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Nuova istanza FIPIA al Ministero delle Politiche Agricole

comunicato FIPIA – La F.I.P.I.A. (Federazione Italiana Pesca In Apnea) proseguendo nella sua attività istituzionale di pressione sui diversi Ministeri che hanno responsabilità sulle normative che gravano sulla pesca in apnea, ha inviato una nuova istanza al MIPAAF.
Considerato che il recente decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, intitolato “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura …”, ha abrogato la L. 963/65, prevedendo, tra l’altro, l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrebbe andare a sostituire l’ormai vetusto D.P.R.1639/1968, F.I.P.I.A. ha suggerito alcune proposte che tengono conto delle ragioni delle decine di migliaia di pescatori in apnea sportivo/ricreativi.
In particolare, facendo riferimento ad alcuni articoli della  legge attualmente in vigore, contenuti appunto nel D.P.R. 1639/1968, F.I.P.I.A. ha voluto portare ancora una volta a conoscenza del Ministero quali sono gli orientamenti emersi dal mondo della pesca in apnea che potrebbero portare alla nuova formulazione. Ciò per porre rimedio alla cattiva e troppo spesso “interpretabile” normativa ancor oggi in essere e con il fine di ispirare un nuovo articolato normativo non più suscettibile di plurime ed incerte interpretazioni, nonché più rispondente ad una visione eticamente ed ambientalmente sostenibile della pesca in apnea sportivo/ricreativa.
F.I.P.I.A. , in virtù della sua esperienza specifica nel settore della pesca ricreativa in apnea e della sua funzione di rappresentanza e tutela, ha chiesto inoltre di partecipare al tavolo ministeriale per l’elaborazione del suddetto decreto.

TESTO DELL’ISTANZA

Oggetto:  Istanza di partecipazione al tavolo ministeriale per l’elaborazione del decreto di definizione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 4/2012, delle modalità per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi.

F.I.P.I.A. (Federazione Italiana Pesca in Apnea), con sede legale in Milano, in Via Derganino n. 24, in persona del Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante p.t., Sig. Fulvio CALVENZI,

PREMESSO CHE

–  la Federazione ltaliana Pesca in Apnea (F.I.P.I.A.) è un’associazione non avente scopo di lucro che ha per oggetto statutario la promozione e lo sviluppo dell’attività ricreativa di pesca subacquea in apnea , nonché l’osservazione, la conoscenza, la difesa ed il recupero del mare, del suo patrimonio e delle acque marine interne alla possibilità di piena fruizione e libero godimento da parte della popolazione tutta;

–  F.I.P.I.A. si propone di riunire e rappresentare quanti praticano individualmente o collettivamente la pesca in apnea a fini ricreativi, incluse le Associazioni di praticanti la pesca in apnea, promuovendo uno spirito di pratica sostenibile, ricreativa e rispettosa delle leggi e dell’ambiente;

–  in particolare, è scopo statutario di F.I.P.I.A.: promuovere la pratica delle attività ricreative e culturali legate alla pesca subacquea ricreativa; divulgare e promuovere il rispetto delle leggi sulla pesca; promuovere il “Codice di condotta per la pesca responsabile” approvato dalla FAO nel 1995; diffondere un’etica di pratica venatoria tesa ad un prelievo ittico selettivo, sostenibile ed ecocompatibile; divulgare valori naturalistici ed ambientali; collaborare con enti di ricerca e università per un monitoraggio dell’ambiente marino e della sua fauna attraverso l’opera prestata dagli associati;

–  è altresì scopo statutario di F.I.P.I.A., per quanto di interesse in questa sede, promuovere la partecipazione, attraverso lo strumento associativo, dei praticanti amatoriali della pesca in apnea alle istanze normativo/legislative, a tutti i livelli Istituzionali, che possano interessare oggetto ed obiettivi della Federazione;
–  a tal fine, rientra tra le mission statutarie della Federazione “promuovere con istanze interventi normativi volti a garantire la sicurezza in mare dei praticanti la pesca in apnea sia in prossimità della coste, sia al largo di essa” (cfr. art. 4 dello Statuto F.I.P.I.A., rubricato “Oggetto e scopo”);

CONSIDERATO CHE

– il recente decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, intitolato “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”  ha abrogato la L. 963/65, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui definire le modalità per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

CHIEDE

che F.I.P.I.A. , in virtù della sua esperienza specifica nel settore della pesca ricreativa in apnea e della sua funzione di rappresentanza e tutela, possa partecipare al tavolo ministeriale per l’elaborazione del suddetto decreto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 4/2012.

A tal fine, F.I.P.I.A., in via preliminare,

EVIDENZIA A CODESTO ON.LE MINISTRO QUANTO SEGUE

Poiché l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. 4/2012 rappresenta un’utile occasione per porre fine alla lacunosità dell’ormai vetusto  D.P.R. 1639/1968 e all’incerta ed oscura interpretazione di alcune delle disposizioni in esso contenute, è intenzione di F.I.P.I.A. suggerire alcune proposte che tengano conto delle esigenze delle decine di migliaia di pescatori in apnea sportivo/ricreativi.
Data l’impossibilità di prevedere la numerazione dei singoli articoli che potranno comporre il nuovo decreto, le suddette proposte, che si esporranno brevemente di seguito, faranno riferimento, per il momento, senza l’ambizione di voler intervenire su tutta la materia che sarà trattata, ad alcuni soltanto degli articoli del vigente D.P.R. 1639/1968.
Ciò al solo fine di ispirare un nuovo articolato normativo non più suscettibile di plurime ed incerte interpretazioni, nonché più rispondente ad una visione eticamente ed ambientalmente sostenibile della pesca in apnea sportivo/ricreativa.

1) Sulla definizione di “pescatore subacqueo” o “pescasub”.
Proporremmo anzitutto che l’attuale nozione di “pescatore subacqueo” venga modificata con quella di “pescatore in apnea” , alla luce della nota normativa di settore secondo cui al subacqueo che impieghi mezzi di respirazione ausiliari è vietata l’attività di pesca o di raccolta di organismi di qualsiasi genere. Per pescatore in apnea si intenderà, pertanto, il pescatore in apnea sportivo/ricreativo, ossia colui che cattura gli organismi acquatici consentiti  con il fucile subacqueo (attrezzo da eventualmente definire in altro articolo del decreto) operando  in immersione.

2) In riferimento all’art. 128-bis, comma 2, del D.P.R. 1639/1968 (che recita: “Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi”), all’art. 2, comma 2, del D.M. 249/1987 (che recita: “Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei”) ed all’art. 142, comma 1, del D.P.R. 1639/1968 (che recita: “Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore”).

Gli articoli citati si pongono in evidente e insanabile contraddizione: secondo il combinato disposto degli artt. 128-bis, comma 2, del D.P.R. 1639/1968 e 2, comma 2, del D.M. 249/1987, il pescatore in apnea  non potrebbe raccogliere, oltre a coralli, anche molluschi e crostacei; secondo l’art. 142, comma 1, del D.P.R. 1639/1968, invece, la raccolta di crostacei e molluschi sembrerebbe consentita.
Poiché l’art. 128-bis del D.P.R. 1639/1968 è dettato appositamente per il pescatore in apnea, esso contiene una norma speciale che prevale su quella generale dettata, per tutti gli sportivi, dall’art. 142 del medesimo D.P.R.: al pescatore in apnea sarebbe pertanto proibita la raccolta di molluschi, nonostante alcune tra le prede più comuni del pescatore in apnea, come polpi, seppie e calamari, siano proprio molluschi.
Sul punto, si rese necessaria la circolare ministeriale n. 6227201 del 23/07/1987, nella quale fu chiarito quanto segue: “Si ritiene opportuno precisare che ai pescatori sportivi è vietata la raccolta di coralli e crostacei nonché di molluschi esclusi quelli cefalopodi”, ciò ad indicare proprio polpi, seppie e calamari.
L’attuale normativa pertanto, allo stato, è strutturata come segue: Il pescatore subacqueo sportivo può catturare pesci e molluschi cefalopodi in quantità non superiore a 5 Kg complessivi (pesci + molluschi) salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Il pescatore subacqueo sportivo non può raccogliere corallo, crostacei (aragoste, astici, cicale, etc..) o molluschi “non” cefalopodi (datteri, vongole, ostriche, patelle, etc..).
L’articolato normativo resta comunque impreciso anche nella parte in cui si impone il limite di 5 Kg “salvo il caso di pesce singolo di peso superiore”: non si comprende se l’uso del temine “pesce” al posto di “preda” abbia come effetto quello impedire la cattura di un unico cefalopode di peso superiore ai 5 kg. Inoltre, interpretando in modo restrittivo la riferita locuzione normativa, si otterrebbe l’illogico risultato di impedire la cattura di un pesce  di peso superiore ai 5 kg in caso di previa cattura di una sola preda di peso modesto, inferiore ai 5 kg.

La nostra proposta per l’emanando decreto:

Al pescatore in apnea sportivo/ricreativo è fatto assoluto divieto di commercializzare il pescato (già previsto attualmente) e di detenere pesci e molluschi cefalopodi in quantità superiore a 5 Kg complessivi. Dal computo dei 5 kg complessivi si esclude l’organismo di dimensioni maggiori.  (Questo modello trova riscontro in paesi come la Spagna ed evita che avendo già una piccola preda in carniere si debba rinunciare ad una preda gratificante per dimensioni  e spirito venatorio)
Nel caso di gruppo di pescatori su di un unico mezzo nautico eventuali controlli saranno  rivolti al pescato di ciascun soggetto separatamente.
Il pescatore in apnea non può catturare giornalmente più di un esemplare di cernia, a qualunque specie appartenga, e più di un esemplare di tonno rosso, con la limitazione che ciascuna imbarcazione può trasportare un unico esemplare di tonno rosso, indipendentemente dal numero di pescatori ricreativi a bordo. La cattura di un esemplare di tonno rosso resta in ogni caso vincolata al rispetto delle norme specifiche che regolano la cattura di tali organismi (es. sui periodi di pesca, iscrizione all’elenco dei pescatori di tonno rosso, limiti al peso ed alle dimensioni, obblighi di denuncia del pescato, ecc..).

3) In merito all’obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione l’art. 130, comma 1, del D.P.R. 1639/1968 (che recita “Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.”  .

Per  rendere più oggettive le dimensioni della suddetta bandiera rispetto alla generica previsione che ne richiede una visibilità a 300 metri, suggeriamo di seguito la nostra proposta per l’emanando decreto:
Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante dotato di una bandiera rossa di dimensioni non inferiori a cm 30 X 20 con striscia diagonale bianca (l’uso del termine “subacqueo” è dettato dal fatto che l’obbligo di segnalazione è applicabile anche ai subacquei che si immergono utilizzando apparecchi ausiliari di respirazione per fini diversi dal prelievo di organismi acquatici); se il subacqueo è seguito da un assistente a bordo del mezzo nautico di appoggio, la bandiera può essere issata sul mezzo nautico.

4) In merito all’art. 128-bis, comma 3, del D.P.R. 1639/1968 (che recita: “È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea”) e all’art. 3, comma 2, del D.M. 249/1987 (che recita: “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea. Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo”).

Ricordiamo che relativamente alle citate previsioni dovette intervenire la circolare n. 6227201 del 23/07/1987, (ribadita da circolare del Mipaaf – Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura  Prot. 62203825 del  4 agosto 1995), la quale ha indicato come obbligatoria la presenza di un barcaiolo solo se a bordo del mezzo nautico vi è un apparecchio ausiliario di respirazione.
Ciò non è stato sufficiente a chiarire in modo definitivo, soprattutto ai soggetti preposti ai controlli, la liceità della pesca in apnea condotta con l’ausilio di un mezzo nautico senza la presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire.

La nostra proposta in merito:

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori in apnea sportivo/ricreativi è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca.
Nel caso in cui il pescatore in apnea sportivo/ricreativo si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, durante l’attività di pesca deve essere costantemente assistito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; nella medesima ipotesi, sul mezzo nautico deve essere presente una cima di lunghezza non inferiore a metri 30.

5) In merito all’art. 129 del D.P.R. 1639/1968 (che recita: “L’esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole”).

La nostra proposta per il nuovo testo in merito è la seguente:

L’esercizio della  pesca in apnea sportivo/ricreativa è vietato:
a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge e 50 metri dalle coste rocciose nell’orario di balneazione indicato nella eventuale ordinanza balneare locale (queste distanze dovrebbero essere comunque uguali o inferiori a quelle in cui è interdetta la navigazione). In presenza di costa rocciosa, il pescatore in apnea può operare senza alcuna distanza minima dalla costa anche all’interno di tale fascia oraria, ma solo in assenza di bagnanti nel raggio di 100 metri;
b) a distanza inferiore a 100 metri dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca senza il consenso del titolare della concessione (questa modifica alla formulazione della norma contenuta nel DPR 1639/68 serve ad evitare un’evidente stortura, ossia che una norma dettata nell’interesse del titolare della concessione possa impedire a quest’ultimo di avvalersi dei pescatori in apnea sportivi per limitare l’impatto dannoso di determinate specie nell’impianto da pesca,  in particolare negli impianti di molluschicoltura).
d) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorare fuori dai porti;
e) nelle zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo
f) da mezz’ora dopo il tramonto al sorgere del sole. (L’obiettivo della disposizione è quello di proibire la pesca notturna. Fino a mezz’ora dopo il tramonto si ha ancora luce sufficiente per pescare senza l’ausilio di fonti luminose, per cui non vi è ragione di limitare ulteriormente la pratica della disciplina.)
g) qualora il pescatore in apnea sportivo/ricreativo  operi  spinto o trainato da un qualsiasi mezzo di locomozione di superficie o subacqueo.  L’uso dei mezzi di locomozione può essere fatto solo per motivi di osservazione dell’ambiente subacqueo, dove l’eventuale attrezzo da pesca deve essere mantenuto scarico e riposto.
Fiduciosi nell’attenzione dell’On.le Ministro in indirizzo sulle tematiche della normazione della pesca sportiva e ricreativa e della pesca in apnea in particolare, confidiamo che l’auspicata iniziativa legislativa tenga conto delle nostre proposte  e della nostra disponibilità a contribuire.

Fulvio Calvenzi
Presidente F.I.P.I.A.

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