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Dpcm Covid-19: Regole Pesca Sportiva dal 17 Gennaio al 5 Marzo

| 17 Gennaio 2021

ATTENZIONE – il 6 Marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo Dpcm che sarà valido fino al 6 Aprile. Questo articolo quindi NON verrà più aggiornato perchè ne abbiamo pubblicato uno nuovo (link qui sotto) contenente tutto quello che riguarda il nuovo provvedimento.

Dpcm Covid-19: Regole Pesca Sportiva dal 6 Marzo al 6 Aprile (CLICCA per leggere)

Sono stati pubblicati i nuovi provvedimenti governativi che fissano le nuove misure in materia di contrasto all’epidemia di Covid-19, e che saranno in vigore dal 17 Gennaio fino al 5 Marzo prossimi. Questa volta i riferimenti normativi sono contenuti nel:

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 
Dpcm 14 Gennaio 2021
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n.12

e nelle ordinanze del ministero della Salute che, a cadenza settimanale/bisettimanale, disporranno l’ingresso e uscita delle varie regioni nelle zone di competenza:

ORDINANZA del Ministero della Salute 27 Febbraio 2021 (Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano)

ORDINANZA del Ministero della Salute 27 Febbraio 2021 (Marche, Lombardia e Piemonte)

ORDINANZA del Ministero della Salute 27 Febbraio 2021 (Basilicata)

ORDINANZA del Ministero della Salute 27 Febbraio 2021 (Sardegna)

ORDINANZA del Ministero della Salute 27 Febbraio 2021 (Molise)

Come di consueto vediamo di capire come tutto questo andrà ad incidere sulla possibilità degli appassionati di praticare la pesca sportiva.

Le Zone

Continua la suddivisione in colori delle regioni, viene tuttavia abbassata la soglia del valore Rt (che non è però l’unico parametro considerato) per l’ingresso nella zona ARANCIONE (da 1.25 a 1.00) e nella zona ROSSA (da 1.50 a 1.25).

La zona GIALLA rimane “rafforzata”, ovvero continua a rimanere in vigore il divieto di spostamento al di fuori dei confini regionali, se non per motivi di salute, lavoro o necessità. Con il DL 23 Febbraio, il divieto di spostamento tra regioni è stato prorogato fino al 27 Marzo.

Per quanto la situazione epidemiologica sia in netto peggioramento, viene introdotta anche una zona BIANCA destinata a quei territori in cui l’incidenza del contagio dovesse arrivare ad essere così bassa da non rendere più necessaria l’applicazione delle restrizioni alla mobilità e alle attività.

Dalla fine di Febbraio si aggiungono altre zone, generalmente indicate sulla base di provvedimenti locali, i cui nomi però sono più una definizione giornalistica che non normativa:

Zona ARANCIONE “rinforzata”: alle misure già previste dal governo, ogni Regione può applicare in determinate aree giri di vite più severi, che possono implicare la chiusura delle scuole o la limitazione di altre attività

MICRO ZONA ROSSA: per circoscrivere i focolai sul nascere, le Regioni possono stabilire delle zone rosse all’interno dei propri territori, ma anche gli stessi sindaci possono dichiarare il proprio comune zona ad alto rischio. Valgono le regole in vigore nelle zone rosse, e questo a prescindere che la regione sia in zona gialla, arancione o addirittura bianca.

Zona ROSSA “rinforzata” o ROSSO SCURO: come per la zona arancione, si tratta di aree in cui, oltre alle prescrizioni da zona rossa, vigono ulteriori restrizioni, come ad esempio il divieto di spostarsi ANCHE per motivi di lavoro, o l’obbligo di possedere un test atigenico/molecolare negativo e recente per entrare e uscire da detti territori.

Distribuzione delle Zone

A partire dal 17 Gennaio, i colori delle regioni saranno oggetto di attribuzione e verifica a seguito del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia il cambio di colore di una regione, in senso migliorativo (quindi da rosso ad arancione, o da arancione a giallo) NON potrà avvenire prima che siano scaduti i 15 gg dall’inserimento in zona rossa o arancione.

Divisione in zone valida a partire dal 01/03/2021 alla luce delle ultime Ordinanze del Ministero della Salute

Conseguenze sulla Pesca Sportiva (ZONA BIANCA)

In questo gruppo rientrano (a partire dal 01/03): Sardegna

In queste regioni si può praticare liberamente attività sportiva (art.1 comma 10 lettera d) con le stesse modalità previste nei precedenti provvedimenti, quindi anche la pesca sportiva, senza limiti di spostamento purchè sempre all’interno dei confini regionali e nel rispetto dell’orario di coprifuoco che verrà però posticipato e andrà dalle 23:30 alle 5:00.

Ricordiamo sempre che, a prescindere dalla zona di attribuzione regionale, possono essere istituite delle micro zone di colore diverso, nelle quali vigono disposizioni più stringenti (es. le zone rosse di Bono, La Maddalena e San Teodoro)

Conseguenze sulla Pesca Sportiva (ZONA GIALLA)

In questo gruppo rientrano (a partire dal 01/03): Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto

In queste regioni si può praticare liberamente attività sportiva (art.1 comma 10 lettera d) con le stesse modalità previste nei precedenti provvedimenti, quindi anche la pesca sportiva, senza limiti di spostamento purchè sempre all’interno dei confini regionali e nel rispetto dell’orario di coprifuoco fissato dalle 22:00 alle 5:00.

Ricordiamo sempre che,
eventuali ordinanze regionali/locali,
hanno facoltà di introdurre misure maggiormente restrittive valide in tutto o in parte del territorio, e che sono da considerare prevalenti almeno fino a quando non intervenga un provvedimento gerarchicamente superiore ad abrogarle (es. impugnativa del Governo per quelle regionali, decisione del Prefetto per quelle comunali).

Conseguenze sulla Pesca Sportiva (ZONA ARANCIONE)

In questo gruppo rientrano (a partire dal 01/03): Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Umbria.

Si ripropongono le stesse limitazioni ed eccezioni già viste nel decreto di Natale e successivo quindi:

1- l’attività di pesca sportiva è consentita all’interno dei confini del proprio comune di domicilio/abitazione/residenza

2- I residenti nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti, possono inoltre spostarsi fino a 30 km dai confini comunali (senza però andare nei capoluoghi), e possono quindi farlo anche per recarsi a pescare

Resiste ancora il margine di incertezza per tutti coloro che non hanno acque fruibili nel proprio comune e che, in teoria, potrebbero spostarsi nel comune più vicino in cui sia possibile esercitare la pesca, appellandosi all’eccezione nuovamente ribadita nel Dpcm del 14 gennaio che in quello, nel quale (art.2 comma 4 lettera b) si legge testualmente che:

“b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.”

Poichè la pesca è un’attività sportiva, in quanto tale non sospesa e non disponibile in un comune senza acque, lo spostamento sarebbe del tutto lecito a termini di decreto.

Dobbiamo purtroppo continuare a usare l’espressione “in teoria” e diversi condizionali, perchè su questo punto continuano ad arrivare segnalazioni sul fatto che alcuni controllori delle forze dell’ordine stiano interpretando la norma in senso restrittivo. In questo caso però non c’è nulla da interpretare, c’è solo da prendere atto che il testo consente chiaramente di recarsi in un altro comune (senza limite di distanza per la verità, ma il più vicino sarebbe meglio) per svolgere un’attività consentita, ma che nel proprio non si può esercitare.

 

Su questo punto dobbiamo inoltre ricordare che, le ultime FAQ governative non hanno mai chiarito il dubbio nè sono mai state aggiornate nonostante le numerose richieste. Affermano semplicemente che la pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata solo nel proprio comune, senza però specificare se l’impossibilità di praticarla per assenza di acque, equivalga ad un divieto (il che contraddirebbe la lettera del decreto, cosa che un chiarimento di qualsiasi natura non può fare) o, come dice il testo del decreto, consenta lo spostamento nel comune più vicino bagnato da mare, lago o fiume.

Aggiungiamo che, applicando la norma in senso sestrittivo, si arriverebbe al paradosso di impedire lo svolgimento di un’attività sportiva all’aperto e in solitaria, quindi a rischio zero, quando invece continua ad essere permessa la visita (pur contingentata) ad amici e parenti, perfino nei giorni di zona rossa.

Per chi volesse comunque provare ad andare a pesca in zona arancione, fuori dal proprio comune, abbiamo scritto qualche consiglio su come contestare il verbale (CLICCA QUI per leggere).

Le Deroghe per la Caccia Valgono ANCHE per la Pesca?

In Veneto e in Sardegna (in quest’ultima durante il periodo natalizio) sono state emanate delle ordinanze regionali che consentivano ai cacciatori di potersi spostare su TUTTO il territorio regionale, senza quindi dover sottostare al limite dei confini comunali o dei 30 km nel caso di piccoli comuni.

Parallelamente all’indignazione di molti verso questo favoritismo, diversi pescatori si sono interrogati sulla possibilità di interpretare la concessione in maniera estensiva, facendovi rietrare anche la pesca sportiva, in quanto da considerarsi attività assimilabile a quella venatoria.


Il parallelismo non sarebbe peregrino, casomai un po’ opportunista visto che tanti pescatori hanno sempre preso le distanze dalla caccia, ma difficilmente percorribile. Non tanto perchè la pesca non possa essere assimilabile ad un attività venatoria (intesa come ricerca, inseguimento, e cattura di selvaggina), quanto più perchè il motivo della concessione risiede nel riconoscere alla caccia un ruolo di pubblica utilità (con esplicito riferimento al controllo numerico delle popolazioni di selvatici dannosi come i cinghiali) che in nessun caso è possibile accostare alla pesca sportiva, se non forse giusto a quella del siluro in acqua dolce.

In ogni caso, ammesso che queste deroghe sopravvivano alle interrogazioni parlamentari che ne caldeggiano l’impugnazione, senza un esplicito riferimento alla pesca sportiva contenuto nel testo, l’estensione appare del tutto improbabile.

Conseguenze sulla Pesca Sportiva (ZONA ROSSA)

In questo gruppo rientrano (a partire dal 01/03): Basilicata, Molise,
Provincia Autonoma di Bolzano (con ordinanza autonoma); inoltre, fino al prossimo 7 marzo, per entrare o uscire dai comuni di Merano, Rifiano, San Pancrazio, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana e tutti i Comuni della val Passiria ossia San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria, sarà necessario avere un tampone negativo non anteriore alle 72 ore.

A partire dall’8 Febbraio sono state introdotte, con ordinanze regionali e comunali, alcune zone rosse limitate a singoli comuni, a prescindere dal colore della regione. In alcuni di questi le limitazioni sono molto stringenti, tanto da impedire lo spostamento anche per motivi di lavoro o da limitare l’attività motoria e quella sportiva alla sola prossimità dell’abitazione.

IN UMBRIA
Provincia
di Perugia, San Venanzo (Terni)

IN LIGURIA (dal 24 Febbraio al 5 marzo)
Ventimiglia,
Sanremo e comuni limitrofi.

IN ABRUZZO
Provincia di Pescara, Provincia di Chieti
Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi
(L’Aquila, dal 25 febbraio al 7 marzo)

NEL LAZIO
Colleferro, Carpineto
(Roma), Roccagorga (Latina), Torrice (Frosinone)

IN LOMBARDIA
Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia), Viggiù (Varese)

IN PIEMONTE
Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno, Cavour (fino al 5 Marzo)

IN TOSCANA
Chiusi
(Siena)
Cecina (Livorno, dal 25 febbraio al 5 marzo)
Provincia di Pistoia e di Siena (dal 27 febbraio al 7 marzo)

IN SARDEGNA
San Teodoro (Sassari, dal 25 febbraio al 10 marzo)
La Maddalena (Sassari)

IN SICILIA
San Cipirello e San Giuseppe Jato
(Palermo, dal 25 febbraio all’11 marzo)

In generale le limitazioni generali per la zona rossa sono in particolare (art.3 comma 4 lettere A ed E):

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Per quanto specificamente previsto per lo svolgimento dell’attività sportiva, sul comma e) si legge:

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Purtroppo quindi la pesca sportiva continua quindi ad essere vietata perchè non è mai stato sciolto il nodo riguardo la possibilità o meno di effettuare spostamenti, anche brevi, per poterla praticare.

AGGIORNAMENTO 21 Gennaio

Da più parti è stata rilanciata l’ultima FAQ pubblicata dal Dipartimento per lo Sport in merito alla pesca sportiva, che riportiamo qui sotto:

“È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.

Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.”

Quest’ultima formulazione, oltre ad essere eccessivamente generica, è praticamente identica alle stesure che l’hanno preceduta e che, di fatto, non hanno per nulla contribuito a dissipare le nebbie nromative. Qui sotto, a titolo di esempio, riportiamo quella pubblicata a seguito del Dpcm del 3 Dicembre scorso:


Inoltre, questa e tutte le precedenti FAQ del dipartimento dello Sport sulla pesca, rimangono in netto contrasto con quelle che sono le FAQ invece presenti sul sito della Presidenza del Cosiglio dei Ministri (CLICCA per Leggerle), dove invece è espressamente vietata la possibilità di svolgere attività venatoria e di pesca in zona rossa.

Quindi, purtroppo, nonostante l’entusiamo di molti, la situazione è sempre nello stallo più totale, a cui si aggiunge ulteriore incertezza in regioni come la Lombardia, dove diversi pescatori sono stati multati nonostante la presenza di un’ordinanza che autorizza la pratica, in zona rossa, entro i confini della provincia di residenza.

AGGIORNAMENTO 26 Gennaio

Dopo mesi di promesse, la FAQ sul sito del Governo che tanta confusione aveva creato è stata modificata, escludendo dalla dicitura (e quindi dal divieto) la pesca sportiva e dilettantistica. Questa la nuova FAQ che appare da stasera sul sito (che potete confrontare con la precedente poco sopra).

Tutto risolto? NON PROPRIO. Purtroppo le regole vigenti in zona rossa continuano a vietare la mobilità all’interno del comune, se non per motivi di salute, lavoro e necessità. Ciò significa che, la valutazione dello spostamento a bordo di un mezzo privato, per raggiungere il luogo di pesca (tassativamente all’interno del comune di residenza, senza eccezioni), viene ancora una volta rimessa alla discrezionalità di chi controlla.

Nel redigere le FAQ , si sono preoccupati di analizzare il caso del ciclista o del runner che sconfina dal proprio comune nell’esercizio della propria attività, ma sembrano essersi COMPLETAMENTE dimenticati di tutti coloro, non solo pescatori, che hanno la necessità di raggiungere un luogo per praticare un’attività sportiva e non possono farlo nè a piedi, nè con percorsi di pochi km che magari basterebbero appena per arrivare ad un parco cittadino.

Basterebbe così poco per fugare definitivamente ogni dubbio, speriamo di non dover attendere altri due mesi; nel frattempo contattate sempre le autorità locali e non solo una! Ad esempio fino a ieri, in zona rossa, la CP sosteneva che a certe condizioni si potesse pescare, la Finanza, per gli stessi motivi, elevava verbale. Quindi occhio!

 


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