Home » Normativa pesca sub » Approfondimenti leggi pesca sportiva » Estate 2007 e norme per la pescasub: istruzioni per l’uso

Estate 2007 e norme per la pescasub: istruzioni per l’uso

| 25 Luglio 2007 | 0 Comments

 

La pesca in apnea sa regalare grandi emozioni – Foto: M. Volpe

Dato che ci stiamo avvicinando al periodo più caldo della stagione estiva 2007, è senza dubbio opportuno tornare a parlare di normative della pesca in apnea, in modo da fornire ai lettori di Apnea Magazine le “istruzioni per l’uso” indispensabili per praticare la nostra amata disciplina senza correre il rischio di vedersi guastare umore e ferie da un salato verbale. In questi ultimi tempi si assiste ad un irrigidimento dei controlli rispetto ad alcuni temi “controversi”, e spesso le cronache locali dei giornali riportano notizie di pescatori subacquei multati per il mancato rispetto di obblighi e divieti. Senza la pretesa di dipingere un quadro esaustivo o di sostituire con un solo articolo l’intera sezione di questo portale dedicata alla normativa della pesca in apnea, proviamo a fornire in estrema sintesi una sorta di “vademecum del pescatore subacqueo estivo” che tenga conto delle ultime tendenze interpretative degli organi di controllo.

CONSIGLI PER CHI INIZIA

L’estate è il momento migliore per affacciarsi sul mondo della pesca in apnea, ed ogni anno sono molti i nuovi adepti di questa disciplina. Premesso che per il momento non occorre dotarsi di alcun tipo di permesso o licenza, chi intende sperimentare le emozioni della pesca subacquea senza ritrovarsi una pesante sanzione da oltre 1000 euro dovrà attenersi ad alcune semplici regole, che proviamo a passare in rassegna. Si precisa che le regole che seguono riguardano solo l’aspetto normativo, e non anche quello -fondamentale- della sicurezza dell’immersione in apnea.

ETA’ MINIMA

La pesca in apnea è consentita unicamente ai maggiori di anni 16. Per la verità, l’articolo 18 della legge 963/65 che imponeva questo limite (comma 1: “La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici”) è stato abrogato, forse per una svista, dall’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 153/2004. A rigore, quindi, tale divieto non sarebbe più operativo, ma certamente resta in vigore la norma che sanziona la cessione di un fucile subacqueo ad un minore di 16 anni, così come l’affidamento (es: prestito) seguito dall’uso effettivo dell’attrezzo. Inoltre, riteniamo che il divieto di praticare la pesca con fucile o attrezzi similari imposto agli infrasedicenni sia una norma sacrosanta, perché è fuori di dubbio che il fucile subacqueo sia dotato di un notevole potenziale offensivo e che il suo maneggio richieda cautela e buon senso. Ai genitori che intendono accostare i propri figli infrasedicenni alla disciplina, pertanto, consigliamo di limitarsi a portare con sé i ragazzi senza mai far impugnare loro il fucile. Mi chiedono spesso se ai minori di 16 anni sia almeno consentito l’uso della fiocina, ma l’espressione utilizzata dalla norma abrogata “fucile subacqueo o attrezzi similari” rende difficile, se non impossibile, offrire una risposta certa. Se eliminiamo il fucile, infatti, non resta molto altro oltre alla fiocina a mano (magari con laccio elastico, tipo “pole spear”) per riempire la categoria degli “attrezzi similari”. Il mio personale consiglio, quindi, è quello di non cedere o affidare alcun attrezzo da pesca subacquea ad un minore di 16 anni.

Il subacqueo deve sempre segnalarsi con la bandiera regolamentare – Foto: A. Balbi

ATTREZZATURE INDISPENSABILI

Chi si accosta alla pesca in apnea deve dotarsi di un nucleo minimo di attrezzature. Solitamente l’attenzione dell’appassionato è rivolta a maschera, boccaglio, muta, zavorra, coltello, pinne, fucile etc… ma non si deve mai dimenticare che chi pratica la pesca in apnea deve segnalarsi con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile a non meno di 300 metri di distanza. La bandiera di segnalazione obbligatoria serve non tanto ad evitare una sanzione di 1032 euro, ma a segnalare la nostra presenza alle imbarcazioni in transito. La bandiera deve essere posta su un galleggiante (la classica boa, ma anche una plancetta o un altro corpo galleggiante), e deve avere i due requisiti specificati dall’articolo 130 DPR 1639/68: essere rossa con striscia diagonale bianca (la sola bandiera internazionale biancoazzurra, quindi, non è sufficiente) e risultare visibile ad almeno 300 metri di distanza. Se il pescatore è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, allora la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Le imbarcazioni in transito dovrebbero mantenersi ad una distanza minima di 100 metri dal segnale di uomo immerso, anche se purtroppo questa importante prescrizione è spesso violata per ignoranza o distrazione, nonostante la sua violazione provochi con preoccupante ricorrenza dei terribili incidenti mortali. L’effetto di un elica in movimento su un corpo umano è semplicemente devastante.

PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA

Prima di immergervi, vi consiglio caldamente di pagare una visita al locale ufficio delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dove potrete richiedere informazioni e documentazione sulle disposizioni a carattere locale. Cercate di farvi lasciare una documentazione cartacea, se possibile, ed in ogni caso annotate il nome della persona con cui avete parlato: spendendolo durante un controllo, proverete il vostro civismo e la vostra volontà di rispettare la legge e gli organi di controllo.

ALLA LARGA DAI BAGNANTI

La principale violazione contestata ai pescatori subacquei durante la stagione estiva (che solitamente va dal 1 maggio al 30 settembre) è quella relativa alla distanza minima dalle spiagge frequentate dai bagnanti. L’articolo 129 lettera a) del DPR 1639/68 vieta la pesca subacquea “a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti” e molte ordinanze aggiungono che è sempre vietato attraversare zone in cui siano presenti bagnanti con il fucile subacqueo carico. Chi vuole avvicinarsi alla pesca in apnea, quindi, non pensi di portare le attrezzature sulla spiaggia, magari insieme a fidanzata e amici, e di immergersi fra i piedi dei bagnanti con maschera e fucile. Le alternative sono più o meno le seguenti:

Un sub riemerge con una ricciola – Foto: A. Balbi

1) ci si immerge dalla spiaggia a fucile scarico (si ricorda che è proibito tenere il fucile carico fuori dall’acqua ed è vietato attraversare zone con bagnanti a fucile carico) e ci si allontana con boa al seguito fino a raggiungere una distanza di 500 metri (calcolata a ventaglio, ossia non solo verso il largo ma anche lungo costa) dalla costa fequentata dai bagnanti;

2) ci si immerge dalla scogliera a picco. In assenza di una norma generale, si deve fare necessariamente riferimento alle ordinanze (relative all’attività subacquea, alla pesca o alla sicurezza balneare) locali, che solitamente prevedono che in presenza di coste rocciose a picco si possa pescare a distanza inferiore a 100 metri (ossia sottocosta) anche in orario di balneazione, ma solo in assenza di bagnanti. In presenza di bagnanti, invece, dovremo mantenerci a 100 metri da costa o attraversare la zona con i bagnanti a fucile scarico, per poi ricaricarlo un centinaio di metri più avanti.

3) ci si reca sul luogo di pesca con il gommone, privilegiando secche al largo o zone rocciose scarsamente frequentate da bagnanti

Per l’Adriatico centro-settentrionale occorre fare qualche precisazione. Negli anni passati si è sempre pescato senza grossi problemi lungo le numerose barriere frangiflutti poste a 3-400 metri da riva: era sufficiente immergersi all’alba o al tramonto, ossia in orari in cui la presenza di bagnanti è sporadica, per non avere problemi con i controllori, piuttosto accomodanti. Da quest’anno, invece, la musica è tristemente cambiata: gli organi di controllo sembrano aver ricevuto istruzioni specifiche per far cessare questo uso, e la regola dei 500 metri viene applicata con particolare zelo, rendendo di fatto impossibile praticare la pesca in apnea su gran parte del litorale adriatico. Il problema è stato segnalato al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che condivide l’interpretazione dell’articolo 129 secondo la quale, in assenza in concreto di bagnanti, anche le scogliere poste a distanza inferiore a 500 metri restino fruibili dal pescatore in apnea almeno in orari diversi da quelli di balneazione, ma purtroppo gli uffici marittimi locali mantengono la loro autonomia regolamentare anche se il Comando Generale suggerisce una certa interpretazione. Allo stato attuale, pertanto, non ci sono scappatoie di alcun tipo, ed è necessario attenersi alle prescrizioni contenute nelle ordinanze locali.

ZONE DI PESCA

Oltre al limite di distanza dalle coste frequentate dai bagnanti, si devono tenere bene a mente alcune zone di divieto:

a) porti, strutture portuali, zone di traffico nautico => salvo quei luogi in cui risulti espressamente consentita, come ad esempio la zona Charlie di Genova, la pesca in apnea resta proibita lungo le massicciate dei porti e nelle zone di transito delle imbarcazioni da e verso il porto individuate dal capo del compartimento marittimo (zone di divieto di ancoraggio e pesca)

b) zone di divieto di balneazione => Non tutte le ordinanze locali lo specificano, ma dato che l’immersione è una specie del genere “balneazione”, si deve ritenere che la pesca in apnea risulti sempre vietata nelle zone interessate da divieto di balneazione, espressamente indicate nell’ordinanza di sicurezza balneare annualmente emessa dagli uffici marittimi

c) vicinanze di impianti fissi da pesca, reti da posta e navi ancorate fuori dai porti => è vietato pescare nel raggio di 100 metri dagli impianti fissi da pesca o dalle reti da posta, che ovviamente devono essere regolarmente segnalate (nel caso di reti da posta fissa, con galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non piu’ di 200 metri), nonché dalle navi alla fonda. Per navi si intendono imbarcazioni di lunghezza superiore a

d) zone di mare protetto => Aree Marine Protette, Zone di Tutela Biologica, Oasi Blu, Parchi Sommersi eccetera, salvo rarissime eccesioni sono tutte off limits per il pescatore subacqueo. Si raccomanda la massima attenzione a queste zone, spesso non adeguatamente segnalate, perché difficilmente in caso di sanzione potremo addurre l’ignoranza come scusa: spesso, con riferimento alla caccia, la Cassazione ha chiarito che esiste un obbligo di accertarsi del regime giuridico della zona in cui si intende praticare l’attività ventatoria, e che l’assenza di cartelli non fa venire meno il divieto né scusa la violazione dei divieti. Nel caso delle Aree Marine si rischiano persino conseguenze penali, per cui si suggerisce la massima cautela.

Nell’ispezionare una tana, è bene prestare attenzione prima di sparare – Foto: A. Balbi

QUANDO PESCARE

Si pesca solo dall’alba al tramonto, mentre la pesca notturna è severamente vietata, oltre che antisportiva e pericolosissima. Chi si dedica a questa pratica, consideri anche solo la possibilità di finire dentro una rete: vale la pena di rischiare la vita -oltre che una pesante sanzione- per un pesce?

COSA E QUANTO PESCARE

Una volta in acqua, dobbiamo prestare attenzione ai limiti di pescato imposti da leggi e regolamenti. In primo luogo, il pescatore in apnea non può assolutamente raccogliere molluschi (eccetto polpi, seppie e calamari, ossia i cosiddetti mulluschi cefalopodi) o crostacei. Quindi tutti quegli pseudo-sub armati di coltello che si vedono girovagare lungo la scogliera con il sacchetto pieno di cozze, patelle, granchi eccetera sono fuorilegge e rischiano una sanzione amministrativa di 1032 euro. Allo stesso modo, è assolutamente proibito raccogliere astici, aragoste, batti batti (o magnoselle), cicale (o magnosa), margherite ed ogni altro crostaceo. Per quanto riguarda i pesci, dovremo prestare attenzione alle misure minime stabilite dai regolamenti regionali (specie nel caso della Sardegna), nazionali e comunitari. Per comodità, vi rimandiamo a questa pagina per un sunto delle principali misure minime stabilite per ciascuna specie. Anche se alcune prede tipiche del pescatore subacqueo non sono contemplate in quell’elenco (dentice, ricciola) e quindi risultano soggette al limite generale di 7 centimetri di lunghezza, consigliamo caldamente di non catturare esemplari di piccole dimensioni, in quanto si tratta di specie pregiate capaci di raggiungere grandi dimensioni. Un ultima raccomandazione particolare va fatta per la cernia: la legge prevede che il pescatore subacqueo ne possa catturare un solo esemplare al giorno, a prescindere dalla specie, e che la misura minima debba essere, in linea generale, di 45 centimetri. Raccomandiamo la massima attenzione quando si ispeziona una tana, perché spesso capita di imbattersi in un cerniotto che ci guarda incuriosito senza mostrare timore: evitiamo di sparare senza essere certi di aver individuato la specie, e soprattutto lasciamo stare i piccoli esemplari di cernia di peso inferiore a 2-3 chilogrammi.
Per quanto riguarda i limiti di cattura, abbiamo recentemente ricevuto chiare indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 142 DPR 1639/68: 5 chilogrammi complessivi salvo preda singola di peso superiore significa varie prede per un totale non superiore a 5 chilogrammi o, in alternativa, un solo pesce di peso superiore a 5 chilogrmami. Se avete una o più prede in cavetto e vi sfila davanti il pesce della vita, quindi, potete catturare il pescione ma dovete liberarvi delle altre prede (magari potete regalarle all’eventuale compagno che non ha ancora raggiunto la quota di 5 Kg). Dura lex, sed lex! Preferiremmo il modello corso del limite espresso in capi o quello spagnolo, che esclude dal computo una preda, ma finché l’articolo 142 DPR 1939/68 resterà in vigore, dovremo attenerci alle sue indicazioni.

IL PESCATO NON SI VENDE!

Lo sapevate? Bene. Non lo sapevate? Adesso lo sapete, e dovete attenervi a questa banale regola: è tassativamente vietato vendere il frutto di una battuta di pesca. La vendita del pescato non è soltanto una pratica che snatura la pesca sportiva fino a negarne l’essenza (chi vende il pesce è un finto sportivo, un professionista abusivo), ma è anche la madre di tutti i vizi! Se l’obiettivo della pesca sono i denari, allora ogni violazione (pesca nei parchi, pesca notturna eccetera) diventa solo un modo per ottimizzare l’uscita in mare e garantire il massimo risultato (illegale) con il minimo sforzo.

Nel rispetto delle regole, ci attendono grandi emozioni – Foto: M. Volpe

GOMMONE E BARCAIOLO

Un’altra sgradita novità della stagione in corso è il sempre maggiore zelo degli organi di controllo nell’applicazione dell’articolo 129ter del regolamento approvato con DPR 1639/68, così come interpretato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto con la circolare Prot 82/033465 del 26 maggio 2003. In sostanza, gli organi di controllo ritengono che in presenza di mezzo nautico di appoggio il pescatore subacqueo debba essere costantemente seguito da una persona a bordo del mezzo nautico, che deve restare pronta ad intervenire. Questa norma contenuta nel comma 2 dell’articolo 129ter, secondo i chiarimenti dei Ministeri competenti (della Marina Mercantile prima e delle Politiche Agricole e Forestali poi), sarebbe riferita all’ipotesi delineata dal comma 1 di trasporto contemporaneo di fucili per la pesca subacquea e apparecchi ausiliari di respirazione a fini di sicurezza, ma il Comando Generale delle CCPP ha rivisto questa interpretazione ed ha spiegato agli uffici periferici che l’assistente a bordo è in ogni caso necessario “in presenza” di un mezzo nautico di appoggio.
Le conseguenze di questa diversa interpretazione delle CCPP non sono di poco conto. Ad esempio, due subacquei che si rechino sul luogo di pesca non potrebbero ancorare il gommone ed allontanarsi con boa al seguito, perché uno dei due dovrebbe restare a bordo del mezzo e seguire il compagno restando pronto ad intervenire; sempre secondo questa interpretazione, un sub munito di gommone non potrebbe ancorare il mezzo e allontanarsi con la boa al seguito. In ogni caso in cui sia “presente” un mezzo nautico, il subacqueo (pescatore e non) dovrebbe essere seguito a bordo del mezzo da una non meglio precisata “persona” (la nonna? la zia? il cuginetto? la fidanzata?) priva di ogni qualifica ma “pronta ad intervenire”.
Nonostante il profondo rispetto per il Corpo delle Capitanerie di Porto, la gratitudine per l’instancabile opera di salvaguardia del mare e dei cittadini e la indiscussa professionalità dei suoi appartenenti, non possiamo concordare con questa interpretazione, non solo contraria alle chiare indicazioni ministeriali, ma anche inutilmente vessatoria e persino dannosa per la sicurezza dell’immersione subacquea (nel caso di pesca in coppia, è sicuramente preferibile un’assistenza sulla vericale da parte di un subacqueo pronto ad intervenire, mentre l’assistente sul gommone -senza muta indosso, evidentemente, altrimenti un colpo di calore sarebbe garantito- al massimo potrebbe essere utile per recuperare un cadavere).
Per questa ragione, vi consigliamo di scaricare e stampare le circolari ministeriali che hanno chiarito senza ombra di dubbio la portata della norma, e di tenerne copia in gommone. Potrete esibirle in caso di controllo e utilizzarle in caso di eventuali sanzioni. Se doveste essere multati per la violazione dell’articolo 3 DM 249/87 (trasfuso nell’art 129ter del DPR 1639/68) senza detenere bombole a bordo, vi consigliamo senza dubbio di contrastare il verbale con scritti difensivi o anche ricorso diretto al giudice di pace: la nostra esperienza ci dice che le chance di successo sono elevate. Speriamo che al più presto ci sia un riallineamento tra le varie istituzioni per una pratica più sicura e serena della disciplina.

EDUCAZIONE E BUON SENSO

Vorrei concludere con alcuni consigli che hanno poco a che fare con le norme ma che possono senza dubbio risultare utili ad una migliore riuscita della vacanza. Il mare è di tutti, cerchiamo di non dimenticarlo mai, soprattutto quando maneggiamo i fucili subacquei nei pressi di altre persone, famiglie eccetera, o quando scegliamo il luogo di pesca: immergersi nei pressi di una punta in pieno giorno significa non solo mettere a repentaglio la propria incolumità, ma anche fingere che il mare sia solo nostro e non anche delle innumerevoli imbarcazioni in transito. Cerchiamo di essere sempre discreti ed educati ed in caso di incomprensioni (ad esempio, con una barca che ci passa un po’ troppo vicino nonostante la bandiera segnasub) evitiamo di distribuire improperi ed epiteti volgari anche quando abbiamo ragione piena.
A volte potrà capitarci di imbatterci in personaggi poco educati, come nel caso classico del barcone del diving che ci piomba addosso sulla secca che abbiamo raggiunto con largo anticipo, in dispregio della distanza minima di navigazione dalla boa segnasub e delle più elementari regole della civile convivenza. In questi casi, evitiamo strepiti e scambi troppo vivaci: se proprio non siamo disposti a spostarci, chiamiamo la Capitaneria e denunciamo i trasgressori, ma sempre con distacco ed educazione. Con la tecnologia moderna, i telefonini e quant altro, potremo spesso filmare le infrazioni e inchiodare i prepotenti.
Evitiamo di fare sfoggio dei nostri carnieri una volta rientrati a terra, perché non tutti apprezzano la nostra disciplina e la nostra bravura, né comprendono che una giornata fortunata capita solo una volta ogni tanto.
In caso di controllo assumiamo un atteggiamento cooperativo e rispettoso verso gli organi di controllo, che lavorano per i cittadini: semplificheremo il loro lavoro evitando problemi. In caso di verbale che ci sembra ingiusto, è inutile discutere con i controllori: esistono strumenti appositamente concepiti per la tutela dei nostri diritti, ed è quelli che dovremo utilizzare.
Infine, se ci capita di essere testimoni di attività sicuramente illegali, cerchiamo di prendere la buona abitudine di chiamare gli organi competenti, qualificarci come pescatori in apnea e segnalare i fatti: non sempre i controllori avranno la possibilità concreta di intervenire tempestivamente, ma di sicuro apprezzeranno il nostro senso civico e acquisiranno dati utili alla pianificazione di controlli mirati.

Tags: , , , , , ,

Category: Approfondimenti, Articoli, Normativa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *