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Legge: come evitare spiacevoli sorprese

| 18 Dicembre 2006 | 0 Comments

La massima collaborazione con le forze dell’ordine semplifica le necessarie operazioni di controllo – Foto: A. Balbi

Su gentile concessione di Pesca in Apnea, pubblichiamo questo articolo apparso sul numero 39 del mensile edito da La Cuba, uscito a Maggio 2006

A differenza di quanto accade in altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in Italia la pesca in apnea può essere praticata liberamente, senza alcun tipo di permesso o licenza. La scelta del nostro legislatore, infatti, è quella di subordinare la pratica della disciplina al rispetto di una serie di regole di condotta, la cui violazione è sanzionata in modo piuttosto severo, senza richiedere altro. Il sistema così realizzato potrebbe anche funzionare se le regole di condotta fossero poche, chiare e possibilmente raccolte in un unico testo normativo facilmente conoscibile. Purtroppo, nella realtà si verifica l’esatto contrario: le poche norme generali, per la verità piuttosto confuse, rappresentano la punta di un iceberg formato da una miriade di disposizioni vigenti in ambito locale e sparse in una serie indefinita di atti normativi e regolamentari. Di fatto, quindi, il complesso di norme che regolamenta l’esercizio della pesca in apnea si trasforma in una sorta di ginepraio giuridico che in molte circostanze rischia di intrappolare e soffocare il semplice appassionato, il cui unico desiderio è godersi una giornata in mare a base di sano relax e divertimento. In attesa del nuovo regolamento, che si spera possa diradare alcuni dei dubbi e chiarire una volta per tutte come ci si deve comportare per non incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie, proviamo a passare in rassegna le principali questioni normative, non mancando di fornire, ove possibile, suggerimenti volti ad evitare spiacevoli inconvenienti.

CHI: ETA’ MINIMA

Dall’entrata in vigore della Legge 963 del 1965, la pesca in apnea con fucile o attrezzi similari è sempre stata vietata ai minori di anni 16. Il sistema normativo era il seguente: l’articolo 18 della legge stabiliva il divieto, mentre l’articolo 26 sanzionava la cessione o l’affidamento (seguito dall’uso effettivo) del fucile subacqueo ad un minore di anni 16. Nel maggio del 2004 è però intervenuto il decreto legislativo n° 153, che ha abrogato una serie di articoli della vecchia legge 963/65, incluso l’articolo 18 (art 10 comma 2), creando una situazione piuttosto singolare: il divieto di pesca per i minori di anni 16 sembrerebbe abrogato, almeno per il momento, ma resta sicuramente in vigore l’art 26 della legge, che ancora oggi continua a punire con una sanzione da 258 a 1549 euro “chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso”. Per evitare guai, è consigliabile considerare il divieto dell’articolo 18 come vigente, anche se, a rigore, nulla potrebbe imputarsi ad un minore di anni 16 che, dopo aver trovato un fucile sulla scogliera o sott’acqua (fatto non così improbabile), si doti di boa segnasub ed inizi a pescare.

Quando si pesca con mezzo d’appoggio e assistente a bordo è necessario issare la bandiera sul mezzo – Foto: A. Balbi

COME: LIMITI DI CATTURA

Durante una battuta di pesca non dobbiamo mai dimenticare che la legge prevede misure minime per ciascuna specie e limiti di cattura, sia di carattere qualitativo che di carattere quantitativo, rivolti alla generalità dei pescatori sportivi ed anche specifici per il pescatore subacqueo. Il sistema normativo classifica la pesca subacquea come “pesca speciale” e le dedica un’intera sezione del Capo III, intitolato, appunto, “Delle pesche speciali”. Come conseguenza di questo sistema si ha che le norme dettate per i pescatori sportivi in genere nel Capo IV del regolamento valgono anche per il pescatore subacqueo solo quando risultino compatibili con le disposizioni specifiche del Capo III.
Per tutti gli sportivi (inclusi i pescatori di superficie) l’articolo 142 del regolamento stabilisce il divieto di catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore, aggiungendo che ciascun pescatore sportivo può catturare un unico esemplare di cernia al giorno, a prescindere dalla specie di appartenenza. Con riferimento specifico al pescatore in apnea, però, l’articolo 129bis comma 2 dello stesso Regolamento stabilisce il divieto di raccolta di “coralli, molluschi e crostacei”. Mettendo insieme le due norme, sembrerebbe che al pescatore in apnea sia interdetta la cattura di polpi, seppie e calamari, ma con circolare del luglio 1987 il Ministero della Marina Mercantile (al tempo competente) chiarì che tale divieto di raccolta non riguarda i molluschi cefalopodi, vale a dire polpi, seppie e calamari, che possono quindi essere catturati dai pescasub entro il limite dei 5 Kg.
Per quanto riguarda le cernie, invece, non vi è alcun dubbio che il limite di un esemplare al giorno (della misura minima di 45 cm) valga per tutti gli sportivi, incluso il pescatore subacqueo.
Con riferimento ai molluschi bivalvi, in particolare le cozze (mitili), dobbiamo segnalare la situazione confusa generata dal DM 10 aprile 1997, il cui unico articolo recita: “1. Ai pescatori sportivi può essere consentito il prelievo, da effettuarsi senza l’ausilio di attrezzi, di mitili nel rispetto della normativa sanitaria vigente. 2. Le modalità di prelievo, entro il limite massimo di 3kg per persona, sono disciplinate con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima”. Alcuni hanno ritenuto che questa norma, diretta agli sportivi in genere, si riferisca anche ai pescatori subacquei e che, pertanto, laddove il Capo del Compartimento Marittimo abbia ritenuto opportuno disciplinare il prelievo, ciascun pescatore in apnea sia autorizzato a raccogliere fino a 3 Kg di cozze. Dato che un’errata interpretazione della norma può comportare una pesante sanzione di 1032 euro, sarà bene cercare di fare chiarezza.
In primo luogo, il DM 10 aprile 1997 precisa che la raccolta può essere consentita ai “pescatori sportivi” in genere. Stante l’esistenza di una norma generale che consente agli sportivi la raccolta di molluschi non cefalopodi (art 142) e di una diversa e specifica norma che vieta al pescatore subacqueo sportivo di raccogliere molluschi (art 129bis), se il Ministero avesse voluto estendere la facoltà di raccolta anche ai pescatori in apnea avrebbe fatto bene a precisarlo; l’assenza di precisazioni o riferimenti specifici al pescatore subacqueo sportivo, però, deve confrontarsi con la notazione -se vogliamo banale e discutibile- che le cozze si trovano sott’acqua e che la loro raccolta, quindi, è fatta da pescatori sportivi… subacquei. Questa visione, poco convincente nella misura in cui istituisce la categoria del pescatore subacqueo senza fucile, di cui non si sente particolare bisogno, non vince però la seguente obiezione: la norma del decreto chiarisce che la raccolta può essere effettuata esclusivamente “senza l’ausilio di attrezzi”, mentre il pescatore in apnea si immerge con il fucile o attrezzi similari. In sostanza, si tratta di capire se il pescatore subacqueo possa appendere il fucile sotto il pallone e dedicarsi alla raccolta di mitili -laddove concesso- per poi riprendere la battuta di pesca al termine dell’operazione con il retino pieno di cozze sotto la boa o sul gommone. In caso di controllo, infatti, non è chiaro se la detenzione contemporanea di mitili e di attrezzi (per l’art 138 del regolamento il fucile è un attrezzo da pesca sportiva) possa dar luogo ad un verbale. Per provare a fare chiarezza ci siamo rivolti ad uno dei compartimenti marittimi in cui la raccolta di mitili da parte degli sportivi è prevista e disciplinata, ma la risposta ottenuta non è stata risolutiva, in quanto ci è stato consigliato di rivolgerci al Ministero competente. Per evitare di incappare in un verbale salato, il consiglio che possiamo offrire ai pescatori subacquei che operano in zone in cui il prelievo di mitili da parte degli sportivi è previsto e regolamentato è il seguente: raccogliete mitili prima o dopo la battuta di pesca, avendo cura di segnalarvi con la boa segnasub e di lasciare a terra il fucile ed il coltello. In questo modo, nessuno potrà contestarvi alcunché.

I fucili in gommone devono essere rigorosamente scarichi – Foto: A. Balbi

COME: SEGNALAZIONE E SICUREZZA

Qui si tocca un tasto veramente dolente, perché i dubbi interpretativi sono tali da rendere davvero difficile l’individuazione di regole di condotta in grado di metterci al riparo da verbali inaspettati. Per chi si immerge da terra non esistono particolari problemi, almeno per quanto riguarda controlli e verbali: è sufficiente dotarsi di una boa o plancetta sormontata da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad almeno 300 metri di distanza (sono sempre consigliabili quei modelli con asticella di buona lunghezza e bandiera di generose dimensioni) ed immergersi sempre con la boa segnasub al seguito, avendo cura di mantenersi costantemente a distanza non superiore a 50 metri dalla boa. In teoria è possibile utilizzare un’unica boa per segnalare validamente più subacquei, che devono solo avere l’accortezza di restare sempre nel raggio di 50 metri dalla verticale del galleggiante, ma per una maggiore sicurezza è sempre preferibile che ciascun pescatore si doti di autonomo segnale, anche per evitare che nella concitazione della cattura o in un momento di distrazione uno dei pescatori possa allontanarsi troppo.
Chi si reca sul luogo di pesca con il mezzo nautico di appoggio, invece, deve usare qualche accortezza in più. Ciò è vero, in primo luogo, con riferimento alla bandiera di segnalazione, che di preferenza isseremo sempre sul mezzo utilizzato, anche nel caso in cui si decida di ancorarlo per allontanarsi a nuoto con boa segnasub al seguito. E’ evidente che questa soluzione non migliora in alcun modo la sicurezza del sub, potendosi risolvere in un inutile disturbo per i diportisti di passaggio -che devono comunque mantenere una distanza minima di navigazione di 100 metri dal segnale issato sul gommone- ma l’interpretazione data alla norma dell’articolo 130 dalle varie ordinanze locali non lascia molte alternative. In molte ordinanze, infatti, la locuzione “se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico”, che evidentemente si riferisce all’ipotesi in cui il pescatore sia seguito da un assistente a bordo del mezzo, si trasforma in “se è presente un mezzo nautico di appoggio”, frase che permette di estendere l’obbligo di issare la bandiera a bordo del mezzo anche al caso in cui lo si ancori per poi allontanarsi a nuoto.
I problemi per chi utilizza il gommone, però, non finiscono qui. L’articolo 129ter comma due del regolamento, infatti, nel disciplinare il trasporto contemporaneo di bombole e fucili a bordo della stessa imbarcazione, stabilisce che il pescatore subacqueo debba essere seguito a bordo del mezzo da una persona pronta ad intervenire. Il Ministro firmatario del DM 249/87 che aveva introdotto questo articolo del regolamento, spiegò subito che l’obbligo di farsi assistere a bordo del mezzo riguarda solo i subacquei che si recano sul luogo di pesca con un mezzo nautico su cui si trovino contemporaneamente apparecchi ausiliari di respirazione e fucili da pesca, ma a distanza di quasi 20 anni dal chiarimento ministeriale la situazione è ancora estremamente confusa, e capita spesso di sentirsi contestare l’assenza di una persona a bordo pronta ad intervenire anche quando -ed è la normalità- a bordo del mezzo non si trovi alcun apparecchio ausiliario di respirazione “a fini di sicurezza”. Una sentenza del Tribunale Civile di Roma del Maggio 2005 ha addirittura smentito la circolare ministeriale, considerandola contraria alla lettera del decreto e ribadendo che l’obbligo di assistente a bordo del mezzo è riferito “semplicemente e generalmente all’attività di pesca subacquea”. L’unico consiglio possibile è quello di portare sempre con sé una copia della circolare (clicca qui), che vincola sicuramente la pubblica amministrazione e, quindi, anche gli organi di controllo.

DOVE: DISTANZE E ZONE INTERDETTE

L’art. 129 del regolamento nazionale vieta la pesca subacquea: a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dalle navi ancorate fuori dai porti; in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo. Salvo l’ultimo punto, che richiede una verifica di volta in volta presso l’ufficio locale delle CCPP, si tratta di norme abbastanza chiare, ma non dobbiamo dimenticare che l’articolo 15 della Legge 963/65 stabilisce il divieto generale di pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa, un divieto che -come confermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione- si riferisce non solo ai professionisti, ma anche ai pescatori sportivi. A prescindere da questa norma, il pescatore subacqueo resta soggetto a tutte le disposizioni rivolte alla generalità dei cittadini, come ad esempio le ordinanze delle CCPP che interdicono un tratto di mare per rinvenimento di residuati bellici o reperti archeologici, per il rischio di frane o l’apertura di cantieri eccetera. Per questi motivi, diventa assolutamente necessario assumere le dovute informazioni presso il più vicino ufficio delle Capitanerie di Porto per verificare la sussistenza di tali divieti. Si consideri, in particolare, che in molte ordinanze balneari o in quelle relative all’attività subacquea si specificano divieti sconosciuti al regolamento, come ad esempio il divieto di pescare a distanza inferiore a 100 metri dalle coste a picco in presenza di bagnanti, di attraversare una zona di bagnanti con l’arma carica, di effettuare attività subacquea anche di pesca nelle zone interdette alla balneazione o, addirittura, l’obbligo di utilizzare un mezzo nautico o di propulsione individuale nel caso in cui ci si allontani oltre 700 metri dalla riva. La nostra visita in Capitaneria ci consentirà non solo di avere informazioni ed aggiornamenti sulle norme a carattere locale, ma anche di sincerarsi riguardo l’esistenza di altre zone di divieto (es: AMP, oasi blu, zone di tutela biologica, parchi sommersi etc…), in quanto il controllo dell’attività di pesca anche all’interno di tali aree è affidato in modo preminente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Anche nelle battute da terra la boa segnasub è ineliminabile – Foto: A. Balbi

DOVE: AREE MARINE PROTETTE

Con la proliferazione delle AMP e delle aree protette in generale, è sempre più importante prestare la massima attenzione non solo nella scelta dei luoghi in cui effettuare la battuta, ma anche all’eventuale tragitto che dovremo compiere per recarci sul luogo di pesca. La pesca in apnea, come è noto, è ormai in pratica proibita sull’intera superficie delle sempre più numerose aree marine protette. A tal proposito, non si deve dimenticare che la segnalazione dei confini del parco o la presenza di cartelli con l’indicazione delle attività vietate non incide minimamente sull’operatività dei divieti, e che quindi esiste un preciso obbligo giuridico del pescatore in apnea di informarsi sull’esistenza di limitazioni nel luogo prescelto per la battuta di pesca. In altre parole, in caso di sconfinamento all’interno di un’area protetta, non potremo quasi mai eccepire validamente la nostra ignoranza del divieto. Un altro aspetto da tenere nella massima considerazione è quello relativo al divieto di introduzione di strumenti di cattura non consentiti all’interno delle aree protette, stabilito in via generale dalla legge quadro sulle aree protette (L. 394/91). Tale divieto si traduce nell’impossibilità di attraversare, ad esempio, un tratto di mare ricadente all’interno di un’AMP con i fucili a bordo. In molti casi, questo crea non pochi problemi, ma è bene prestare la massima attenzione, perché la violazione di questo divieto è punita severamente dall’articolo 30 della stessa 394/91, che prevede addirittura sanzioni di carattere penale (l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda da 51 a 12.991 euro – pene raddoppiate in caso di recidiva).

PERCHE’: SOLO DIVERTIMENTO

I pescatori sportivi catturano pesce unicamente per diletto, e condividono il pescato con amici e parenti. La norma è chiara, ma la sua collocazione può renderla scarsamente conoscibile, pertanto è bene ribadire con forza che l’articolo 7 del DPR 1639/68 vieta espressamente e sotto qualsiasi forma la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca sportiva, inclusa quella in apnea. Aldilà della sanzione di 1032 euro irrogata al singolo violatore, questo tipo di infrazione crea conseguenze negative per l’intera categoria ed è per questo da evitare ad ogni costo.

DECALOGO DEL PESCASUB SAPIENS


1) Attendi di compiere 16 anni per impugnare il fucile
2) Consulta le ordinanze locali prima di immergerti
3) Pesca unicamente in apnea
4) Rispetta gli obblighi di segnalazione
5) Attieniti alle distanze di rispetto
6) Non superare i limiti di pescato
7) Non pescare di notte
8) Stai alla larga dalle aree protette
9) Tieni il fucile carico solo in immersione
10) Non vendere il pescato

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