Leggi pesca in apnea: i riferimenti normativi
I riferimenti normativi della pesca in apnea possono essere suddivisi in tre macro-categorie:
1) NORMATIVA EUROPEA
2) NORMATIVA NAZIONALE
3) NORMATIVA LOCALE
1) NORMATIVA EUROPEA: Si tratta di una normativa in rapida evoluzione, che da pochi anni si interessa sempre più da vicino al fenomeno della pesca non commerciale o dilettantistica. Ai fini della presente esposizione, basterà ricordare i principi sanciti dalla normativa europea con riferimento alla pesca sportiva in apnea:
• divieto assoluto di vendita del pescato;
• divieto di pesca subacquea con ARA;
• divieto di pesca subacquea notturna (nel Mediterraneo)
Si tratta di principi già affermati da lungo tempo dalla normativa nazionale che la normativa europea ha esteso a tutti gli stati membri dell’Unione.
Vanno poi menzionati i vari regolamenti relativi alla pesca del tonno rosso nel Mediterraneo, che sono ad oggi in rapida evoluzione. Al momento la pesca del tonno è consentita unicamente ai soggetti che hanno richiesto e ottenuto apposita autorizzazione dall’autorità marittima del territorio in cui staziona l’imbarcazione utilizzata per la pesca (valida sull’intero territorio nazionale). L’autorizzazione, valida dal 16 giugno al 14 ottobre, consente la cattura di un esemplare di tonno rosso al giorno per ciascuna imbarcazione. Lo sbarco del tonno catturato deve essere pre-notificato all’autorità marittima ed entro 24 ore deve seguire la dichiarazione di cattura. Maggiori informazioni e modulistica possono essere reperiti sui siti degli uffici locali delle CCPP. Dato che il sistema prevede il rilascio di un permesso associato ad un’imbarcazione, non è chiaro se e in seguito a quali formalità sia consentito di catturare un tonno al pescatore in apnea che si immerge da terra.
2) NORMATIVA NAZIONALE – I principali riferimenti della normativa nazionale sono il Dlgs 4/2012, che ha abrogato definitivamente la vetusta L 963/65 sulla pesca marittima, il Regolamento di Attuazione approvato con DPR 1639/68 (nel seguito chiamato per brevità “Regolamento) ed il Dlgs 153/2004. Nel momento in cui scriviamo, siamo in attesa di una complessiva revisione del Regolamento, che dovrebbe essere presto sostituito da un nuovo atto regolamentare previsto dall’art. 10 del Dlgs 153/2004 così come modificato dall’articolo 25 comma 1 del Dlgs 4/2012. Tutte le indicazioni relative alla disciplina stabilita nel DPR 1639/68, pertanto, saranno rimesse in discussione in fase di redazione del nuovo regolamento di attuazione, che potrebbe vedere la luce nell’arco di alcuni mesi. In linea generale, le norme del Regolamento hanno vigore sull’intero territorio nazionale, ma possono essere derogate o integrate da disposizioni di carattere locale. I contenuti delle norme statali saranno oggetto di una trattazione articolata più avanti. C’è una particolarità del DPR 1639/68 che deve essere chiarita: in deroga al principio generale di attuazione delle leggi mediante regolamenti governativi approvati con Decreto del Presidente della Repubblica, l’articolo 36 della abrogata L. 963/65 prevedeva che il Ministro competente possa, con decreto, “emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa”. Questa facoltà si è tradotta, nel corso degli anni, in un discreto numero di Decreti Ministeriali che hanno modificato il regolamento di attuazione, spesso creando una maggiore confusione.
3) NORMATIVA LOCALE – Le disposizioni in vigore a livello locale possono essere di varia natura. In primo luogo dobbiamo nominare i decreti istitutivi delle AMP e delle ZTB (e dei relativi regolamenti), le Leggi regionali, le ordinanze di Polizia marittima e i decreti assessoriali delle Regioni a Statuto Speciale. I contenuti di questa tipologia di norme verranno approfonditi compatibilmente con lo scopo di questo manuale. Per le ordinanze di Polizia marittima, è possibile rintracciarne una buona quantità direttamente sul sito della Guardia Costiera.
CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI PESCA
Il Dlgs 4/2012 che ha abrogato la L 963/65 classifica la pesca marittima agli articoli 2 e 6, individuando le seguenti classi di pesca:
a) PROFESSIONALE – E’ l’attività economica esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca a scopo di lucro.
b) NON PROFESSIONALE – E’ la pesca che sfrutta le risorse acquatiche vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. All’interno di questo contenitore si distinguono, pertanto, la pesca scientifica e quella sportivo/amatoriale/turistica. Se la distinzione tra pesca sportiva e pesca amatoriale rispecchia la classificazione operata a livello di Unione Europea, identificando, rispettivamente, l’attività svolta da titolari di tessere o licenze nazionali rilasciate dalle competenti federazioni (es: la FIPSAS in Italia) e quella svolta da chi, al contrario, non risulta in possesso di tali documenti, non è ancora chiara la figura della pesca turistica, classe che appare per la prima volta proprio nel Dlgs 4/2012. Sotto il profilo della disciplina, in ogni caso, al momento non esistono prescrizioni specifiche per questa classe di pesca, che resta assimilabile alla pesca amatoriale.
Il principale divieto per il pescatore dilettantistico, tanto sportivo quanto amatoriale/turistico: quello di commercializzare il pescato in qualsiasi forma. Nel momento in cui vende il pescato o comunque ne trae un lucro, il pescatore cessa di essere dilettantistico e diventa un professionista abusivo, restando assoggettato alla sanzione amministrativa da 2000 a 6000 euro prevista dall’art 11 comma 3 dello stesso Dlgs 4/2012. La normativa europea prevede che la vendita del pescato delle competizioni sportive possa essere autorizzata, a patto che i proventi della vendita siano destinati a scopi benefici.
Sommario Manuale normative pesca sub
1. Introduzione
2. Riferimenti Normativi e Classificazione dei tipi di pesca
Prossima pubblicazione: Obblighi e divieti del pescasub amatoriale
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