Normative, divieti e disposizioni pesca in apnea laghi Garda, Como, Iseo
Il riepilogo di tutte le normative conosciute provinciali e regionali sulla regolamentazione della pesca in apnea nei laghi GARDA, COMO, ISEO.
E’ sempre consigliabile verificare normative e località esatte di pesca, inoltre si avvisa che Regioni, Provincie e Comuni possono emanare ordinanze di modifica delle normative in qualsiasi momento.
In tutte le acque interne è obbligatoria la licenza di pesca GOVERNATIVA (regionale) e il tesserino Fipsas per eventuali acque convenzionate (Lecco).
La licenza governativa può essere rilasciata solo dalla regione di residenza, ha validità di 10 anni , salvo quelle rilasciate prima del 2003 che hanno validità di 6 anni.
Annualmente va pagata la tassa regionale (salvo le regioni esenti), la tassa ha scadenza annuale comunque alla corrispondente data di rilascio.
LAGO DI GARDA
Cartina Lago di Garda
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Provincia Brescia zone
1- Da Limone a Gargnano: dal confine con la Provincia di Trento fino al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;
2- Toscolano: la zona di Toscolano e’ aperta dal porto della cartiera sino al piantone all’inizio del lungolago, non fino al porto traghetti (zona lido) che e’ purtroppo vietata. per 60 m dalla riva;
3- Da S. Felice a Desenzano: dal porto di Portese fino al ponte Feltrinelli in Desenzano per 1 km dalla riva;
4- Da Desenzano a Sirmione: da Villa Miramare in Desenzano fino alle Grotte di Catullo per 1,5 km dalla riva con una fascia di rispetto di 100 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno nel tratto da Villa Miramare fino al Porto Sirmione 2;
5- Sirmione: dalle Grotte di Catullo fino alla località Lugana al confine con la Provincia di Verona per 1,5 km dalla riva con fascia di rispetto di 200 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno da Porto Galeazzi fino alla località Lugana.
Misure minime e periodi di divieto lago di Garda ( tabella a cura di Emanuele Cinelli)
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Provincia di Verona zone
1- dal confine con la provincia di Trento al Cantiere Feltrinelli in comune di Malcesine a una distanza dal battente dell’on-da inferiore a 100 m;
2- dalla Madonnina in comune di Malcesine a Punta Cavallo in comune di Torri del Benaco a una distanza dal battente della onda inferiore a 100 m. La pesca subacquea è vie-tata nella zona di baia compresa tra la sponda e la linea che collega l’estremità meridionale dell’isola del Sogno al pontile sito in corrispondenza dell’incrocio tra la Strada Gardesana Orientale e la strada comunale che fiancheggia la baia stessa;
3- da Punta Tenai in comune di Torri del Benaco a 300 m dal porto di Garda (direzione nord) a una distanza dal battente della onda inferiore a 200 m;
4- da 100 m a valle dell’impianto ittiogenico di Bardolino (loc. San Pietro) a Punta Cornicello a Bardolino a una distanza dal battente dell’onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell’onda;
5- dal Museo dell’olio in Cisano al Camping Municipale in comune di Lazise a una distanza dal battente dell’onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell’onda;
6- dal confine tra il Camping Du Parc e il Camping Spiaggia d’Oro in comune di Lazise a 100 m a nord del porto di Campanelo in comune di Peschiera del Garda a una distanza dal battente dell’onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell’onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti;
7- da 50 m a valle del porto di Fornaci in comune di Peschiera del Garda al confine con la provincia di Brescia ad una distanza dal battente dell’onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell’onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti;
ad una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
a una distanza superiore a 50 m dai canneti (salvo quanto previsto alla lettera e) dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone d’ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione;
al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
3. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all’articolo 3;
con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;
con apposita unità d’appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l’adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera c) (legge regionale n. 52/1989);
entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
nei seguenti tratti, modi e tempi stabiliti dalla Provincia in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative (decreto dell’Amministrazione provinciale 13 gennaio 2000, n. 5):
4. E’ vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.
5. E’ vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.
6. E’ vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.
Provincia di Trento zone
non sono previste zone particolari di pesca in apnea, si può pescare ovunque salvo le zone di tutela, ripopolamento, portuali, balneari.
E’ vietata la navigazione a motore, quindi è vietato l’uso del gommone.
Il riepilogo di tutte le normative conosciute provinciali e regionali sulla regolamentazione della pesca in apnea nei laghi GARDA, COMO, ISEO.
E’ consigliabile verificare sempre normative e località esatte di pesca, inoltre si avvisa che le Regioni,Provincie, Comuni possono in qualsiasi momento emanare ordinanze di modifica o sospensione normative.
In tutte le acque interne è obbligatoria la licenza di pesca GOVERNATIVA (regionale) e il tesserino Fipsas per eventuali acque convenzionate (Lecco).
La licenza governativa può essere rilasciata solo dalla regione di residenza, ha validità di anni 10, salvo quelle rilasciate prima del 2003 che hanno validità di 6 anni.
Annualmente va pagata la tassa regionale (salvo le regioni esenti), la tassa ha scadenza annuale comunque alla corrispondente data di rilascio.
* = dalle ore 12 del lunedì alle ore 12 del martedì e dalle ore 12 del mercoledì alle ore 12 del giovedì
I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12 del primo giorno indicato e termine alle ore 12 dell’ultimo giorno.
Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di 3 capi di carpione, 6 capi di coregone lavarello, 6 capi di trota (tutte le specie); 3 capi di luccio; 20 capi di pesce persico.
Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di 5 kg complessivi di pesce, indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (carpione, coregone, trota) il limite massimo è fissato in sei capi complessivi
per giornata.
Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l’ultimo esemplare catturato.
La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate in tabella sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm.
Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. Quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda).
LAGO DI COMO
cartina lago di Como
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Provincia Como zone
Le zone di pesca apnea sono quelle indicate con il pallino rosso
1- alto lago sponda ovest
COMUNE DI MUSSO: lungo tutto il litorale ricadente nel territorio comunale
2- alto lago sponda ovest
COMUNE DI S.SIRO: dalla punta di Gaeta alla foce del torrente Serio
3- triangolo lariano vertice lato lecco
COMUNE DI BELLAGIO: dal molo in località “Punta Spartivento” alla piazzetta a lago in località Pescallo
4- medio lago sponda ovest
COMUNI DI LENNO e TREMEZZO: dal pontile di Azzano alla punta di Balbianello
5- triangolo lariano lato basso como
COMUNI DI TORNO e FAGGETO LARIO: dal pontile in località “Pliniana” al Cantiere Mostes di Faggeto Lario.
6- basso lago sponda ovest
COMUNE DI CERNOBBIO e MOLTRASIO: dalla scalinata a Sud della punta di Pizzo sino alla villa Fontanelle
Provincia Lecco zone
1- da scolmatore antemurale porto di Parè fino a palo presso edicola Malgrate (zone tabellate con appositi cartelli gialli di inizio e fine);
2- Laghetto di Piona, dalla Punta di Piona fino alla fine della Frana in direzione Sud;
3- Abadia Lariana Lariana Località Prandello, dalla discoteca Orsa Maggiore in direzione Nord fino alla ex Centrale Guzzi;
Misure minime e periodi di divieto Lago di Como (tabella a cura di Emanuele Cinelli)
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NORME VALIDE PER TUTTE LE ACQUE PROVINCIALI Como e Lecco
Periodi di DIVIETO DI PESCA
La pesca delle specie ittiche indicate nella tabella seguente è vietata nei periodi specificati.
I periodi di divieto decorrono da un’ora dopo il calar del sole del giorno di inizio e terminano un’ora prima del levar del sole del giorno di scadenza.
Il pesce catturato in periodo di divieto deve essere sempre ed immediatamente liberato, senza che vi sia arrecato danno.
E’ inoltre proibito detenere, nei luoghi di pesca, esemplari della specie ittica la cui cattura al momento sia vietata.
MISURE MINIME
È vietato catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore a quella indicata nella tabella seguente.
Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.
Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere sempre ed immediatamente liberato, senza che vi sia arrecato danno.
E’ inoltre vietato detenere, nei luoghi di pesca, pesci di misura inferiore a quella consentita.
Limiti del pescato.
Per ogni giornata di pesca, è consentita la cattura di un massimo di 6 capi complessivi tra trote, salmerini, coregoni e temoli più un massimo di kg 5 di altre specie.
Queste quantità possono essere superate in occasione di gare di pesca o in caso di cattura, oltre al pesce misto, di un unico esemplare di grosse dimensioni.
Inoltre è comunque permessa la cattura di:
1 capo di trota marmorata
2 capi di temolo
2 lucci
2 persici trota
20 pesci persici
LAGO DI ISEO
cartina Lago di Iseo
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Provincia Brescia zone
Dall’inizio della Galleria ‘Colomber’ in Vello fino allo sbocco verso Toline dell’ultima galleria della s.s. 510 per un limite di 60 m dalla riva.
Provincia di Bergamo zone
La pesca subacquea è consentita solo nelle acque del Lago d’Iseo, limitatamente ai seguenti tratti di sponda:
1- limite Sud del Bogn di Castro al km. 5.700 della SS469 Sebinia in comune di Riva di Solto (inizio Zona di pesca a riva con reti professionali);
2- dal Campeggio Trentapassi al Torrente Zù in comune di Riva di Solto;
3- dalla punta della Pietra in comune di Parzanica alle Fabbriche Cementifere di Tavernola;
4- da Villa Franceschini in comune di Sarnico sino a Villa Nicotra in comune di Predore.
La pesca subacquea può essere altresì consentita per ulteriori tratti di sponda individuati con apposito provvedimento, dalla Giunta Provinciale e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di gare e/o manifestazioni di gare subacquee di interesse nazionale, su richiesta dei soggetti di cui all’art. 13, comma 1, del RR 22 maggio 2003 n. 9.
La pesca subacquea, da esercitarsi da coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e che sono in possesso della licenza di tipo B, è consentita esclusivamente dall’alba al tramonto e solo in apnea.
La pesca subacquea può essere esercitata solo con fucili subacquei non provvisti di carica esplosiva e senza l’ausilio di fonti luminose.
Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca, dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.
Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare.
Regolamento Provincia di BERGAMO
PERIODI DI DIVIETO
– I periodi di divieto decorrono da un’ora dopo il tramonto del giorno d’inizio e cessano un’ora prima del levar del sole del giorno di scadenza.
– Ai fini della tutela della specie, in tutte le acque della Provincia di Bergamo è sempre vietata la pesca a Barbo canino, Lasca e Scazzone.
Lago d’Iseo Bergamo
La pesca dilettantistica è consentita da un’ora prima del levar del sole sino a un’ora dopo il tramonto, secondo l’orario ufficiale diffuso dall’Osservatorio Astronomico di Brera, ed è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima del levar del sole, ad eccezione che nelle località e per quelle tipologie di pesca per le quali è consentita la pesca notturna.
MISURE MINIME
– Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.
LIMITI DI CATTURA
Per ogni giornata di pesca il pescatore non può catturare e detenere più di:
a) 6 capi complessivi di salmonidi /Trote di tutte le specie, Coregoni e Salmerini) col limite tassativo di:
– 1 capo di trota marmorata
– 2 capi di Temolo
‘b) 2 capi di Luccio
c) 3kg di Alborelle
d) 5kg complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti, salvo che in occasione delle gare e manifestazioni di pesca.
L’interruzione dell’attività di pesca avviene al raggiungimento o del numero dei capi definiti alle lettere a e b oppure del limite di peso di cui alla lettera d.
Il limite di peso di cui sopra può essere superato nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
Al pescatore è fatto obbligo di trattenere e sopprimere qualsiasi esemplare di:
– Siluro (Silurus glanis)
– Pesce gatto africano (Clarias gariepinus)
– Rutilo, detto gardon (Rutilus rutilus)
– Carassio (Carassius carassius)
– Carassio dorato (Carassius auratus)
Misure minime e periodi di divieto Lago di Iseo (tabella a cura di Emanuele Cinelli)
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ALTRE DISPOSIZIONI
– Ai pescatori dilettanti è sempre vietato vendere il pesce pescato.
– Ai sensi dell’art. 8 del DPR 357/97, è sempre vietata la cattura dello Storione comune (Acipenser sturio) e dello Storione cobice (Acipenser naccarii) ad ogni stadio di sviluppo.
– Ai sensi dell’art. 11, 5° comma, della LR 30.7.2001 n. 12, è vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza l’autorizzazione della Provincia competente per territorio. Tale divieto si applica a tutte le specie ittiche a qualsiasi stadio di sviluppo, uova embrionate comprese.
Regolamento Provincia di Brescia
Misure minime e periodi di divieto
Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e salmerini) con il limite tassativo di:
____ – 1 capo di trota marmorata
____ – 2 capi di temolo
‘b) 2 capi di luccio
c) 3 Kg di alborelle
d) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti. Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
I limiti di cattura di cui sopra, non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 357/97 è vietata la cattura della specie Acipenser sturio e Acipenser naccarii ad ogni stadio di sviluppo.
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