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Sanzioni pesca sub: la Camera ribadisce il NO

| 20 Febbraio 2016 | 0 Comments

La Camera dei Deputati ha confermato il giudizio della Commissione Agricoltura ed ha bocciato la proposta di ridurre le sanzioni per le violazioni degli obblighi di segnalazione e delle distanze da costa da parte dei pescatori subacquei.

Nella seduta del 17 febbraio l’assemblea ha esaminato il testo licenziato dalla Commissione Agricoltura e votato sulle proposte di emendamento. Per quanto ci riguarda, oltre alla proposta di emendamento Guidesi già bocciata in commissione, grazie all’impegno della FIPSAS era stata presentata in extremis un’altra proposta più “asciutta” da parte di Bosco (Gruppo Area Popolare, NCD-UDC), che stralciava l’ipotesi di affidamento del fucile a minore di anni 16 e si concentrava solo obblighi di segnalazione e distanze da costa:

9-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro chiunque, nell’esercizio della pesca subacquea, violi le disposizioni degli articoli 129, lettera a) e 130 decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ovvero le disposizioni legalmente emanate dall’autorità marittima in materia di segnalazione del pescatore subacqueo o di distanze minime dalla costa per l’esercizio della pesca subacquea.

Al momento dell’esame in aula, però, questo emendamento Bosco è risultato “ritirato” (forse per ordini dall’alto?), pertanto si è proceduto alla votazione della sola proposta emendativa di Guidesi, respinta con i seguenti risultati:

Presenti  415
Votanti  405
Astenuti   10
Maggioranza  203
Hanno votato  153
Hanno votato no  252

pallonesubCosa dire di questa votazione? E’ veramente difficile capirne le motivazioni. Di fatto, le medesime violazioni dell’obbligo di segnalazione da parte di pescatori subacquei, escursionisti subacquei (con ARA o in apnea) o diportisti sono punite in modo del tutto diverso e sproporzionato, con il solo pescatore subacqueo a rimediare 1.000 euro di sanzione e tutti gli altri con un massimo di 207 euro. Una situazione che, soprattutto con riferimento ai diportisti, le cui violazioni mettono a repentaglio la vita e l’incolumità dei pescatori in apnea, appare al limite dell’assurdo. Ma non per la maggioranza dei nostri parlamentari, evidentemente.

Nel caso delle distanze da costa, chi conduce un’imbarcazione non solo può avvicinarsi mediamente molto più di un pescatore in apnea alla costa, ma in caso di violazione rischia da 100 a 200 euro di sanzione, mentre noi sempre 1.000 euro.

Per completezza, vi incolliamo la relazione di accompagnamento della proposta di modifica, che la FIPSAS ha veicolato con intensa opera di PR politiche:

Disegno di legge: S. 1328.Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura” (approvato dal Senato) (C. 3119)

Con riferimento all’articolazione del Progetto di Legge proponiamo i seguenti emendamenti. Art. 29. (Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura). Alla lettera a) che prevede la sostituzione degli artt 7-12 del Dlgs 4/12 si propone l’introduzione di un comma 9bis all’art 11 (Sanzioni amministrative principali):

9bis È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 5001 euro chiunque, nell’esercizio della pesca subacquea, violi le disposizioni degli articoli 129 lett a) e 130 del DPR 1639/68, ovvero le disposizioni legalmente emanate dall’autorità marittima in materia di segnalazione del pescatore subacqueo o di distanze minime dalla costa per l’esercizio della pesca subacquea.

Conseguentemente, nell’incipit del comma 9, prima delle parole “È soggetto al pagamento” si propone l’inserimento delle parole: “Fatte salve le ipotesi di cui al comma 9bis,

RELAZIONE

Il comma 9 bis riguarda le sole violazioni degli obblighi di segnalazione e delle distanze minime dalla costa disposte dal DPR 1639/68 e/o dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto ed intende rimediare ad un’evidente stortura dell’ordinamento, del tutto incomprensibile.

barcasub

Oggi si verifica che il subacqueo che si allontani dalla boa o si immerga senza di essa, esponendosi al rischio di essere falciato dalle eliche delle imbarcazioni in transito viene sanzionato con 1.000 euro, ma chi si pone alla guida di un mezzo nautico (motoscafo, gommone, panfilo etc) e non rispetta la distanza minima di 100 metri da detta boa è sanzionato con poco più di 100 euro ai sensi dell’art. 54 commi 3 e 4 del Dlgs 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto). In buona sostanza, il subacqueo che espone se stesso al rischio di essere investito viene sanzionato un importo 10 volte superiore a quello prospettato a chi, con la propria negligenza, imprudenza o imperizia, mette a rischio non la propria, ma l’altrui incolumità.

Un fatto incomprensibile quanto inaccettabile, ancor più se si considera che il subacqueo che non impugna il fucile soggiace, per la stessa violazione (Art. 91, 1° comma, del D.M. 29.07.2008, n. 146), alla stessa sanzione prevista per i diportisti.

La norma del comma 9bis si propone di porre rimedio a questo mostro normativo, armonizzando il sistema sanzionatorio con modifiche che, peraltro, rispettano il principio di proporzionalità delle sanzioni.

Analoghe considerazioni valgono per la violazione delle distanze da costa: chi conducendo un’imbarcazione da diporto si avvicina eccessivamente alla costa in dispregio delle norme contenute nelle ordinanze locali è passibile di una sanzione amm.va da 100 a 200 euro ai sensi dello stesso art. 54 commi 3 e 4 Dlgs 171/2005 mentre il subacqueo, nella stessa ipotesi, rischia i soliti 1.000 euro, una cifra non solo sproporzionata, ma che non tiene conto di ciò che si verifica di solito e che chiunque può verificare nelle cronache dei quotidiani: mentre non si hanno notizie di bagnanti infiocinati, purtroppo gli incidenti da elica sono frequenti e spesso hanno per protagonisti gli stessi subacquei.

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