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FIPSAS AI: Inammissibile il Reclamo delle ASD Contro Presidente e Consiglio

| 20 Gennaio 2020

Lo scorso ottobre il Tribunale Federale FIPSAS si era espresso in merito alla richiesta di deferimento, avanzata da alcune ASD del nord Italia, a carico del presidente Matteoli e del Consiglio Federale per aver disposto la cessazione definitiva di tutte le attività inerenti la pesca subacquea agonistica in acque interne.

Contro la prima sentenza, che aveva disposto il “non doversi procedere a carico del presidente federale Ugo Claudio Matteoli e dei consiglieri [omissis] in quanto il fatto non costituisce violazione delle disposizioni federali.”, era stato proposto reclamo davanti alla Corte di Appello Federale.

Il Rifiuto della Soluzione Bonaria

L’udienza si è svolta il 18 dicembre ed ha visto le parti ribadire, davanti al nuovo collegio giudicante, le proprie posizioni.

Da segnalare che, preliminarmente, il presidente della Corte ha chiesto alle parti la disponibilità a condividere una soluzione bonaria della controversia, che prevedesse la non definitività della delibera di cessazione delle attività agonistiche legate alla pesca in apnea in acque interne.

Un concetto peraltro già sostenuto dalla stessa dirigenza federale che, al Corriere della Sera, aveva tenuto a ribadire che: la sospensione delle competizioni non equivale all’abrogazione della disciplina, perché la cessazione dell’attività di un settore revoca solo l’autorizzazione a un programma precedentemente approvato”.

Di fronte alla disponibilità delle ASD ricorrenti, a patto che questo significasse una re-introduzione delle competizioni in acque interne, la discussione è stata troncata sul nascere stante la dichiarazione del presidente Matteoli di non essere disponibile.

La Sentenza

Il pronunciamento della Corte Federale d’Appello è stato notificato alle parti il 10 gennaio e pubblicato sul portale federale il 13. Il giudizio del collegio giudicante può essere riassunto riportando le ultime righe della sentenza: “Alla luce dei canoni ermeneutici fissati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, non è revocabile a dubbio che, nel caso di specie, alle Società terze risulta inibita ogni facoltà di partecipazione al procedimento e, a fortiori, l’esperibilità di impugnazioni volte a contestare, in via autonoma e principale, gli esiti dello stesso.

Quanto alla costituzione in giudizio della Procura Federale, avvenuta in udienza, oltre il termine fissato per proporre reclamo alla Corte Federale d’Appello, questa non può che ritenersi tardiva e insuscettibile di produrre effetti giuridici, attesa l’inammissibilità del reclamo proposto nei termini dai terzi intervenuti, per il difetto di legittimazione ad agire di questi.

Tradotto per coloro che non masticano il lessico giuridico: le ASD ricorrrenti non erano i soggetti deputati a presentare reclamo sulla delibera federale, nemmeno davanti al Tribunale Federale.

Questa sentenza, anche alla luce dei corposi richiami ai pronunciamenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in materia di legittimazione ad agire, sembra essere una pietra tombale sulla pesca sub agonistica in acque interne, almeno sotto egida FIPSAS. Probabilmente solo adesso appare chiaro quanto sia stato controproducente temporeggiare all’inizio, lasciando scadere i termini di impugnazione della delibera stessa, nel tentativo di inseguire una trattativa che la dirigenza non ha mai voluto, fin dal primo momento.

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