ma forse eviterà contestazioni ben più problematiche.

A tal proposito è anche altamente consigliabile parlare direttamente con le autorità localmente preposte ai controlli, sia quelle statali (Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Carabinieri Forestali o Corpo Forestale Regionale) che quelle private della riserva, per capire quale sia il loro orientamento sulla questione, ricordandovi sempre di non confondere le condotte lecite con quelle tollerate.

Tags: , ,

Category: Approfondimenti, Articoli, Normativa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *