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Dpcm Covid e Pesca Sportiva: Contestare il Verbale in Zona ROSSA

| 19 Marzo 2021

ATTENZIONE – Articolo AGGIORNATO alla luce del DL 22 aprile 2021 n.52 (valido dal 1 Maggio al 31 Luglio), che ha riconfermato in gran parte quanto disposto dal Dpcm 2 Marzo 2021

Visto il grande successo della guida su come contestare un eventuale verbale in zona arancione, data la situazione epidemiologica e considerate le numerose richieste, proviamo a fare qualcosa di simile anche per la zona rossa, con l’avvertenza però che stavolta i margini di incertezza sono molto più elevati.

AVVERTENZAQuesto articolo è espressamente dedicato al pescatore NON agonista, per tutti coloro che invece sono atleti tesserati e hanno l’esigenza di allenarsi fuori dal proprio comune/provincia/regione, abbiamo scritto un articolo dedicato che che potete leggere CLICCANDO QUI.

Qualcuno si domanderà a cosa servano i nostri consigli, quando un po’ dovunque è stato ribadito che la pesca, in quanto attività sportiva, sarebbe consentita anche in zona rossa, purchè si rimanga nel territorio del proprio comune di residenza/domicilio/abitazione. Il motivo è presto detto: chiunque faccia un’affermazione perentoria di quel tipo, sta esponendo gli appassionati al rischio di incappare in salati verbali. In questo articolo vi spiegheremo perchè si rischia la sanzione, come provare ad evitarla e come contestarla se vi venisse inflitta.

Perchè la Situazione è Confusa?

Tutti i Dpcm che sono stati emanati in questi mesi, hanno sempre esplicitamente permesso di praticare attività sportiva anche in zona rossa. L’ultimo, emanato il 2 marzo scorso, le cui disposizioni sono state riconfermate con il DL 1 Aprile 2021 n.44 per il periodo dal 7 al 30 aprile, e nuovamente dal DL 22 Aprile 2021 n.52 per il periodo dal 1 maggio al 31 luglio, prevede (Capo V art. 41 comma 2) che:

“È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.”

Ma gli stessi provvedimenti hanno anche sempre previsto stringenti limitazioni agli spostamenti, in particolare (Capo V art. 40 comma 1):

“È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.”

Quindi il problema nasce dal fatto che, se da una parte la norma consente di svolgere attività sportiva, dall’altra specifica che gli spostamenti all’interno delle zone rosse sono consentiti SOLO per 3 specifiche eccezioni, in cui lo svolgimento di attività sportiva potrebbe rientrare solo se siete dei professionisti (lavoro) o degli agonisti (necessità).

Chi ha frettolosamente e superficialmente liquidato la questione affermando che, se si può svolgere attività sportiva allora si può anche spostarsi a piacimento per raggiungere un luogo dove praticarla, è probabilmente uscito molto dal perimetro delle concessioni che la norma intendeva fare.

Le FAQ: A Cosa Servono e Come NON Vanno Utilizzate

Dopo ogni Dpcm, siamo anche stati travolti da una valanga di FAQ, spesso provenienti da enti diversi, talvolta perfino in contrasto tra loro. Fermo restando che queste non sono in alcun modo fonte del Diritto, e che quanto scritto sui decreti resta quello a cui le autorità di controllo sono obbligate ad attenersi, possono comunque tornarci utili, a patto di fare qualche distinguo:

1) le FAQ presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero CHI emana i Dpcm, sono senza dubbio più affidabili di quelle scritte da qualunque altro soggetto istituzionale

2) il compito delle FAQ è quello di dare i chiarimenti che la norma non è riuscita a fornire, NON vanno però considerate come la trattazione esaustiva della stessa ritenendo che, qualsiasi eventualità non menzionata, debba considerarsi permessa.

Queste distinzioni sono necessarie perchè in troppi hanno letto le normative e i relativi chiarimenti con lo spirito sbagliato, cercando la scappatoia, spesso illudendosi di averla trovata e, facendolo credere agli altri, esponendoli al rischio di sanzioni del tutto evitabili.

Le FAQ sullo Sport in Zona Rossa

Leggendo le FAQ sullo sport in zona rossa, possiamo chiarirci le idee su come sia da risolvere l’apparente contraddizione tra possibilità di svolgere attività sportiva e divieto di spostamento se non per giustificato motivo. Il primo chiarimento ci viene dalla risposta al seguente quesito:

Si evince chiaramente che lo svolgimento dell’attività sportiva è consentito all’interno del proprio comune di residenza/domicilio/abitazione, e che lo sconfinamento è possibile solo se lo spostamento è parte integrante dell’attività stessa, mentre NON è possibile spostarsi per iniziare a svolgere l’attività nel comune vicino.

Tutto risolto? Non proprio. Fino ad ora è chiaro che se l’attività sportiva inizia dal proprio domicilio, si può andare un po’ dove si vuole (a condizione di ritornarci con le stesse modalità); ma questo è uno scenario compatibile con la corsa, la bicicletta e poco altro. Bisogna ancora capire se, all’interno dei confini comunali, ci si possa liberamente spostare per raggiungere un luogo in cui praticare attività sportiva. A questa domanda danno una risposta indiretta le prime righe di questa seconda FAQ presente sul sito della Presidenza:

Parchi e giardini pubblici sono senza dubbio un luogo in cui ci si può recare per svolgere diverse attività, comprese quella motoria e sportiva; ma come si legge, senza che ci sia nemmeno una distizione del motivo per cui li si raggiunge, quel laconico “e comunque in prossimità della propria abitazione” suggerisce che il luogo da raggiungere per svolgere attività sportiva (o da cui partire in caso di corsa o bici), NON possa essere ovunque nel territorio comunale, ma nella stretta prossimità dell’abitazione.

È, ad esempio, la stessa interpretazione che fornisce la Gazzetta dello Sport in questo articolo, facendo l’esempio: “Se vuoi pedalare con la bici da corsa puoi scegliere il percorso che più ti aggrada (senza uscire dalla regione), ma devi partire da casa e rientrare lì. Non è concesso quindi caricare la bici in macchina per partire da un luogo diverso.”

Secondo questa visione, appare pacifico che tra il caricare l’attrezzatura da pesca in macchina per andare al mare/lago o il caricare la bici per andare a pedalare, non ci sia nessuna differenza.

Si può Pescare in Zona Rossa, SI o NO?

Mettiamola così, a termini di decreto NO, a meno che tu non sia tra quei pochi fortunati che possono raggiungere il luogo di pesca con uno spostamento davero minimo, magari perfino a piedi. Tuttavia gli organi di controllo sembrano avere opinioni piuttosto discordi in merito, e poichè alla fine è con loro che ci si trova a trattare in caso di contestazione, meglio prenderne atto e magari provare a volgere la situazione a nostro vantaggio; ecco allora come muoversi se proprio non si vuole cedere all’illogicità del legislatore.

Come ogni regola che si rispetti, ci sono sempre le eccezioni a complicare le cose. In questo caso ci possono essere delle ordinanze locali (regionali, provinciali o anche comunali) che possono imporre prescrizioni più o meno restrittive rispetto alla normativa nazionale e sono da considerarsi prevalenti, almeno fino a quando non vengano revocate o impugnare e fatte decadere da un’azione del Governo.

Può quindi accadere di ritrovarsi in una zona rossa “rinforzata”, in cui gli spostamenti NON sono permessi nemmeno per le eccezioni previste dal Dpcm, o magari lo sono solo se si è in possesso di un test antigenico o molecolare negativo non più vecchio di 72 ore. Oppure può capitare che una regione, come ha fatto il Veneto, emani un’ordinanza con la quale permette la pesca sportiva, in zona rossa, anche fuori dal comune di residenza, MA SOLO ai pescatori tesserati con associazioni o federazioni di pesca sportiva riconosciute dal CONI.

Per inciso, provvedimenti come quest’ultimo sono palesemente discriminatori visto che, come già chiarito molti mesi fa dal Dipartimento dello Sport, non è certo il tesseramento a differenziare il tipo di attività svolta. Ma purtroppo questa è la situazione e se è più che comprensibile che le federazioni facciano attività lobbistica per tutelare i propri tesserati, è piuttosto la politica che dovrebbe occuparsi di tutelare gli interessi di tutti, senza fare figli e figliastri.

Prima Cosa: Informarsi dalle Autorità Locali

Se le autorità locali ti dicessero che per loro la pesca è permessa, anche in zona rossa, il problema sarebbe risolto. Ma è molto più facile che ti troverai nella situazione in cui la Polizia Locale ti dice che non c’è nessun problema, mentre la Guardia di Finanza ti risponde che loro multano sistematicamente.

In questo clima, l’unica cosa che possiamo consigliare prima di fare qualsiasi scelta è quella di contattare TUTTE le autorità del posto (Vigili, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto), senza fermarvi alla prima risposta che ricevete, per capire quale sia la loro interpretazione sulla questione pesca.

Sarebbe ancora meglio (in alcuni casi FONDAMENTALE) se chiedeste queste informazioni in modo che resti traccia scritta di quanto vi si risponde, è sufficiente anche una semplice e-mail, anche una PEC se l’avete, ma non è essenziale.

Per farvi capire quanto la situazione sia a macchia di leopardo, diversi nostri lettori ci hanno segnalato che, quando a inizio 2021 la Liguria è stata zona rossa, in diverse località sia la Polizia Locale che la Capitaneria di Porto, permettevano la pesca. Viceversa in Sicilia, nel tratto di costa tra Siracusa e Messina, la Guardia di Finanza ha multato a tappeto senza sentire ragioni.

A Quanto Ammonta la Sanzione

In tema di sanzioni, tutti i Dpcm e i Decreti Legge hanno sempre fatto rimando a quanto previsto dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 – convertito poi dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, all’art.4 comma 1.

La sanzione applicabile è di natura amministrativa e prevede una forbice che va da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo (quindi da 532 euro a 1.330 euro) se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Pagando entro 30 giorni dalla notifica, l’importo della multa viene decurtato del 30% (280 euro, 372,40 se con veicolo); in caso di recidiva invece, l’importo della multa raddoppia.

ATTENZIONE – In caso di ricorso e di pronuncia negativa, NON sarà possibile avvalersi dello sconto del 30% e l’importo della sanzione sarà deciso dall’autorità. Si potrà tuttavia accedere alla rateizzazione.

Cosa Scrivere sull’Autocertificazione in Zona Rossa

Durante gli spostamenti fuori comune si deve avere con sé l’autocertificazione, ma se la si dimentica, non si viene multati in caso di controllo, infatti il modulo viene fornito dalle Forze dell’Ordine. Il modulo di autocertificazione è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, a QUESTO LINK (CLICCA PER VISUALIZZARLO)

Quindi sull’autocertificazione, alla voce “specificare il motivo che determina lo spostamento” si potrà scrivere :

“svolgere attività sportiva di pesca in mare, riconosciuta dal CONI”

inoltre, alla voce “in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:” si potrà aggiungere:

permessa ai sensi del Capo V art. 40 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021, richiamato dal DL 22 Aprile 2021 n.52

In Caso di Verbale, Le Dichiarazioni

Se veniste fermati e i controllori fossero irremovibili sul fatto che il vostro spostamento non è ricompreso nelle eccezioni consentite e deve essere sanzionato, ricordate che avete sempre il diritto di far mettere a verbale le vostre dichiarazioni.

Si tratta di quelle osservazioni che è nostro diritto far riportare in calce al verbale in corso di contestazione, e che spesso possono fare la differenza tra la possibilità di affrontare un ricorso con buone probabilità di vittoria e il farsi rigettare qualsiasi richiesta di revisione senza appello.

Inoltre nessun controllore dovrebbe rifiutarsi di trascrivere i vostri rilievi, perché  la Cassazione (tra le altre, Cass. n. 7262 del 1990, Cass. n. 13733 del 2010 e Cass n° 28046 del 2011) ha più volte ribadito che tra gli elementi che il verbale di contestazione deve inderogabilmente contenere –  a pena di nullità! – ci sono anche le eventuali dichiarazioni rese dal presunto trasgressore.

Ricordate quando vi abbiamo consigliato di contattare TUTTE le autorità locali per sapere quale fosse il loro parere sulla questione? Ecco, se qualcuno di loro vi ha detto che la pesca era consentita anche in zona rossa, questo è il momento in cui dovrete farlo notare, con una dichiarazione del tipo:

“Mi sto spostando all’interno del territorio di (nome del comune) per praticare pesca sportiva in mare in forma individuale, attività sportiva riconosciuta dal CONI e, come tale, consentita anche in zona rossa ai sensi del Dpcm 2 Marzo 2021, richiamato dal DL 22 Aprile 2021 n.52 (Capo V, art. 41 comma 2); preciso inoltre di aver contattato (nome autorità) in data gg/mm/aaaa, la quale mi ha confermato che potevo svolgere attività di pesca sportiva, in zona rossa, a condizione di non uscire dai confini del territorio comunale”

Come Contestare il Verbale in Zona Rossa

Se nonostante tutto i controllori non vogliono sentire ragioni e ritengono che il vostro spostamento sia da sanzionare, dovrete rivolgervi al Prefetto del luogo in cui è stata contesta la violazione, facendo pervenire degli scritti e documenti difensivi, redatti in carta libera, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In materia di violazione delle disposizioni sul COVID, sono diverse le prefetture che, anche on-line, hanno messo a disposizione del cittadino diversi strumenti e chiarimenti per agevolare il ricorso. Qui riportiamo quelli predisposti (CLICCA per visualizzarli) dalla prefettura di Forlì-Cesena che ci sembrano molto utili.

Nelle motivazioni del ricorso vi consigliamo di puntare sull’ errore scusabile. Questo istituto, valido solo in ambito amministrativo, presuppone la mancanza di colpa da parte del soggetto e trova applicazione tutte quelle volte in cui: “siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà nella domanda di giustizia ed un’effettiva diminuzione della tutela giustiziale” (cit. Diritto.it)

. Situazione che diventa ancora più palese se, nel contattare le autorità, si sono ricevute risposte in aperta contraddizione.

Se avete contattato le autorità tramite e-mail, sarà fondamentale allegare le comunicazioni in questione, dalle quali si possa dimostrare che:

1-  Vi siete informati con diligenza e al meglio delle vostre possibilità
2 – La risposta da parte dell’autorità di controllo vi ha indotto in un errore, la cui responsabilità non dovrebbe pertanto ricadere su di voi

Se la contestazione dovesse essere rigettata dal Prefetto, avreste sempre la possibilità di rivolgervi alla giustizia ordinaria, con però ulteriore aggravio di tempo, denaro e la necessità di avvalersi di professionisti del settore.

In Conclusione

Anche stavolta ci dispiace non poter fornire maggiori certezze a tutti coloro che quotidianamente ci chiedono se possano o meno andare a pescare, anzi vi consigliamo caldamente di diffidare di tutti coloro che, magari sventolando comunicati di parte o esperienze locali, continuino a sostenere che la pesca in zona rossa è consentita, senza alcun dubbio, in tutta Italia.

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