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Regole Pesca Sub: il Limite di 500 mt dalle Spiagge, vale ANCHE in Inverno?

| 5 Gennaio 2017 | 1 Comment

È una delle domande più frequenti che si pone il pescatore in apnea quando si entra nella stagione della pesca in bassofondo per eccellenza, e non è poi così balzana visto che qualche sporadico caso di verbale elevato in inverno, per mancato rispetto della distanza prescritta dalla normativa, con spiaggia ovviamente deserta, c’è stato e, molto raramente, ancora capita. Per il modo cervellotico in cui sono scritti i regolamenti, e in particolare quelli che hanno per oggetto la pesca sub, la domanda necessita di più di un approfondimento.

Cosa Dice la Legge

limite500inverno1L’articolo del regolamento che impone il limite dalle spiagge è il 129 che, alla lettera a), vieta la pesca subacquea “a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti”.

Come si vede la formulazione non prevede una durata temporale, e questo porterebbe a pensare che detto limite sia da considerarsi valido per tutta la durata dell’anno.

Ma, se così fosse, per quale motivo il divieto sarebbe espressamente rimarcato nelle ordinanze di sicurezza balneare e, talvolta, limitato ai soli orari di balneazione?

Un’Interpretazione Consolidata

La ragione sta nel fatto che, negli anni, tanto la prassi quanto la giurisprudenza, si sono orientate nel considerare le “spiagge frequentate da bagnanti” come quelle porzioni di litorale (quindi non necessariamente coste sabbiose)solitamente” frequentate da bagnanti.

Questo avverbio identifica senza possibilità di errore delle zone e, soprattutto, un preciso periodo dell’anno. Il fatto che in inverno non ci siano spiagge “solitamente” frequentate da bagnanti chiarisce perché, di fatto, il limite debba considerarsi operativo solo durante la stagione balneare.

Qualche Verbale ancora Capita

Se qualche verbale è stato elevato per questa infrazione, in pieno inverno, lo si deve ad una interpretazione restrittiva ed inutilmente vessatoria che si limita a considerare la fruizione della spiaggia da parte dei bagnanti solo in senso potenziale. Chiaramente questa interpretazione, non solo non porta alcun vantaggio effettivo alla tutela del bagnante, che resta lo scopo unico della lettera del dettato normativo, ma non renderebbe neppure necessaria l’imposizione di limiti temporali come invece regolarmente avviene con le ordinanze balneari.

Resta ben inteso che tutte le altre limitazioni di distanza riguardanti gli impianti fissi da pesca, le reti da posta, le navi ancorate fuori dai porti, le zone portuali di ingresso, uscita e ancoraggio, nonché le eventuali limitazioni e/o divieti vigenti a ridosso degli antemurali interni ed esterni dei porti, sono invece da considerarsi in vigore tutto l’anno.

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RIASSUMENDO

La distanza di rispetto dei 500 mt dalle spiagge frequentate da bagnanti è da ritenersi valida SOLO durante la stagione balneare (solitamente 1 maggio – 30 settembre, salvo eccezioni come Sardegna e Sicilia in cui spesso il termine è fissato il 30 ottobre); tuttavia, trattandosi di prassi acquisita e non di qualcosa di scritto nero su bianco, è consigliabile avere conferma dell’interpretazione recepita da parte dell’ufficio della Guardia Costiera competente sulle vostre abituali zone di pesca.

Un ricorso in caso di verbale si vince abbastanza facilmente ma, al netto di una certa percentuale di incertezza, vista la discrezionalità con cui i giudici decidono in materia di pesca in apnea, si tratta sempre di una perdita di tempo e denaro che è facile e doveroso evitarsi.

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