Pesca Ricreativa e Limite dei 5kg: la Nuova Normativa Complica le Cose!
Quando alcuni mesi fa abbiamo pubblicato la notizia della sonora bocciatura degli emendamenti proposti dalle associazioni della pesca sportiva al collegato agricolo, abbiamo fatto cenno solo al nuovo regime sanzionatorio previsto dall’art. 39, ma ci eravamo volutamente astenuti dal commentare la riformulazione della parte riguardante il limite di prelievo dei 5kg. Questo principalmente perché ci eravamo accorti da subito (e non siamo stati i soli!) che la stesura approvata risultava dissonante dall’atteggiamento che i partiti di governo (rectius il PD) avevano tenuto durante tutta la discussione. E se anche poteva apparire come una piccola nota positiva, eravamo certi che fosse l’effetto non previsto della inutile complessità linguistica della riformulazione che, come vedremo, finisce per dire il contrario di quanto il legislatore voleva. Visto che da oggi (25 agosto) il provvedimento, diventato nel frattempo legge dello Stato, verrà ufficialmente applicato, ci sembra il momento di accendere i riflettori sul problema.
Permetteteci un richiamo al vecchio testo, forse noioso per i più ma assolutamente necessario per capire il ginepraio che è stato creato mesi addietro. L’ art.142 del DPR 1639/68 recitava: “Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore”. Quella breve locuzione “salvo il caso di…” ha negli anni portato a infinite discussioni su quale fosse la reale portata della prescrizione, generando a livello giurisprudenziale due differenti interpretazioni. La prima, restrittiva, riassumeva la questione in “5 kg oppure in alternativa un unico pesce di peso superiore”, mentre quella estensiva considerava come fattibile il prelievo di 5 kg di pesce in aggiunta ad un esemplare di peso superiore che sarebbe dovuto essere escluso dal computo.
Per quanto a suo tempo il Comando Generale delle Capitanerie di Porto avesse chiaramente risposto che l’unica interpretazione da considerare valida era quella restrittiva, la questione non è mai stata veramente risolta, complice anche la discrezionalità con cui i comandi periferici hanno scelto di preferire una interpretazione e non l’altra.
Con l’approvazione definitiva dell’art.39 del collegato agricolo, il vecchio art.142 prima citato è stato così riformulato al comma 11 dell’art. 11 (Sanzioni Amministrative Principali): “Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 50.000 euro, (segue tabella dei criteri di ripartizione). Avete letto bene?! Questa volta la pietra dello scandalo sarà quel “fatto salvo il caso in cui tra le catture…”. Vi chiedete il perché?!
Perché a giudizio degli esperti che hanno letto il testo, è chiaro che il singolo pesce di peso superiore ai 5 kg (figurando tra le catture appunto) vada escluso dal computo totale, e quindi un prelievo di 5 kg più un altro pesce di peso superiore ai 5 kg rientrerebbe nei termini della legge. Era apparsa da subito come una riformulazione pedestre, e inutilmente lambiccata, del principio previsto dalla normativa spagnola, che fissa un limite dal quale esclude l’organismo di peso maggiore, e che è stata più volte proposta dalle associazioni della pesca sportiva quale esempio di normativa illuminata. Peraltro questo “accrocco” nostrano introduce tutta una serie di situazioni paradossali nelle quali, ad esempio, si rischia il verbale con due dentici da 3 kg ma non con 10 saraghi da 500 g e un’orata da 6 kg.
Apprendendo però, direttamente dalla proponente l’articolo l’on, Laura Venittelli (PD), che “la nuova stesura rivede solamente al rialzo le sanzioni previste per gli sforamenti”, lasciando a suo dire del tutto invariata la situazione precedente, rimaniamo quantomeno sorpresi. Asserire che il contenuto del comma 11 dell’art. 11 e quello del vecchio art. 142, solo riguardo la parte del limite di prelievo, siano perfettamente sovrapponibili, ci sembra un palese forzatura che aprirà la strada a lunghe contestazioni, molto più accese che in passato.
Ancora una volta il pescatore ricreativo si troverà a combattere con l’ennesima norma fumosa, la cui corretta interpretazione si potrà forse desumere tra anni, in ragione dell’orientamento delle sentenze ai prevedibili numerosi ricorsi. Ma se veramente si voleva lasciare tutto com’era perché rivedere il testo e non semplicemente aggiungere i nuovi criteri sanzionatori e relativi scaglioni? Volendo proprio riscrivere tutto, un banale “5kg oppure un unico pesce di peso superiore” non avrebbe fugato ogni dubbio? Al netto di questa ennesima occasione persa, prendiamo atto che le reali volontà del legislatore erano esclusivamente punitive, ma siamo abbastanza convinti che quanto messo nero su bianco le contraddica in maniera difficilmente contestabile. Al primo ricorso per verbale fatto con questa nuova normativa vedremo chi aveva ragione, nel frattempo sul limite di prelievo non cambia nulla, in teoria almeno…
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