Home » Normativa pesca sub » Approfondimenti leggi pesca sportiva » Normativa: Polpo e Molluschi Cefalopodi Vietati al Pescasub. Di Nuovo?!

Normativa: Polpo e Molluschi Cefalopodi Vietati al Pescasub. Di Nuovo?!

| 22 Novembre 2017 | 0 Comments

Qualche settimana fa abbiamo ricevuto da diversi utenti una richiesta di informazioni riguardo il presunto divieto di prelievo di polpi e molluschi cefalopodi in generale (seppie, totani e calamari) in capo solo ed unicamente al pescatore subacqueo. L’avvertimento sarebbe partito da un ufficio delle Capitanerie di Porto della Toscana, e poi si è diffuso con il passaparola tra tanti pescasub giustamente spaventati.

Una veloce verifica normativa portava ad escludere l’esistenza di un provvedimento locale, magari di fermo biologico, che oltrettutto difficilmente avrebbe potuto interessare sellettivamente solo la pesca in apnea, mentre la normativa nazionale è intonsa da decenni; e allora qual è il problema?

polpoPurtroppo sempre il solito: il famigerato articolo 129 bis del DPR 1639/68, che al secondo comma dispone laconico: “Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei”. Detto articolo, emanato nel giugno 1987, fu oggetto già pochi mesi dopo (luglio 1987) di una richiesta di spiegazioni a cui il ministero ottemperò con la circolare n° 6227201, meglio nota ai pescatori come Circolare “Degan”.

Tra i chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale, vi era anche quello relativo al fatto che ai pescatori subacquei: “è vietata la raccolta di coralli e crostacei, nonché di molluschi esclusi quelli cefalopodi.

Sarebbe dovuta essere una pietra tombale sulla questione, ma il fatto che ancora oggi, a distanza di 30 anni, possano essere lanciati simili allarmi, è dimostrazione del fatto che la normativa sulla pesca ha ormai bisogno impellente di essere aggiornata e integrata con tutti quei chiarimenti ufficiali che invece puntualmente si perdono per strada.

Gli organi di controllo sono oltretutto i primi a non essere messi nelle condizioni di sapere ciò che dovrebbero: non più tardi del 2009 vi raccontavamo di come, nei corsi di aggiornamento della Guardia Costiera, fossero presenti schede predisposte dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) nelle quali si metteva nero su bianco che i pescatori subacquei non possono catturare i molluschi, inclusi quelli cefalopodi, con tanto di raffigurazione della seppia con un segnale di divieto in sovra impressione.

In base a quanto dichiarato pubblicamente da chi questi corsi li ha frequentati, ai controllori si insegnava con particolare insistenza che i polpi, così come gli altri cefalopodi, sarebbero proibiti al pescatore in apnea e la loro cattura è punibile con un verbale da 1000 euro. Evidentemente sono passati gli anni ma le cose non sono cambiate.

Sulla validità delle circolari ministeriali si è discusso tanto e si potrebbe ancora farlo, ma quello che ci importa davvero è che i richiami alla “Degan” fatti negli anni dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prima (circolare 62203825 del 1995), e dallo stesso Comando Generale delle Capitanerie di Porto poi (circolare 02.04.51/55215 del 2008), ne confermano indiscutibilmente il valore intrinseco.

polpointelligentefb

È poi ovvio che se un cittadino di ordinaria diligenza, cerca informazioni, trova la circolare Degan, e rassicurato da questa cattura polpi, non potrà poi essere validamente multato per la violazione dell’art. 129 bis comma 2, per il semplice fatto che se una circolare esplicativa, firmata dallo stesso ministro che ha emanato il decreto, dice chiaramente che, secondo quella norma, ai pescatori subacquei: “è vietata la raccolta di coralli e crostacei, nonché di molluschi esclusi quelli cefalopodi, nessuno può sanzionare chi ha rispettato quei chiari dettami; men che mai un subordinato del Ministro che, secondo parte della dottrina, in quanto tale è tenuto – pena l’eccesso di potere e la conseguente nullità dell’atto – a conformare la propria azione amministrativa alle linee tracciate dall’organo amministrativo gerarchicamente superiore.

Rassicurando tutti sul fatto che i molluschi cefalopodi rientrino incontestabilmente tra le prede lecite del pescatore in apnea, ricordiamo, in caso di eventuale contestazione, di procedere come segue:

esibite copia, dichiarate e fate mettere a verbale, che vi siete limitati a seguire le indicazioni contenute nella circolare 6227201 del 3 luglio 1987 (scaricatela nei link a fondo pagina), espressamente richiamata  – sebbene per altre ragioni – sia nella circolare 62203825 del MIPAAF che nel documento 02.04.51/55215 del Comando Generale delle CCPP, e quindi ancora attuale e di valenza indiscussa.

(Clicca e Scarica) circolare “Degan” n° 6227201 – Ministero della Marina Mercantile (1987)

(Clicca e Scarica) circolare 62203825 – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (1995)

(Clicca e Scarica) documento 02.04.51/55215 del Comando Generale delle CCPP (2008)

Tags: , ,

Category: Approfondimenti, Articoli, Normativa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *