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Dpcm Covid-19: Regole Pesca Sportiva dal 6 Marzo al 6 Aprile

| 8 Marzo 2021

ATTENZIONE – il 6 Marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo Dpcm che sarà valido fino al 6 Aprile. Questo articolo quindi NON verrà più aggiornato perchè ne abbiamo pubblicato uno nuovo (link qui sotto) contenente tutto quello che riguarda il nuovo provvedimento.

Dpcm Covid-19: Regole Pesca Sportiva dal 7 al 30 Aprile (CLICCA per leggere)

Lo scorso 2 Marzo è stato pubblicato il testo del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), il primo firmato dal nuovo presidente Mario Draghi, che fissa le nuove disposizioni in materia di contrasto all’epidemia di Covid-19, e che saranno in vigore dal 6 Marzo fino al 6 Aprile prossimi. Questa volta i riferimenti normativi sono contenuti nel:

Dpcm 2 Marzo 2021
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

e nelle ordinanze del Ministero della Salute che, a cadenza settimanale/bisettimanale, disporranno l’ingresso e uscita delle varie regioni nelle zone di competenza:

ORDINANZA del Ministero della Salute 2 Aprile 2021 (Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento)
ORDINANZA del Ministero della Salute 2 Aprile 2021 (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta)

Alla luce di questo nuovo aggiornamento normativo vediamo di capire quali saranno le conseguenze sulla possibilità per gli appassionati di praticare la pesca sportiva

Le Zone Nazionali

Viene confermata la suddivisione in colori delle regioni, e con essa  le soglie del valore Rt (che non è però l’unico parametro considerato) per l’ingresso nelle varie fasce:

BIANCA (al di sotto di 1.00, con incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, che si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio rischio basso)

GIALLA – SOSPESA dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile –
(al di sotto di 1.00, con incidenza settimanale dei contagi fino a 50 casi ogni 100.000 abitanti, che si collocano in uno scenario di tipo 1, con livello di rischio almeno moderato)

ARANCIONE
(da 1.00 a 1.25, con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, oppure di tipo 1 con livello di rischio alto)

ROSSA
(sopra 1.25, con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato)

Le Zone Regionali

Dalla fine di Febbraio si sono aggiunte altre zone, designate con provvedimenti locali emanati da sindaci e presidenti di regione, i cui nomi però sono più una definizione giornalistica che non normativa:

Zona ARANCIONE “rinforzata” o ARANCIONE SCURO: alle misure già previste dal governo, ogni Regione può applicare in determinate aree giri di vite più severi, che possono implicare la chiusura delle scuole o la limitazione di altre attività.

MICRO ZONA ROSSA: per circoscrivere i focolai sul nascere, le Regioni possono stabilire delle zone rosse all’interno dei propri territori, ma anche gli stessi sindaci possono dichiarare il proprio comune zona ad alto rischio. Valgono le regole in vigore nelle zone rosse, e questo a prescindere che la regione sia in zona gialla, arancione o addirittura bianca.

Zona ROSSA “rinforzata” o ROSSO SCURO: come per la zona arancione, si tratta di aree in cui, oltre alle prescrizioni da zona rossa, vigono ulteriori restrizioni, come ad esempio il divieto di spostarsi ANCHE per motivi di lavoro, o l’obbligo di possedere un test atigenico/molecolare negativo e recente per entrare e uscire da detti territori.

Divieto di Spostamento tra Regioni

Continua a rimanere in vigore, su tutto il territorio nazionale e a prescindere dalla fascia di appartenenza, il divieto di spostamento al di fuori dei confini regionali, se non per motivi di salute, lavoro o necessità, che con il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, è stato prorogato fino al 27 Marzo, e successivamente prorogato ancora, fino al 30 aprile, con il Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44.

Distribuzione delle Zone

A partire dal 17 Gennaio, i colori delle regioni sono oggetto di attribuzione e verifica settimanale a seguito del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia il cambio di colore di una regione, in senso migliorativo (quindi da rosso ad arancione o da arancione a giallo) NON potrà avvenire prima che siano scaduti i 15 gg dall’inserimento in zona rossa, arancione. Per il passaggio da giallo a bianco sono invece richiesti 21gg.

ATTENZIONE – Disposizioni per i Giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 (Pasqua e Pasquetta)

Il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 (art. 1 comma 5) ha stabilito che nelle giornate del weekend di Pasqua:

[Omissis] sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.”

Di conseguenza, in TUTTE le regioni, le conseguenze sulla pesca sportiva saranno quelle descritte nel paragrafo sulla Zona ROSSA, salvo disposizioni locali che possono introdurre norme più o meno stringenti.

Divisione in zone valida a partire dal 06/04/2021 alla luce delle ultime Ordinanze del Ministero della Salute e del DL 13 marzo 2021 n. 30


Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA BIANCA

In questo gruppo rientrano (a partire dal 06/04): NESSUNA REGIONE

In queste regioni si può praticare liberamente l’attività sportiva, quindi anche la pesca sportiva, poichè (art.7) sono sospese le limitazioni a quasi tutte le attività. Non ci sono limiti allo spostamento all’interno dei confini regionali, ad eccezione dell’orario di coprifuoco che però viene fissato con ordinanza regionale e può avere una durata inferiore rispetto a quello nazionale (nell’ultima ordinanza era dalla 23:30 alle 5:00).

Rimane confermato l’obbligo generale riguardo il distanziamento personale (1 metro in condizioni normali e durante attività motoria, 2 metri durante attività sportiva), così come le mascherine possono NON essere utilizzate durante l’attività sportiva (art. 1 comma 3), a condizione che si riesca a rispettare il distanziamento.

Ricordiamo sempre che, a prescindere dalla zona di attribuzione regionale, possono essere istituite delle micro zone di colore diverso, nelle quali vigono disposizioni più stringenti

Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA GIALLA

In questo gruppo rientrano (a partire dal 06/04): NESSUNA REGIONEATTENZIONE – Il DL 13 marzo 2021 n. 30 ha SOSPESO la zona gialla stabilendo che (art 1 comma 1):

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla [omissis] si applicano le misure stabilite [omissis] per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020″

In queste regioni si può praticare liberamente l’attività sportiva (Capo III art.17), quindi anche la pesca sportiva, con le stesse modalità previste nei precedenti provvedimenti ovvero: senza limiti di spostamento purchè sempre all’interno dei confini regionali e nel rispetto dell’orario di coprifuoco fissato dalle 22:00 alle 5:00 e delle regole sul distanziamento personale.

Ricordiamo sempre che, eventuali ordinanze regionali/locali,
hanno facoltà di introdurre misure maggiormente restrittive valide in tutto o in parte del territorio, e che sono da considerare prevalenti almeno fino a quando non intervenga un provvedimento gerarchicamente superiore ad abrogarle (es. impugnativa del Governo per quelle regionali, decisione del Prefetto per quelle comunali).

Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA ARANCIONE

In questo gruppo rientrano (a partire dal 06/04): Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

Anche in questo caso si ripropongono le stesse limitazioni ed eccezioni già viste nel decreto di Natale prima e nel Dpcm appena scaduto poi. Quindi:

1- l’attività di pesca sportiva (e l’attività sportiva in genere) è consentita solo all’interno dei confini del proprio comune di domicilio/abitazione/residenza, a meno che non sia materialmente impossibile praticarla, infatti (Capo IV art. 35 comma 2):

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.”

2- I residenti nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti, possono inoltre spostarsi fino a 30 km dai confini comunali (senza però andare nei capoluoghi), e possono quindi farlo anche per recarsi a pescare.


Le FAQ sugli Spostamenti per la Pesca in ZONA ARANCIONE

Nei mesi scorsi abbiamo dovuto raccontare di un discreto margine di incertezza sull’interpretazione delle eccezioni consentite in zona arancione poichè, in alcune località, le autorità di controllo tendevano ad considerare la pesca praticabile solo all’interno dei confini comunali, e questo a prescindere dalla chiara eccezione riportata nei decreti: “salvo che [omissis] per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.”

Questa volta però è apparsa una FAQ governativa che, per quanto non citi direttamente la pesca, chiarisce la situazione per tutte le attività sportive.
Alla precisa domanda: È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?

La risposta è altrettanto cristallina e rimarca quanto abbiamo sempre sostenuto: È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.”, e ci pare assolutamente pacifico che l’indisponibilità di acque marittime, sia eventualità del tutto analoga alla indisponibilità di campi o impianti dedicati.

Sempre la stessa risposta, con riferimento ai soli comuni con popolazione NON superiore ai 5000 abitanti, chiarisce inoltre che: “è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.” e che quindi, come sottolineato nella FAQ sugli spostamenti consentiti; è consentito spostarsi entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma).


Ci auguriamo che, alla luce di questi chiarimenti, la questione possa dirsi conclusa. Se non dovesse e se vi capitasse di imbattervi in qualche controllore eccessivamente ostinato, abbiamo scritto qualche consiglio su come contestare il verbale (CLICCA QUI per leggere).

Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA ROSSA

In questo gruppo rientrano (a partire dal 06/04): Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta, a queste si aggiungono zone provinciali o comunali che abbiamo raccolto al fondo dell’articolo.

Le limitazioni generali per la zona rossa sono in particolare (Capo V art. 40 comma 1):

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”

Per quanto specificamente previsto per lo svolgimento dell’attività sportiva, (art. 41 comma 2) si legge:

“È altresì consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.”

Purtroppo quindi, aldilà dei proclami fatti da alcune associazioni sulla possibilità di praticare la pesca sportiva in zona rossa, la situazione è ancora molto confusa.


La norma generale infatti sembra consentire gli spostamenti solo per eccezioni ben precise, tra le quali pescare o fare attività sportiva non sembra rientrare. E stavolta neppure le FAQ governative ci vengono in aiuto poichè alla domanda: È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? la risposta è:

“Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.”

Come potete leggere, sembrano essersi COMPLETAMENTE dimenticati di tutti coloro, non solo pescatori, che hanno la necessità di raggiungere un luogo per praticare un’attività sportiva e non possono farlo nè a piedi, nè con percorsi di pochi km che magari basterebbero appena per arrivare ad un parco cittadino.

In uno scenario in cui le regole vigenti in zona rossa continuano a vietare la mobilità all’interno del comune, se non per motivi di salute, lavoro e necessità, tutto questo si traduce nel fatto che la valutazione dello spostamento a bordo di un mezzo privato, per raggiungere il luogo di pesca (tassativamente all’interno del comune di residenza, senza eccezioni), venga ancora una volta rimessa alla discrezionalità di chi controlla.

Sarebbe bastato così poco per fugare definitivamente ogni dubbio; nel frattempo contattate sempre le autorità locali e non solo una! Ad esempio fino a poco tempo fa, in zona rossa, la CP sosteneva che a certe condizioni si potesse pescare, la Finanza, per gli stessi motivi, elevava verbale. Quindi occhio!

Un ulteriore consiglio che vi possiamo dare, nel caso in cui riceviate informazioni discordanti, è quello di farvele inviare in forma scritta, magari inviando il vostro quesito via e-mail. La comunicazione scritta da un’autorità potrebbe essere un elemento determinante in sede ricorso, soprattutto per dimostrare di aver agito dopo essersi accuratamente informati e, nel caso, in dotti in errore.

ATTENZIONE – Viste le numerosi richieste, come già fatto per la zona arancione, abbiamo preparato due guide per contestare il verbale in zona rossa, dedicate rispettivamente ai pescatori amatoriali e agli agonisti:

Contestare il Verbale in Zona ROSSA – per Pescatori Amatoriali (CLICCA QUI)
Contestare il Verbale in Zona ROSSA – per Agonisti (CLICCA QUI)

Le Deroghe per la Caccia Valgono ANCHE per la Pesca Sportiva?

In alcune regioni (es. Umbria) sono state emanate delle ordinanze regionali che consentono ai cacciatori di potersi spostare su TUTTO il territorio regionale, senza quindi dover sottostare al limite dei confini comunali o dei 30 km nel caso di piccoli comuni.

Parallelamente all’indignazione di molti verso questo presunto favoritismo, diversi pescatori si sono interrogati sulla possibilità di interpretare la concessione in maniera estensiva, facendovi rietrare anche la pesca sportiva, in quanto da considerarsi attività assimilabile a quella venatoria.


Il parallelismo non sarebbe peregrino, casomai un po’ opportunista visto che tanti pescatori hanno sempre preso le distanze dalla caccia, ma difficilmente percorribile. Non tanto perchè la pesca non possa essere assimilabile ad un attività venatoria (intesa come ricerca, inseguimento, e cattura di selvaggina), quanto più perchè il motivo della concessione risiede nel riconoscere alla caccia un ruolo di pubblica utilità (con esplicito riferimento al controllo numerico delle popolazioni di selvatici dannosi come i cinghiali) che in nessun caso è possibile accostare alla pesca sportiva, se non forse giusto a quella del siluro in acqua dolce.

In ogni caso, ammesso che queste deroghe sopravvivano alle interrogazioni parlamentari che ne caldeggiano l’impugnazione, senza un esplicito riferimento alla pesca sportiva contenuto nel testo, l’estensione appare del tutto improbabile.

Elenco delle ZONE ROSSE su Base Locale

ATTENZIONE – A partire dall’8 Febbraio sono state introdotte, con ordinanze regionali e comunali, alcune zone rosse limitate a province o a singoli comuni, a prescindere dal colore della regione. In alcuni di questi le limitazioni sono molto stringenti, tanto da impedire lo spostamento anche per motivi di lavoro o da limitare l’attività motoria e quella sportiva alla sola prossimità dell’abitazione.

IN SARDEGNA

Sindia (Nuoro, fino al 9 aprile)
Golfo Aranci (Sassari, fino al 3 aprile)
Samugheo (Oristano, fino al 6 aprile)
Uri (Sassari, fino al 20 aprile)
Bono (Sassari, fino al 6 aprile)
Pozzomaggiore (Sassari, fino al 6 aprile)
Gavoi (Nuoro, fino al 6 aprile)
Burcei (Cagliari, fino al 12 aprile)
Villa San Pietro (Cagliari, fino al 12 aprile)
Soleminis (Cagliari, fino al 13 aprile)
Bultei (Sassari, fino al 6 aprile)
Donori (Cagliari, fino al 12 aprile)
Pula (Cagliari, fino al 16 aprile)
Sennariolo (Oristano, fino al 16 aprile)

IN SICILIA

Ribera, Comitini, Racalmuto, Siculiana, Palma di Montechiaro (Agrigento, fino al 6 aprile)
Santa Maria di Licodia (Catania, fino al 6 aprile)
Caltanissetta, Serradifalco (Caltanissetta, fino al 6 aprile)
Trabia, Caltavuturo, San Mauro Castelverde (Palermo, fino al 6 aprile)
Acate, Scicli (Ragusa, fino al 6 aprile)
Centuripe, Regalbuto (Enna, fino al 6 aprile)
Porto Empedocle, Santa Margherita di Belice, Lampedusa, Linosa (Agrigento, fino al 14 aprile)
Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ciminna, Mezzojuso, Partinico (Palermo, fino al 14 aprile)
Biancavilla, Mazzarino (Catania, fino al 14 aprile)
Francavilla di Sicilia, Gaggi (Messina, fino al 14 aprile)
Priolo Gargallo (Siracusa, fino al 14 aprile)

IN ABRUZZO

Collecorvino, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore
(Pescara, fino al 9 aprile)
Lentella (Chieti, fino al 9 aprile)
Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina, Cerchio (L’Aquila, fino al 9 aprile)
Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero, Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana (Teramo, fino al 9 aprile)

IN BASILICATA

Picerno, Episcopia, Teana (Potenza, fino al 4 aprile)
Pomarico (Matera, fino al 4 aprile)

IN LIGURIA

Provincia di Savona e Imperia (fino all’11 aprile)

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