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OmerSub: nuova Campagna di sensibilizzazione sulla Boa Segnasub

Ogni pescatore subacqueo purtroppo conosce bene quel senso di angoscia misto a terrore che lo assale ogni volta che il rumore di un motore nautico, magari durante una risalita, si trasforma in pochi secondi da un sibilo ad un rombo assordante, mentre l’incosciente diportista ci ha evitati per puro caso e se va senza neppure immaginare di aver sfiorato una tragedia.

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La scarsa – quando non totale! – ignoranza circa il significato della Boa Segnasub, nonché della condotta che in sua prossimità è obbligatorio tenere, è ogni hanno oggetto di campagne di informazione e sensibilizzazione. Stavolta è il turno della OmerSub, che ha scelto di pubblicare un’intera pagina informativa sulla rivista ufficiale delle Capitanerie di Porto (il testo completo qui a pagina 50). Un’iniziativa encomiabile alla quale speriamo che si uniscano presto i tanti altri attori della scena subacquea e nautica nazionale. Anni di disinteresse verso l’incolumità del subacqueo immerso, sia esso apneista, pescatore o bombolaro, non rendono più rinviabile un concreto e fattivo sforzo informativo da parte di tutti, nel tentativo di svegliare il legislatore dal suo torpore quando non dalla sua colpevole sordità.

Proprio in considerazione della delicatezza del tema ci sentiamo di fare un piccola notazione: il testo parla di una sanzione di 1033 euro che colpirebbe tanto il pescasub che non si segnala quanto il diportista che viola la distanza minima di 100 metri dal segnale durante la navigazione. Ci pare che le cose purtroppo non stiano affatto così, e ci dispiace leggerlo sulla rivista delle CCPP.

A noi risulta che la violazione dell’articolo 91 comma 5 del DM 146/2008 – Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (il quale recita: “Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo”) sia punita ai sensi dell’art. 53 commi 3 e 4 del Dlgs 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), che nel caso usuale di violazione commessa con imbarcazione da diporto dispone una sanzione amministrativa con una soglia minima di poco superiore ai cento euro (207 euro in misura ridotta). Non abbiamo la pretesa di avere sempre ragione, ma ci pare che anche le parole del Capitano di Fregata (CP) Aniello Raiola, Capo sezione Affari giuridici del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al tempo in cui le ha messe per iscritto: “Il 3° comma dell’articolo 53 […omissis..] ricomprende, come già fatto dalla legge n. 172/2003, ogni tipo di illecito commesso con unità da diporto in materia di uso del demanio marittimo ovvero in materia di sicurezza della navigazione, in tal modo sottraendo le citate materie all’applicazione degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione”.

Dello stesso parere anche Stefano Tarquini, autore del Prontuario delle Sanzioni Marittime edito da Edagricole:

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Ergo purtroppo, il subacqueo che mette a repentaglio unicamente la propria incolumità, non segnalandosi come dovrebbe, viene punito in maniera esponenziale rispetto a colui che con la sua condotta rischia di arrecare danni gravi e gravissimi a terzi. È un’assurdità a cui non ci rassegneremo mai, e che faremo notare ogni volta che ci sarà possibile, nella speranza che prima o poi qualcuno apra gli occhi.

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Category: News, News Normative, News Pesca in Apnea

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