Nuova Proposta di Legge su Pesca Sportiva e Ricreativa, Ecco Cosa Cambierebbe
Come qualcuno di voi forse ricorderà, a febbraio di quest’anno la FIPSAS aveva dato notizia della presentazione di una proposta di legge di regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa. Un testo a cui si è fatto spesso rimando ma che, fino a qualche giorno fa, non era mai stato a disposizione di tutti gli appassionati, nonostante le richieste. Non appena è stato pubblicato sul sito della Camera dei Deputati, ne abbiamo approfittato per leggerlo.
Potete leggere qui il documento integrale della proposta, a firma degli onorevoli Andrea Romano e Susanna Cenni (entrambi del Partito Democratico), in questo articolo invece ci occuperemo di analizzare quelli che potrebbero essere i cambiamenti più importanti che questa proposta, per come scritta, introdurrebbe. Tra l’altro è proprio del 4 giugno scorso l’assegnazione alla XIIIa Commissione Agricoltura in sede referente.
Prima di procedere con l’analisi del documento, vorremmo chiarire che questa è l’ultima di una lunga serie di proposte di legge e che le chance che possa mai vedere la luce, visti i precedenti, sono scarse. Se anche venisse approvata, è del tutto inverosimile che il testo analizzato non venga modificato, soprattutto con riferimento alle norme più indigeste per la lobby della pesca professionale.
Obiettivi Ambiziosi
Nella prefazione all’articolato normativo, vengono esposti quelli che sono gli obiettivi della legge. Indubbiamente ambiziosi, molti dei quali riprendono quelle che sono, da molti anni, le rivendicazioni di tutto un settore come ad esempio:
1 – che la risorsa ittica è un bene comune e non una proprietà esclusiva della pesca professionale
2 – che la pesca ricreativa va tutelata, e ogni misura deve essere supportata da evidenze scientifiche
3 – che serve un maggior tracciamento dell’impatto della pesca professionale
4 – che servono più risorse per i controlli sulla pesca illegale, soprattutto notturna
5 – che è necessario rivedere le taglie minime, soprattutto per pesci di pregio
6 – che servono maggiori controlli nei punti vendita per arginare la vendita illegale del pescato
7 – che è necessario inserire un limite dalla costa per la posa di reti da posta
8 – che la pesca ricreativa (a canna) va consentita anche nei porti, in apposite zone
A volere essere puntigliosi, si nota un po’ di confusione sul punto 7, laddove si fa un parallelo automatico tra reti troppo vicine alla costa e pesca illegale. Contrariamente a quello che molti pescatori pensano, stendere le reti da posta fin quasi sulla battigia è, con poche eccezioni, un’azione perfettamente legale durante quasi tutto l’anno (lo abbiamo spiegato a fondo QUI).
È sicuramente una pratica che andrebbe riformata, ma l’imposizione di una distanza minima dalla costa, non ha nulla a che vedere con la posa illegale o l’utilizzo di strumenti non autorizzati, il cui impiego, già contravviene a delle regole vigenti e non si argina certo introducendone di ulteriori.
Cosa è la Pesca Ricreativa
L’art.1 (Definizione) riprende la definizione di pesca ricreativa (e notate che, già nel titolo della legge, non si parla più di pesca sportiva!) più attuale tra quelle utilizzate attualmente nei regolamenti europei, ovvero “l’attività di pesca svolta a fini ricreativi o sportivo agonistici”. Il testo quindi distingue tra la pesca ricreativa e quella sportivo agonistica, chiarendo che i pescatori sportivi agonisti sono “ricreativi”, e soggetti alle norme della pesca ricreativa, al di fuori delle gare ufficiali, ossia nel 99% del loro tempo in azione.
Tutto molto chiaro, ma c’è un ma. Questa visione è stata palesemente sconfessata, in primis dalla stessa FIPSAS, quando il 4 maggio scorso, pur di rientrare tra le attività permesse, si è scelto di sostenere che la pesca è sempre un’attività sportiva (e non più ricreativa). Forse è arrivato il momento di stabilire in maniera inequivocabile se vi sia differenza tra pesca sportiva e pesca ricreativa e, in caso positivo, in cosa consista.
Una Precisazione Importante
L’art. 2 (Ambito di applicazione), al comma 2, contiene una precisazione che riguarda però qualcosa che già attualmente vigente. Ovvero che: “La presente legge si applica a coloro che esercitano la pesca ricreativa in alto mare, nelle acque di altri Stati membri o di Paesi terzi…” tradotto, chiarisce a tutti i furbacchioni delle incursioni fuori dalle acque territoriali o oltre confine, che i limiti di pescato della legge italiana si applica anche a loro, ma per chi ci segue, avevamo avuto modo di spiegarlo approfonditamente QUI.
L’incognita delle Regioni
Sull’art.3 (Finalità) si accende un primo campanello d’allarme. Quel “ferme restando le competenze delle regioni…” potrebbe infatti persino vanificare l’utilità di questa legge. Non bisogna infatti dimenticare che, grazie soprattutto all’azione politica fatta del PD riguardo l’art. 117 della Costituzione, le regioni potrebbero tranquillamente farsi le leggi in materia di pesca a piacimento, semplicemente adducendo esigenze “locali”, con conseguente “regione che vai, regole che trovi”.
L’ultimo tentativo è stato sventato non più tardi di un anno e mezzo fa, in Sicilia, ma è cosa nota che nei cassetti di molte regioni giacciano progetti di licenze regionali a pagamento, che aspettano solo l’occasione giusta per essere riproposti. Che dire, speriamo bene!
Si Abbassa l’Età per l’Obbligo del Permesso di Pesca
La comunicazione al MIPAAF, il famoso censimento, resta documento obbligatorio per l’esercizio della pesca ricreativa in mare. Tuttavia, rispetto a quanto attualmente previsto, si abbassa l’età dell’obbligo di possesso da 18 a 12 anni.
Scelta francamente discutibile. Si parla tanto di sburocratizzare il paese, e invece appena si può si aggiungono obblighi. Sarebbe molto più saggio mantenere l’obbligo dai 18 anni in su, e anzi, sulla scorta di quanto attualmente fatto da molte regioni per la licenza di pesca in acque interne, sollevare dal vincolo di sottoscrizione sia gli over 65 che le persone con disabilità.
Ok all’Uso di Fonti Luminose
L’art.8 (Attrezzi di Ausilio) e il 9 (Sostanze e Pratiche Vietate), alla lettera C del comma 1, introducono una liberalizzazione nell’utilizzo delle fonti luminose. Molti ricorderanno che le totanare luminose sono state spesso oggetto di contestazione e di salati verbali perché il dpr 1639/68 era perentorio nello stabilire che: “è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea”.
Adesso invece si autorizza l’uso di “luci a LED e lampadine di profondità o simili”, ma si pone un limite d’intensità pari a 1500 candele.
Non si capisce bene perché si sia scelta un’unità di misura così poco usata. Sarebbe stato molto più semplice fissare un limite di potenza in lumen, che poi è il dato che indicano tutti i produttori di torce. Inoltre, come potrebbe un controllore verificare se la torcia sia o meno in regola, tenendo conto che la potenza è spesso un dato indicato unicamente sul libretto d’istruzioni, non è dato sapere.
Chiarito il Limite dei 5 kg, Cambia Quello per la Cernia
L’art.12 (Quantità massime di catture) finalmente mette fine a tutte le questioni interpretative che ci trasciniamo più o meno da sempre. La nuova formulazione infatti prevede che: “Dal computo è escluso l’organismo con il peso maggiore“. In questo modo si chiude, definitivamente, con le ambiguità, gli orientamenti locali e le interpretazioni del singolo che fino ad oggi hanno spesso fatto la differenza.
Il comma 3 introduce però un’ulteriore limitazione per quanto riguarda il prelievo della cernia, a prescindere dalla specie. Mentre ad oggi il limite è fissato in 1 esemplare al giorno per pescatore, con questo comma si stabilisce che, nel caso di pesca effettuata da unità da diporto, è vietato catturare giornalmente più di un esemplare di cernia, a qualunque specie appartenga, indipendentemente dal numero di pescatori a bordo.
Il Tonno Rosso
Una buona notizia è quella (art. 13, comma 1, lettera C) relativa all’introduzione di un’autorizzazione individuale per il pescatore subacqueo. In questo modo si sana la stortura per cui il pescasub poteva pescare il tonno solo se in possesso (o a bordo) di un mezzo nautico regolarmente autorizzato. Resta invece ancora escluso dalla possibilità di cattura il pescatore di superficie che opera da terra. Forse, per quanto si tratti di eventualità non certo frequenti, si potrebbe prevedere un’autorizzazione individuale per la pesca non da natante.
Con la lettera D del comma 1, si fa slittare l’apertura dal 16 giugno, attualmente previsto, al 15 luglio; ma si stabilisce anche che la quota di spettanza per i pescatori ricreativi non può essere inferiore al al 5% della quota annuale spettante all’Italia. Per chi non lo ricordasse, oggi ai dilettanti spetta lo 0,45% del totale, significherebbe passare dalle 25 tonnellate odierne a circa 250. Ottimo proposito, resta da capire chi dovrebbe rinunciare a parte delle sue spettanze.
Con il comma E si limita però fortemente la possibilità di prelievo, riducendo ad un solo esemplare al mese per licenza rilasciata.
Spostare l’apertura di un mese potrebbe avere ripercussioni negative, almeno fino a quando continua a vigere il principio secondo cui gli sforamenti di quota altrui ricadono su quelle rimanenti. Mentre invece la limitazione ad un esemplare/mese, parallelamente alla decuplicazione della quota, farebbe in modo che ad ognuna delle 6000 licenze attualmente rilasciate in Italia possa virtualmente spettare un pesce (oggi viaggiamo ad un tonno piccolo ogni 3 licenze) e potrebbe in qualche modo tutelare anche coloro che, avendo le ferie più tardi, in questi anni si sono sempre ritrovati a bocca asciutta.
Il Pesce Spada
Anche la pesca del Pesce Spada viene regolata sulla falsariga di quanto disposto per il Tonno Rosso. Anche questa è una chiarificazione importante perché la pesca al rostrato, negli ultimi anni, è stata oggetto di diversi equivoci.
Dopo un decreto ministeriale emanato nel 2018 e non più reiterato, le regole di prelievo sono state poi di fatto incluse in molte ordinanze delle locali capitanerie, ma non in tutte. Creando ovvia confusione su chi e come potesse dedicarsi alla sua pesca ricreativa.
Anche in questo caso si sana la stortura che, di fatto, escludeva il pescatore in apnea dalla platea dei soggetti autorizzati. Il già citato decreto del 2018 infatti autorizzava l’uso solo di canne e lenze, escludendo quindi implicitamente il fucile. Adesso invece, con l’introduzione di una licenza individuale, anche il pescasub potrà tentare quest’avventura.
Zone ad Uso Esclusivo della Pesca Ricreativa
L’art. 17 (Distanze), al comma 2, dispone l’individuazione di “determinate aree di costa [omissis] da riservare all’esercizio esclusivo della pesca ricreativa in mare fino a una distanza di 250 metri dalla costa”.
Potrebbe essere una buona soluzione per contemperare le esigenze dei pescatori, soprattutto durante la stagione balneare. Tutto dipenderà da come queste zone saranno intese e gestite.
Via Libera alla Pesca dentro i Porti
Sulla scorta di quanto avviene già localmente da anni, si sollecita la sottoscrizione diffusa di appositi protocolli, tramite i quali identificare delle zone e degli orari all’interno dei quali permettere la pratica della pesca ricreativa all’interno dei bacini portuali in tutto il paese.
Presumibilmente, questa è una disposizione che riguarderà principalmente i pescatori di superficie e solo sporadicamente quelli subacquei.
Obbligo di Marcatura del Pescato
L’art. 20 (Divieto di commercializzazione del pescato), introduce l’obbligo della marcatura del pescato quale ulteriore deterrente al fenomeno della vendita illegale. Il pescatore dovrà tagliare il lobo inferiore della pinna caudale e dovrà farlo prima dello sbarco se munito di natante, una volta rientrato a terra se pescatore subacqueo partito da riva e subito dopo la cattura se pescatore di superficie che pratica da riva.
Rispetto ad altre formulazioni precedenti, viene permessa l’eviscerazione post cattura, ma non altre forme di trattamento del pescato, es. la sfilettatura.
L’obbligo di marcatura può anche essere una cosa buona, ma può funzionare soltanto se associato ad un reale e capillare aumento dei controlli, non tanto a mare o nei porti, quanto nei ristoranti, che restano il canale principale in cui si pratica la vendita illegale. Diversamente rischia di trattarsi solo dell’ennesima regola che va a complicare la vita di chi già oggi è rispettoso della legge.
La Pesca Sportiva è Solo quella Agonistica
Ad ulteriore specificazione di quanto previsto nelle definizioni di cui all’art.1, l’art. 21 chiarisce che la pesca sportiva è da intendere tale solo nella sua declinazione agonistica, ovvero: “in occasione di manifestazioni sportive ufficiali, autorizzate con ordinanza dell’autorità marittima competente”.
In pratica siamo tutti ricreativi quando peschiamo per i fatti nostri, ma coloro che partecipano a manifestazioni sportive ufficiali (che NON vuole dire solo FIPSAS) sono esentati, solo per la gara, dal rispetto di alcune regole sul limite di prelievo (art. 22).
Staremo a vedere se questa interpretazione (alla luce di quanto sostenuto per tornare a pesca dal 4 maggio) verrà mantenuta o meno in sede di discussione. Un’alternativa, compatibile con l’assunto secondo cui la pesca sarebbe sempre un’attività sportiva, potrebbe essere quella di considerarla tale e distinguere poi (come avviene in tutti gli sport) tra pratica amatoriale e agonistica. Di certo l’equivoco su cosa sia la pesca sportiva e quella ricreativa deve necessariamente essere risolto.
Devoluzione del Pescato in Beneficienza
Non cambiano le regole per la devoluzione del pescato di gara in beneficienza (eventualità sempre più rara) ma, francamente, si è persa un’occasione per fare qualcosa di più.
Il pesce è tendenzialmente un alimento ostico, soprattutto per anziani e degenti. Dovrebbe quindi essere abbastanza chiaro che regalare del pesce a una struttura di ricovero rischierebbe di diventare più un onere che un’elargizione benefica.
In passato abbiamo visto, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto, vendere il pescato e devolverne in beneficienza il ricavato. Se veramente si vuole incentivare la buona azione, è questo il canale che si deve promuovere e magari ulteriormente snellire e semplificare.
Piuttosto, sempre in ottica di contrasto alla vendita illegale, sarebbe opportuno che nonostante la marcatura, il percorso del pescato fosse seguito dalle autorità (di solito già presenti) onde evitare le polemiche che, specie nei campionati maggiori, sono da sempre una costante.
Si Abbassa l’Età per l’Uso del Fucile Subacqueo
Fino ad oggi era fissato in 16 anni ma, con l’art. 26 (Limiti di Età), lo si riduce a 14 anni, a condizione che il ragazzo sia vigilato da un soggetto maggiorenne. È una cosa indubbiamente positiva, finalmente i papà potranno portarsi in mare i figli abilitati alla guida di un motorino.
Incognita sul Limite di Cattura della Cernia per il Pesca Sub con Imbarcazione
Prima abbiamo visto che l’art.22 fissava un limite di prelievo, nel caso di pesca da natante, di 1 esemplare a prescindere dalla specie e dal numero di occupanti della barca. Per il pescasub, l’art.27 comma 2 ribadisce (perché è già così nelle disposizioni vigenti) che: “…non può detenere giornalmente più di un esemplare di cernia”.
Da questa formulazione però non si capisce bene come sia regolata la situazione in cui più pescatori subacquei si rechino a pescare con un solo mezzo.
Una stretta interpretazione letterale sembrerebbe escludere l’operatività del divieto cumulativo per imbarcazione per almeno 3 ragioni:
1 – il pescasub non esercita la sua azione di pesca “dalla” barca, ma la utilizza solo come mezzo per raggiungere il luogo di pesca
2 – l’utilizzare un unico mezzo nautico non rende la cattura più facile, mentre sicuramente andare a pesca in compagnia aumenta la sicurezza e limita l’inquinamento e l’impatto ambientale
3 – le prescrizioni di cui all’art. 27 sono specifiche sulla pescasub, pertanto preminenti rispetto a quelle generali espresse nell’art. 22
Tuttavia, non possiamo avere la certezza che le cose andranno realmente così nella realtà applicativa, perché comunque siamo di fronte a una formulazione che contiene delle ambiguità che sarebbe preferibile eliminare.
Arrivano le Misure Minime per la Bandiera Segna Sub
Il fatto che nella legislazione vigente la bandiera di segnalazione del subacqueo in immersione debba risultare visibile a non meno di 300 mt, senza alcun riferimento alle sue dimensioni minime, ha da sempre lasciato troppo spazio alla discrezionalità del controllore.
Ora, l’art. 28 (Sicurezza), al comma 1 della proposta di legge, dispone che la bandiera rossa con striscia diagonale bianca debba avere “dimensioni non inferiori a centimetri 30×20” e che, quando il subacqueo è seguito da un mezzo di appoggio, “la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico”.
Mentre l’aver finalmente dimensionato la bandiera è una cosa ottima, che risponde ad una necessità non più rimandabile, sarebbe invece opportuno rivedere la formulazione dell’obbligo di issare la bandiera sul mezzo nautico. Per come è scritto, pare essere esclusivo, mentre invece sarebbe molto meglio dare la possibilità di issare la bandiera sul mezzo, in aggiunta o in alternativa a quella posta sul galleggiante. Il principio da affermare, alla fin fine, è che il subacqueo debba restare sempre entro 50 metri dal segnale, a prescindere da dove si trovi.
Potrebbe Sparire il Limite dei 500 mt dalle Spiagge per i Pesca Sub
Il primo comma dell’art. 29 (Divieti) pone un tema di sicuro interesse: da un lato si elimina il limite di distanza dei 500 mt dalle spiagge, così come teoricamente previsto dal dpr 1639/68 (cioè valido tutto l’anno), e dall’altro si dà alla Capitaneria di Porto sostanziale carta bianca nella regolamentazione – e al limite nella proibizione – della pesca in apnea, anche se limitatamente all’orario di balneazione durante la stagione balneare.
In questo scenario è lecito aspettarsi che molti uffici locali continueranno a pubblicare le stesse prescrizioni di sempre, sia per inerzia che per abitudine, ma non si può escludere che qualcuno partorisca ordinanze magari anche molto limitanti.
Dobbiamo però riconoscere che scardinare la norma nazionale sui 500 metri potrebbe meritare questo prezzo, perché di sicuro è più facile risolvere il problema con il locale ufficio territoriale che non con il Ministero. E questo, peraltro, permetterebbe a tutti di attivarsi per ottenere una modifica.
Aumentano le Ore in cui Poter Praticare Pesca Sub
Il comma E dell’art. 29 (Divieti), mutua dalla caccia l’orario consentito per la pratica della pesca subacquea che diventerebbe dall’attuale: “dal sorgere del sole tramonto” al: “da mezz’ora prima dell’alba a mezz’ora dopo il tramonto“.
Non si tratta di una modifica puramente formale, si tratta invece di regolarizzare tutta una serie di comportamenti che, spesso in buona fede, i pescatori subacquei hanno sempre tenuto, ignorando che potessero essere fonte di salati verbali, come abbiamo spiegato QUI.
STOP alla Trainetta
La trainetta, o traino corto, ovvero la pratica di inseguire i pesci facendosi trainare dall’imbarcazione o da un aquascooter, è una tecnica di pesca poco sportiva e unanimemente condannata. Mentre il traino corto con il natante è però sempre vietato, come avevamo spiegato QUI, quello effettuato con l’aquascooter è lasciato alla regolamentazione delle ordinanze delle locali CP.
Il comma 2 dell’art. 29 cancella invece ogni sorta di equivoco, disponendo che quando il subacqueo: “sia spinto o trainato da un qualsiasi mezzo di locomozione di superficie o subacqueo [omissis] non può impugnare il fucile subacqueo.”
In un colpo solo si mette fine non solo all’odiosa pratica della trainetta di superficie, ma anche all’utilizzo dei cosiddetti maialini elettrici, che negli ultimi anni si sono piuttosto diffusi per la pesca ad elevata profondità grazie ad una normativa lacunosa ed equivoca.
L’Attraversamento della Fascia di Balneazione con il Fucile Subacqueo
La disciplina dell’attraversamento della fascia di balneazione, per recarsi a pescare al suo esterno, è qualcosa che ad oggi è sempre stata disciplinata localmente, anche con differenze piuttosto marcate.
L’art. 30 (Uso del Fucile Subacqueo) cerca di mettere ordine imponendo quella che è, prima di tutto, una regola di buon senso: ovvero quella di attraversare detta fascia esclusivamente con il fucile scarico e non impugnato.
Purtroppo propone una formulazione poco elegante e oltremodo equivoca, prescrivendo che il fucile debba essere: “legato alla bandiera di segnalazione di cui all’articolo 28,comma 1”.
È probabile che si tratti di un refuso, che però rende l’applicazione della regola del tutto impossibile. Suggeriamo un più chiaro: “appeso o riposto sul galleggiante di segnalazione”, che può anche essere una plancetta.
Nuove Misure Minime per i Pesci
Forse nella fretta di completare il documento, l’art. 33 (Misure minime) finisce per disattendere del tutto uno degli obiettivi in premessa, ossia quello di rivedere le taglie minime di pesca, soprattutto per le specie di pregio.
Questo articolo non fa altro che rinviare ad una normativa europea già vigente, che poi è la stessa che si è dimenticata di specie pregiate e sovra sfruttate come ad esempio la Ricciola.
Inoltre, è quanto meno strano che all’interno di una proposta di legge per la pesca ricreativa, si possa pensare di imporre alcune delle sue prescrizioni (quelle dell’art.11) anche alla pesca professionale. Non solo rappresenta un controsenso ma, anche laddove fosse condivisibile il concetto di base, non può essere certo lo strumento normativo adeguato a perseguire un obiettivo simile.
Barriere per il Ripopolamento Ittico
L’art.34 (Disposizioni per il ripopolamento ittico eper la tutela dell’ambiente marino) prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, venga emanato un decreto da parte del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) con il quale stabilire delle iniziative in materia di salvaguardia e ripopolamento.
La lettera A prevede l’adozione di linee guida che portino all’individuazione di siti nei quali posare: “barriere artificiali o di altre strutture sommerse ecocompatibili per assicurare il ripopolamento ittico“.
Si tratta di una proposta che viene avanzata dal settore ricreativo da non meno di una ventina d’anni. Soprattutto con l’intento di arginare la piaga della pesca a strascico illegale che sta letteralmente martoriando e desertificando alcuni tratti costieri del nostro stivale.
Immissioni in Mare e Periodi di Fermo Biologico
Le lettere B e C dell’art. 34 si occupano di istituzionalizzare: “l’immissione controllata e programmata in mare di esemplari di alcune specie…” e “la fissazione di periodi di fermo biologico per la pesca professionale e per la pesca ricreativa in mare durante l’attività riproduttiva di alcune specie…”.
Sulle immissioni controllate non ci pronunciamo, segnaliamo solo che non sembrano essere molto praticate nel mondo e che anzi, da più parti si levano voci critiche sull’opportunità di trasferire azioni, tipiche della gestione delle acque dolci, al mare.
Sui periodi di fermo biologico invece siamo decisamente più dubbiosi. I pesci non si riproducono con il calendario in mano e, visti i cambiamenti climatici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, spesso le stagioni riproduttive si sono spostate anche in maniera sensibile. Ci domandiamo se non sarebbe forse più utile pensare ad una politica di limitazione del numero di pezzi per specie, magari anche a prescindere dal periodo.
Come invece già detto riguardo alle misure minime, una legge sulla pesca ricreativa non può essere lo strumento normativo corretto con il quale imporre il rispetto di alcune prescrizioni (in questo caso i periodi di fermo) alla pesca professionale.
Guardie Volontarie e Rappresentanti della Pesca Ricreativa nelle Aree Marine Protette
Con la lettera g, l’art.34 mira ad istituire la figura della “guardia volontaria ittico-ambientale per la sorveglianza sulla pesca ricreativa in mare”, mentre la lettera h prevede: “la nomina di un rappresentante delle associazioni di pesca ricreativa in mare [Omissis] nelle commissioni di riserva delle aree marine protette”.
L’introduzione delle guardie volontarie potrebbe essere una buona cosa, a patto che la formazione normativa di questi soggetti sia curata in maniera estremamente approfondita. In una situazione in cui spesso abbiamo già a che fare con interpretazioni talvolta bizzarre delle norme fatte dalle autorità, questo aspetto non è affatto scontato.
La nomina di un rappresentante dei ricreativi in seno alle commissioni di riserva della AMP è invece un intervento caldeggiato da tempo e che non si può non accogliere con favore, ovviamente per chi nelle aree protette ha il diritto di pescare, quindi non certo i pescatori subacquei in apnea.
Arriva la Sanzione per chi Non ha il Tesserino del MIPAAF
Fin dal 2011, per pescare in mare, è obbligatorio effettuare la comunicazione obbligatoria al ministero, quella che i più conoscono come “censimento”. La norma tuttavia non prevede una multa nel caso se ne venga trovati sprovvisti ad un controllo, mentre si ha l’obbligo di interrompere l’attività di pesca e si hanno 10gg di tempo per sottoscriverla ed esibirla presso un locale ufficio della Capitaneria di Porto. Solo trascorso il termine dei 10 gg senza aver fatto nulla, scatta la sanzione di 1000 euro.
Il primo comma dell’art. 36 (Sanzioni) stabilisce invece che il pescatore sprovvisto di tesserino MIPAAF è soggetto: “al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 100 euro“. Non è una misura che piacerà, ma è anche comprensibile a distanza di 9 anni dalla sua istituzione si adotti una linea più stringente.
Grande Confusione sulle Sanzioni
Il capitolo relativo alle sanzioni era senza dubbio quello più atteso, anche perché è questo il fronte su cui si è inutilmente tentato di intervenire negli anni. Purtroppo rappresenta anche uno degli articoli nei quali è stata fatta più confusione, vediamo perché.
La buona cosa è che si sia prevista una generale diminuzione delle sanzioni che passa dagli attuali 1000 – 3000 euro, ai proposti 250 – 2500 euro. Questo significa che, per la violazione di quanto prescritto negli articoli da 6 a 17, la sanzione media viene ridotta da 1000 a 500 euro. Ottimo anche che la stessa misura sia prevista per la violazione degli obblighi di segnalazione da parte del subacqueo.
Purtroppo però ci sono anche dei corto circuiti normativi preoccupanti. Prendiamo ad esempio il limite di prelievo, che è disciplinato all’art.12 per i pescatori di superficie e all’art. 27 specificamente per il pescatore subacqueo. A leggere bene, la violazione del limite di prelievo del pescatore di superficie rientra nelle sanzioni ridotte, mentre quella eventualmente effettuata dal pescasub, non essendo menzionata, andrebbe a ricadere nella sfera del DL 4/2012 e successive modifiche, in particolare della legge 154/2016 che era quella che istituiva gli importi sanzionatori crescenti al crescere del quantitativo eccedente i 5 kg di limite.
Si genera quindi l’assurdo per il quale il cannista che sfora di 50 kg viene punito con 500 euro di multa, mentre il pescatore subacqueo potrebbe essere sanzionato fino a 16.667 euro.
Siamo certi che una discriminazione simile non sia affatto voluta, e che possa derivare solo da una carente visione d’insieme di quelle che sono le molteplici norme che ad oggi regolano il quadro sanzionatorio a carico del pescatore ricreativo, ma non per questo è da ritenere meno censurabile.
Risolto l’Equivoco sui Molluschi Cefalopodi e l’Obbligo di Barcaiolo per i Pesca Sub
Nelle disposizioni finali, quelle in materia di abrogazioni e modifiche, ci sono altre due buone notizie per i pescatori in apnea: vengono abrogati gli articoli 2 e 3 del 1° giugno 1987 n. 249, ovvero quello che aveva generato l’ambiguità sul prelievo dei molluschi cefalopodi da parte del pesca sub, e quello che aveva innescato l’annosa diatriba del presunto obbligo di barcaiolo a bordo. La detenzione simultanea in barca di fucili e dispositivi di respirazione per motivi di sicurezza con bombola di capacità massima di 10 litri è consentita dall’articolo 25 comma 2, che ovviamente ribadisce il divieto di utilizzarli durante la pesca.
Il Nostro Giudizio
Nel complesso si tratta di un testo che contiene ottimi spunti per una riforma davvero migliorativa della disciplina della pesca ricreativa in mare. Tuttavia la stesura si dimostra ancora piuttosto acerba, non priva di formulazioni equivoche e che, in almeno un paio di occasioni, sconfina nella pretesa di normare qualcosa che va oltre l’oggetto della legge stessa.
Quello che probabilmente costituisce il vero punto debole di questa proposta di legge è il non aver colto l’occasione di “rastrellare” tutte le prescrizioni normative di interesse della pesca ricreativa, che allo stato attuale sono contenute in diverse leggi e circolari, e averle convogliate in tutti in un unico testo normativo, in modo da creare una vera e unica legge per la disciplina della pesca ricreativa. Inoltre senza un set di abrogazioni completo, si innescano fenomeni di frammentazione normativa e disparità di trattamento di situazioni del tutto sovrapponibili, come nel caso delle sanzioni per la violazione dei limiti di pescato.
Ci auguriamo che le incongruenze che abbiamo evidenziato, a cominciare dall’incerto e lacunoso quadro sanzionatorio, possano essere risolte durante la discussione in Commissione Agricoltura e dare così forma ad una riforma che il settore attende invano da ormai veramente troppi troppi anni.
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Category: News, News Normative
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