La Pesca Sub in Presenza del Divieto di Balneazione
Può capitare tutto l’anno ma, è specialmente in estate che dei tratti di costa vengano sottoposti a divieto di balneazione e a molti sarà capitato di chiedersi: quel divieto vale anche per il pescatore subacqueo? È possibile o no fare pesca in apnea in presenza di quel divieto? Cerchiamo di capire un po’ come funziona.
Chi è il Bagnante?
Spesso si è portati a credere che, con il termine “bagnante”, si debba intendere solo colui che si reca in spiaggia in costume; ma in realtà si definisce tale chiunque compia l’azione di bagnarsi nelle acque di una specifica fascia riservata, che solitamente ha un’ampiezza di 200 mt dalla linea di battigia. Preliminarmente possiamo quindi dire che il pescatore subacqueo è un particolare tipo di bagnante, almeno fin tanto che staziona all’interno della fascia di rispetto riservata alla balneazione.
In Caso di Divieto per Inquinamento? NO
Il motivo più frequente in assoluto, che porta a vietare la balneazione su un tratto di costa, è l’inquinamento. La maggior parte delle ordinanze in tal senso, che possono essere emanate sia dalla locale Capitaneria di Porto, che dal Sindaco, sono interdizioni temporanee dettate dal superamento dei parametri relativi alla presenza di coliformi fecali o altri patogeni o sostanze inquinanti, tale da far ritenere che bagnarsi in quelle acque possa essere pericoloso per la salute.
Solitamente le ordinanze sindacali riportano le coordinate GPS di inizio e di fine del tratto interdetto, non riportano invece (salvo casi particolari) coordinate a mare, ragion per cui bisogna ritenere che la zona interdetta non vada oltre la fascia normalmente riservata alla balneazione, ovvero 200 mt salvo diverse indicazioni della vigente ordinanza di sicurezza balneare. Le ordinanze della Capitaneria di Porto sono invece spesso più specifiche e spesso integrano esplicitamente anche il divieto di pesca.
In questa situazione è del tutto pacifico che il divieto di balneazione, a prescindere che sia menzionato o meno anche quello di pesca, deve ritenersi esteso anche al pescatore subacqueo che non solo non potrà pescare nella fascia interdetta, ma neppure attraversarla per pescare oltre.
In Caso di Divieto per Motivi di Sicurezza? NO
Anche in questo caso parliamo di interdizioni temporanee, più frequentemente stabilite dalla locale Capitaneria di Porto, in genere dovute a improvvisi fenomeni quali ad esempio frane, crolli o caduta massi. Questo tipo di ordinanze, praticamente sempre, vieta tutte le attività umane, anche quelle professionali, dalla semplice balneazione fino alla navigazione, ancoraggio e ovviamente pesca.
In Caso Divieto per Balneazione non Sicura? DIPENDE
Tra le tante assurdità che possono capitare, da qualche anno, abbiamo visto comparire delle surreali ordinanze che impongono il divieto di balneazione nei tratti di costa nei quali non è stato predisposto il servizio di salvamento. Solitamente questo servizio è obbligatorio nei tratti di costa in concessione ai privati, mentre nelle spiagge libere è onere dei Comuni, i quali spesso non hanno le risorse per provvedere.
Solitamente le spiagge libere prive del servizio di salvamento, vengono segnalate con ampia cartellonistica che avvisa del fatto che si tratta di un tratto di mare in cui la balneazione non è sicura, anche perchè mancano le boe che indicano il limite delle acque sicure e quello della fascia di balneazione. L’esplicito divieto di balneazione rappresenta un’introduzione recente, per fortuna molto limitata, profondamente discutibile, che inoltre, in fatto di pratica della pesca sub, genera un corto circuito non da poco.
Generalmente, durante la stagione balneare, il pescatore subacqueo è costretto dalle normative a stare ad una distanza variabile tra i 500 e i 200 metri dalle spiagge, ragion per cui la presenza o meno di un eventuale servizio di salvamento non impatta in alcun modo sulla sua attività. E allora viene da chiedersi: il pescatore in apnea deve stare a distanza ANCHE da una spiaggia su cui vige il divieto di balneazione (limitatamente al caso della balneazione non sicura) ? Oppure, anche in estate, questa può essere assimilata ad un tratto di costa non frequentato da bagnanti, e in cui quindi la distanza di rispetto ha poco senso?
Putroppo si tratta di una domanda che non ha una risposta univoca, dipende da come il controllore che vi troverete di fronte deciderà di interpretarla. Per esperienza possiamo dirvi che, nella maggior parte dei casi, la distanza di rispetto verrà considerata prevalente, ma probabilmente nessuno si sbilancerà sul fatto che possiate o meno attraversare la fascia di interdizione per recarvi a pescare oltre.
Quale Sanzione?
Infrangere il divieto di balneazione è un comportamento che viene punito a norma dell’art. 1164 del codice della Navigazione: “Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098“
Riassumendo
L’analisi delle ordinanze e, soprattutto la prassi della loro applicazione, porta ad affermare che la pesca subacquea debba ritenersi vietata ogni qualvolta venga imposto il divieto di balneazione, e questo anche quando il divieto di pesca non dovesse essere esplicitamente menzionato.
Se però un divieto nei casi di acque inquinate o pericolose è perfettamente comprensibile, lo è meno (per nulla, in realtà) laddove nasce dalla mancanza del servizio di salvamento che al pescasub, soprattutto in considerazione delle distanze dalla costa a cui opera (spesso più per costrizione che per scelta), ma anche delle condizioni meteo che può affrontare in totale sicurezza, non serve minimamente.
Se volete evitare verbali salati, tenetevi lontani dai TUTTI i divieti di balneazione, anche quando sono illogici e nonostante finiscano per sottrarvi alcune, delle magari già poche, possibilità di praticare il vostro hobby. Se invece avete voglia di avventurarvi nel terreno minato di un ricorso che, va ricordato, è sempre tutt’altro che scontato nel risultato, persino quando sembra, ricordate che ci potrebbero essere dei margini interpretativi SOLO nell’ultimo caso trattato, quello di divieto per mancanza di servizio di salvamento.
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