Il Dlgs 4/2012: abrogata la legge sulla pesca marittima 963/65
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 1 febbraio 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo n° 4 del 9 gennaio 2012, intitolato “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96“. Si tratta di una legge molto importante anche per noi pescatori sportivi, perché abroga la vecchia legge 963/65, rivede alcuni aspetti della disciplina generale e, soprattutto, riforma le modalità di emanazione del regolamento di attuazione, che attendiamo inutilmente da otto anni.
Buona parte delle disposizioni di questo provvedimento, che è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in GU, vale a dire il 2 febbraio 2012, riguarda ovviamente la pesca professionale, interessata da una revisione significativa dell’apparato sanzionatorio, che, almeno sulla carta, appare adesso decisamente più incisivo (stiamo facendo riferimento alla cosiddetta licenza di pesca a punti, che prevede l’effetto cumulativo delle violazioni gravi del regolamento ed esiti finali certamente gravi, quali la revoca della licenza). Non mancano, però, significative novità anche per la pesca sportiva e amatoriale, interessata principalmente dall’articolo 6, che per comodità riportiamo integralmente:
Art 6 Pesca non professionale
1. La pesca non professionale e’ la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica e’ l’attivita’ diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita’ per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e’ consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Come si vede, nell’ambito della classica tripartizione delle classi di pesca (professionale, scientifica, sportiva) del vecchio art. 7 DPR 1639/68, abrogato dallo stesso Dlgs 4/12, si è provveduto ad accorpare la pesca scientifica con quella sportivo/amatoriale, definita adesso come pesca per fini “ricreativi, turistici e sportivi“. Il divieto di vendita del pescato dei non professionisti, già previsto anche a livello europeo, è stato ribadito dal comma 3, mentre al comma seguente si prevede che il regolamento nazionale che dovrà sostituire il DPR 1639/68 attualmente in vigore sarà adottato non più con il decreto interministeriale come previsto dall’art. 10 del Dlgs 153/2004, ma con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L’ultimo comma, infine, reintroduce nell’ordinamento giuridico il divieto di pesca con il fucile subacqueo per i minori di 16 anni, abrogato – probabilmente in modo avventato e inconsapevole – dal Dlgs 153/2004.
Venendo alle sanzioni, segnaliamo che la cessione di fucile subacqueo a minori di anni 16 è adesso sanzionata al pari delle altre infrazioni del regolamento nazionale: dopo che il DL 59/08 (convertito in legge 101/08) aveva raddoppiato la sanzione prevista per questa specifica infrazione portandola a 500-3000 euro (in precedenza la sanzione andava da 250 a 1500 euro), l’articolo 11 comma 4 lett. b) del nuovo Dlgs 4/12 raddoppiato il minimo edittale, assestando la forbice a 1000-3000 euro. A proposito di sanzioni, viene da chiedersi che fine farà la sanzione specifica per i venditori abusivi di pesce istituita dal citato DL 59/08 con una modifica dell’articolo 26 della L. 963/65: potremmo sbagliarci, ma a prima vista ci sembra che il legislatore abbia fatto confusione e non si sia ben reso conto che abrogando integralmente la legge 963/65 e punendo esplicitamente “solo” le violazioni del DPR 1639/68 e la cessione di fucile subacqueo ai minori di anni 16… pare aver abrogato anche la sanzione da 2000 a 6000 euro prevista per la vendita abusiva del pescato da parte di sportivi e amatoriali. Speriamo di sbagliarci e siamo in attesa di chiarimenti, già richiesti. Avremo cura di tenervi aggiornati.
*Ci sbagliavamo: la formulazione ci ha tratto in inganno, ma la sanzione è prevista dall’articolo 11 comma 3 lettera b) con un richiamo all’articolo 6 comma 3, che vieta la vendita del pescato da parte dello sportivo.
Infine, segnaliamo l’importante modifica, direi decisiva, al meccanismo di produzione del regolamento attuativo che manderà in pensione il DPR 1639/68, per adesso mantenuto esplicitamente in vigore. Il Dlgs 153/2004 prevedeva all’articolo 10 che il governo avrebbe dovuto emanare il regolamento nazionale della pesca sportiva e ricreativa nel termine di un anno dall’entrata in vigore del Dlgs, vale a dire entro luglio 2005 (sic!). Se il regolamento non è mai giunto in porto lo si deve alla scelta dello strumento del decreto interministeriale, che aumentando il numero di soggetti coinvolti nella stesura dell’articolato normativo ha reso praticamente impossibile giungere anche solo ad un abbozzo di testo. Avendo partecipato ai tavoli ministeriali sin dal gennaio 2004 ho avuto modo di prendere atto della piena consapevolezza di questo inghippo già anni addietro e dell’idea di cambiare quella norma “bloccante”. Adesso l’articolo 6 comma 4 del nuovo provvedimento prevede espressamente che il regolamento della pesca con finalità sportive, ricreative e turistiche sarà adottato con semplice decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, presso cui giacciono anche le nostre proposte di articolato normativo per la parte di interesse dei pescatori in apnea. La speranza è che la situazione possa subire una sostanziale accelerazione e condurre in porto l’impresa in tempi ragionevoli, meglio ancora se accogliendo almeno in parte le nostre proposte.
SCARICA/LEGGI IL TESTO INTEGRALE DEL DLGS 4/2012
Forse ti interessa anche...
Category: Approfondimenti, Normativa
Gentili amici , ritengo essenziale che alla stesura del Rgolamento sia presente non solo qualche rappresentante “generico” della Federazione, ma specificamente qualche voce autorevole della pesca in apnea. Non vorrei che l’ occasione si perdesse , fossilizzando nel nuovo regolamento nozioni e pregiudizi ereditati dal Codice sul nostro sport, enfatizzandone una pericolosità verso terzi che non sussiste .
Mi piacerebbe esser fatto certo che l’ attenzione dei rappresentanti di settore fosse massima , compresi anche coloro che non sono nella Federazione , per far capire al legislatore che la voce che chiede rispetto è quella dei più di 200.000 italiani che hanno dichiarato di amare questa pratica sportiva.
Ciao Giovanni,
personalmente ho avuto modo di sedere ai tavoli tecnici del Ministero e soprattutto depositare proposte normative con annesse relazioni tecniche sia come “esperto” della casa editrice La Cuba (Il Subacqueo – Pesca in Apnea) che come “tecnico” della FIPSAS (da qualche tempo ho dato le dimissioni). Al Ministero giacciono tutte le proposte di cui si è già dato conto sulle pagine di Apnea Magazine e su cui torneremo certamente nel prossimo futuro, vista l’attualità di questo importantissimo tema. Sull’attenzione dei rappresentanti del settore, mi auguro che sia alta, anche se la mia esperienza personale nell’organismo federale che si occupa della politica del mare non mi rende particolarmente ottimista.