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Dpcm COVID 19 e Pesca Sportiva: le Risposte alle Domande dei Pescatori

| 15 Novembre 2020

Dopo la pubblicazione dell’ultimo Dpcm, lo scorso 3 novembre, con il quale l’Italia è stata divisa in zone gialle, arancioni e rosse, sono nate numerose discussioni sui social network, e a queste sono seguiti numerosi chiarimenti che però hanno finito per complicare le idee a tanti appassionati che si sono ritrovati in mezzo ad un gran numero di interpretazioni, spesso contraddittorie.

In questo articolo. Poichè sicuramente scriveremo qualcosa che sarà l’esatto contrario di quanto vi sarà capitato di leggere altrove, faremo in modo di spiegare, documenti alla mano, il perchè delle nostre interpretazioni.

Distinzione tra Attività Sportiva e Attività Motoria

Apriamo con una necessaria premessa: in tutti i Dpcm emanati a partire da ottobre, si distingue tra attività sportiva e attività motoria. Il decreto identifica, con la prima, la pratica di una disciplina riconosciuta dal CONI, a prescindere che sia esercitata a livello agonistico, non agonistico o amatoriale.

Con la seconda definizione invece, si riferisce ad una blanda attività fisica, identificabile principalmente con la semplice camminata, che ha il compito di interrompere la sedentarietà, e che non può essere esercitata all’interno del domicilio come può avvenire per altre attività motorie.

Queste definizioni, per quanto non esattamente coincidenti con quelle che possiamo ricavare dalle normative vigenti, servono però a comprendere come debbano essere interpretate le prescrizioni del Dpcm.

Situazione delle Regioni all’8 Febbraio 2021


1 – Si Può Pescare in Zona Gialla?

In tutte le regioni identificate come zona gialla, valgono le disposizioni nazionali, contenute nell’art. 1 comma 9 lettera d) che recita: “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva…”

La pesca sportiva quindi, come qualsiasi altra attività sportiva, può essere esercitata senza limitazioni, con il solo obbligo di rispettare la distanza interpersonale e il divieto di spostamento vigente dalla ore 22:00 alle 5:00.

2 – Si Può Pescare in Notturna, Arrivando prima delle 22:00 e Andando Via dopo le 5:00?

Tecnicamente il comma 3 dell’art. 1, in questa fascia oraria, vieta lo spostamento se non per giustificato motivo (lavoro, salute o necessità), recità infatti: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati…” . Non si può però dimenticare quale sia l’obiettivo del legislatore nell’imporre questo divieto, ovvero limitare la circolazione delle persone. In quest’ottica il coprifuoco deve quindi essere letto come il divieto di trovarsi fuori di casa, in quella fascia oraria, se non per le eccezioni espressamente indicate, su tutto il territorio nazionale.

Appare inoltre ovvio che la pesca sportiva non può essere fatta rientrare nè tra le motivazioni di lavoro, nè tra quelle di salute, nè tra le necessità, anche se onestamente ci piacerebbe molto.

3 – Posso Andare a Pescare in Camper, Pernottarci dalle 22:00 alle 5:00, e poi Riprendere l’Attività il Giorno Dopo?

Se si ha intenzione di utilizzare il Camper per effettuare spostamenti a carattere di svago, con pernottamento, pur rientranti nell’esercizio di attività sportiva, è consigliabile farlo solo all’interno della zona gialla.

Riguardo la sosta notturna, bisogna osservare che se effettuata all’interno di un parcheggio camper, un’area attrezzata o di un camping (che non sono stati chiusi) non presenta problemi di sorta, mentre qualche incognita sulla sosta libera esiste.

Sono diverse le associazioni di camperisti che segnalano come pernottare in un mezzo allestito per la notte, in area libera, non dovrebbe creare problemi, ma vista l’ampia discrezionalitá delle prime ore, è teoricamente possibile che venga contestato l’uso di un veicolo in orari non consentiti.

Sarebbe consigliabile sentire la polizia municipale del posto e verificarne l’orientamento, ricordando che la sosta notturna libera è vieta in molti comuni, a prescindere dalle ordinanze anti-Covid.

4 – Posso Uscire o Entrare in Zona Gialla?

Fino al 23 Dicembre, non si impone nessun limite di spostamento in uscita e in entrata nelle zone gialle, a condizione che si provenga da territori rientranti nella stessa classificazione di rischio; ovvero è consentito uscire da una zona gialla SOLO per recarsi in un’altra, NON è invece possibile recarsi nè in zona ARANCIONE nè in zona ROSSA.

Tuttavia, se il percorso per raggiungere la zona gialla di destinazione lo richiede, è possibile attraversare sia le zone ARANCIONI (art. 2 comma 4 lettera a) sia quelle ROSSE (art. 3 comma 4 lettera a) poichè espressamente indicato che: Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto”. Ovviamente, durante lo spostamento, NON è consentito fare soste o deviazioni se non strettamente necessarie.

A partire dal 24 Dicembre invece, entrano in vigore le ulteriori restrizioni alla mobilità imposte dal DL del 18/12/2020 n.172, che inserisce tutte le regioni in ZONA ROSSA (con relative prescrizioni) per tutti i giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, e in ZONA ARANCIONE per i giorni restanti, come da calendario qui sotto.


Quindi, la pesca sportiva, sarà consentita SOLO nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre e del 4 gennaio, secondo le regole stabilite per la zone arancione.

A partire dal 7 Gennaio, anche nelle regioni GIALLE è stato introdotto il divieto di uscire ed entrare se non per giustificato motivo (Salute, Lavoro, Necessità e Studio)

5 – Si Può Pescare in Zona Arancione?

L’art. 2, che specifica le misure restrittive dedicate alla zona arancione, non impone regole ulteriori sulla possibilità di praticare attività sportiva, si limita solo a ribadire (comma 5) che le altre disposizioni del decreto sono applicabili anche a questi territori, compreso quindi l’art. 1 comma 9 lettera d) che appunto consente di svolgerla all’aperto.

6 – Risiedo in Zona Arancione, Posso Spostarmi in un altro Comune?

La limitazione agli spostamenti vigente nei territori della zona arancione è contenuta nell’art. 2 comma 4 lettera b), ovvero:

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

La specificazione evidenziata in rosso, significa che al pescatore è consentito spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, SOLO SE è impossibilitato a pescare nel proprio (non c’è il mare) oppure necessita di usufruire di un servizio che nel suo comune non c’è (ad esempio ha la barca ma nel suo comune non c’è lo scivolo di varo e alaggio oppure ha la barca ormeggiata altrove).

Su questo punto ci sono giunte diverse segnalazioni sul fatto che alcuni controllori delle forze dell’ordine stiano interpretando la norma in senso restrittivo; ma in questo caso non c’è nulla da interpretare, c’è solo da prendere atto che il testo consente chiaramente di recarsi in un altro comune (senza limite di distanza per la verità, ma il più vicino sarebbe meglio) per svolgere un’attività consentita, ma che nel proprio non si può esercitare.

Su questo punto dobbiamo inoltre segnalare che, una delle ultime FAQ governative non chiarisce il dubbio, limitandosi semplicemente ad affermare che la pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata solo nel proprio comune, senza però chiarire se l’impossibilità di praticarla per assenza di acque, equivalga ad un divieto (il che contraddirebbe la lettera del decreto, cosa che un chiarimento di qualsiasi natura non può fare) o, come dice il testo del decreto, consenta lo spostamento nel comune più vicino bagnato da mare, lago o fiume.

Durante il periodo natalizio, e nei provvedimenti successi, è stata introdotta la deroga per gli abitanti nei comuni con meno di 5000 abitanti a spostarsi dal comune, fino ad un massimo di 30 km dai confini di quello di residenza, con divieto di spostarsi verso i capoluoghi.

7 – Posso Uscire o Entrare in Zona Arancione?

L’art. 2 comma 4 lettere a) si stabilisce che:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori [omissis], salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Come potete notare, in questo comma NON È CONTEMPLATA l’eccezione “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili” di cui abbiamo discusso prima, questo significa che NON si può uscire ed entrare, a meno che non si abbiano motivazioni esclusivamente di carattere lavorativo, sanitario o di necessità (che non può appunto essere l’esigenza di praticare pesca sportiva).

Quindi, se si risiede in una regione ARANCIONE, non se ne può uscire per recarsi a pescare in nessun altro territorio e, allo stesso modo, non è neppure possibile entrarci, ad esempio provenendo da una regione gialla, se non esclusivamente per attraversarla.

8 – Si Può Pescare in Zona Rossa?

Benchè il decreto permetta lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale, impone anche delle precise restrizioni agli spostamenti all’interno dei territori ricadenti in zona rossa.

il comma 4 lettera e) dell’art. 3 dice:

“è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”

ma la lettera a) stabilisce che:

“è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.”

A differenza di quanto previsto per la zona arancione, è chiaro che il divieto di spostamento all’interno dei territori della zona rossa sia totale, imponendo uno stop tanto alla mobilità tra comuni, quanto a quella all’interno dello stesso comune (se non per motivi di salute, lavoro o necessità).

È altrettanto pacifico che il divieto di spostamento (viste anche le raccomandazioni per la zona gialla) riguardi certamente l’uso di mezzi di trasporto pubblici e privati, mentre esiste un minimo di tolleranza sugli spostamenti a piedi dato che, come chiarisce il Dipartimento per lo Sport, “è permesso esercitare l’attività sportiva in aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione”, che in qualche modo si dovranno pur raggiungere.

Quindi possiamo dire che la pratica della pesca sportiva certamente NON è consentita se richiede uno spostamento con un mezzo di trasporto pubblico o privato. Potrebbe forse (ma su questa interpretazione devono essere concordi anche le forze dell’ordine locali) quando il luogo di pesca è facilmente raggiungibile a piedi, ma una delle ultime FAQ governativeeslcudecategoricamente la pratica della pesca tanto sportiva quanto dilettantistica.

AGGIORNAMENTO 24 Novembre

La FIPSAS ha ricevuto questa (CLICCA per leggerla) risposta dal Dipartimento dello Sport, in cui specifica che è da ritenere valida la FAQ n°8 relativa agli sport individuali che potete leggere al link qui sotto:

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/?fbclid=IwAR2c1I3sOCUU5U5JZx8smTe4aZmIN4_4DcEiCkGlGSNFTR9F4ml9ghh87Uk#sport_individuali

ATTENZIONE – La FAQ ha un tono molto generico e non specifica, come invece ci si sarebbe attesi da un chiarimento davvero efficace, che la pesca si possa praticare in zona rossa, all’interno del proprio comune, senza alcuna restrizione di spostamento. Questi infatti, all’interno dei territori di zona rossa, restano comunque vietati e sottoposti ad autocertificazione sempre, non solo in caso di mobilità tra comuni.

AGGIORNAMENTO 26 Gennaio 2021

Le FAQ sul sito del Governo sono state modificate eliminando la pesca sportiva e ricreativa dal divieto di pratica in zona rossa, che ora rimane esplicitato solo per la caccia.

Da più parti questa modifica è stata vista come la risoluzione definitiva del problema ma, in realtà, il problema alla base della questione non è ancora stato risolto. Se il Dpcm vieta gli spostamenti all’interno del comune se non per motivi di salute, lavoro o necessità, non è dato sapere come vada interpretato uno spostamento con mezzo privato per raggiungere un luogo di pesca che magari dista anche diversi chilometri dalla propria resistenza.

Senza un esplicito chiarimento che stabilisca che spostarsi in auto per raggiungere un luogo in cui praticare attività sportiva (perchè non è questione che riguarda solo la pesca) è permesso, tutto si rimette alla discrezionalità di chi controlla.

Noi ovviamente NON POSSIAMO prenderci la responsabilità di affermare che questo chiarimento sia il via libera alla pratica della pesca sportiva in zona rossa, soprattutto perchè nulla è cambiato in quello che era l’assetto normativo pre-esistente. Possiamo solo consigliarvi di contatatre le autorità locali, magari più di una, è capire quale sia la loro linea di comportamento.

AGGIORNAMENTO 08 Febbraio 2021

Si introducono delle piccole zone rosse, generalmente limitate al territorio di singoli comuni, situate sia in regioni gialle che arancioni. Le limitazioni vigenti in queste zone sono spesso molto più stringenti di quelle nazionali, in quelle in cui sono vietati gli spostamenti anche per motivi di lavoro, la pesca deve di fatto ritenersi vietata.

9 – Posso Spostarmi da una Zona Rossa?

Gli spostamenti in entrata e in uscita da una zona rossa consentiti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per motivi di lavoro, salute o necessità. La pratica della pesca sportiva in forma amatoriale o non agonistica, non può ricadere in nessuno di questi. Considerazioni diverse devono essere fatte per l’attività agonistica, che tratteremo a parte.

10 – Posso Uscire in Gommone/Barca da una Zona Arancione?

Per quanto il Dpcm sancisca il divieto si spostamento in entrata e in uscita dalle regioni ricadenti in zona arancione, questa misura NON è interpretabile come un esplicito divieto alla navigazione e alla pesca, che in questo momento non esiste.

Diverse Capitanerie di Porto confermano che a loro non risulta nessuna interdizione di queste attività (come ad esempio accaduto in Corsica, in Grecia, ma anche in Italia durante il primo lockdown). Al momento quindi, in mancanza di un provvedimento che vieti le attività di diporto, queste sono permesse con le sole limitazioni agli spostamenti necessari per praticarle.

11 – Nella mia Regione/Comune un’Ordinanza Vieta la Pesca anche se è zona gialla/arancione, Posso Considerare il Dpcm come Prevalente e Pescare lo Stesso?

In queste ore sono diverse le regioni e i comuni che stanno facendo azioni di questo tipo. Il governo, ormai diverse settimane fa, aveva ben chiarito che agli enti locali era consentito SOLO emanare ordinanze maggiormente restrittive rispetto ai Dpcm, ma sempre a condizione che i provvedimenti fossero discussi con il governo.

Quindi, se nella tua regione/comune di residenza, sono state emanate ordinanze di questo tipo, sono da considerarsi prevalenti rispetto ai contenuti del Dpcm.

Diverso è il discorso per le ordinanze interpretative, come quella pubblicata dalla Regione Toscana (prima che diventasse zona rossa), che non impongono limiti più stringenti, ma chiariscono quali che sarebbero quelli contenuti nel Dpcm. Spesso generano forte malumore perchè, nel caso della Toscana (allora zona arancione), si specificava che “le attività di raccolta tartufi, funghi e pesca svolte a titolo amatoriale possono essere svolte solo nel proprio comune di residenza”.

Su questi provvedimenti, palesemente discutibili e che non sembrano tenere conto delle varie sfaccettature della questione, ci sarebbero ampi margini di contestazione in caso di verbale ma, poichè impartistono delle direttive alle autorità di controllo locali, si rischia davvero di uscire di casa per svagarsi e di tornarci, anzitempo, con un copioso travaso di bile.

12 – Nella mia Regione la Prefettura dice che è Vietata la Pesca, tranne quella Sportiva, Posso Pescare o No?

È quello che è avvenuto in Lombardia dove la Regione ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di continuare a praticare caccia e pesca in zona ROSSA, e la prefettura di Milano ha risposto che:

In considerazione dell’attuale contesto epidemiologico e per ridurre al massimo gli spostamenti individuali, si tende a supportare una interpretazione restrittiva. E che quindi l’attività venatoria e di pesca non possono essere assimilate all’attività sportiva consentita del Dpcm. Salvo che non si tratti di pesca sportiva o di tiro a volo come da allegato provvedimento del Ministro dello Sport. Che individua le discipline sportive riconosciute dal Coni. Le attività di caccia e di pesca, dunque, sono, al momento, da considerarsi sospese”.

Questo comunicato, più che fugare dei dubbi li ha creati, soprattutto perchè usa dei termini poco chiari. È possibile che la prefettura si attenga ad una distinzione tra pesca sportiva e pesca ricreativa (ormai ampiamente superata), che separa l’attività svolta dai tesserati ad una federazione da quella svolta da soggetti senza nessun legame di affiliazione.

Ma in realtà, è lo stesso Dipartimento per lo Sport ad aver chiarito in una FAQ sul Dpcm del 18 ottobre che: Il tesseramento da solo non è sufficiente a definire un’attività sportiva come svolta a livello dilettantistico o amatoriale”.

Al netto della confusione terminologica, dobbiamo ritenere che, secondo questa interpretazione restrittiva, sia consentita la pesca sportiva SOLO nelle forme organizzate da società sportive affiliate alla Federazione, siano esse gare o allenamenti, mentre debba ritenersi vietata l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Dobbiamo però segnalare che una delle ultime FAQ governative ha specificato che, nelle zone rosse, è vietata l’attività venatoria, la pesca sportiva e quella dilettantistica.

13 – Posso Andare a Pescare il 25 e 26 Dicembre, e l’1 Gennaio?

Le disposizioni introdotte dal DL del 19/12, trasformano tutto il territorio italiano in ZONA ROSSA in quelle giornate, ed è da ritenere che la pesca non sia consentita visto che non è mai stato sciolto il nodo della liceità degli spostamenti in relazione alla pratica delle attività sportive. Fino ad allora, il rischio di incorrere in un salato verbale è purtroppo molto alto.

14 – In Base a Cosa si Considera una Gara “di Rilievo Nazionale”?

L’art. 1 comma 9 lettera e) del Dpcm, stabilisce che:

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

In questo documento (CLICCA per leggerlo) il CONI ha provveduto a comunicare l’elenco di quelle che sono considerate competizioni di interesse nazionale, per ognuna delle federazioni associate.

Con particolare attenzione alla pesca sportiva, è curioso notare come la FIPSAS si sia completamente spaccata su questo punto. Nell’elenco infatti non figura nessuna competizione del settore Pesca di Superficie* (che ha infatti sospeso tutte le proprie gare fino a data da destinarsi) mentre figura il calendario completo delle attività del settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, che ricomprende la Pesca in Apnea.

* Il 1° Dicembre il settore Pesca di Superficie ha revocato la sospensione delle competizioni e comunicato al CONI il calendario di quelle che sono da considerarsi Gare di Rilievo Nazionale.

Per quanto la valutazione dell’interesse nazionale sia stato demandato al CONI e al CIP, e da questi ulteriormente delegato alle singole federazioni, è indubbio che il legislatore intendesse fare una scrematura degli eventi agonistici, preservando lo svolgimento di quelli di più elevato valore sportivo, non certo dichiarando tali quelli a libera iscrizione. È invece palese che molte federazioni abbiano semplicemente colto l’occasione per non ridurre le proprie attività.

15 – Le Limitazioni agli Spostamenti Vigenti in zona Arancione e Rossa, Valgono anche per gli Agonisti che Desiderano Allenarsi in Vista di Competizioni di Rilievo Nazionale?

L’art. 1 comma 9 lettera e) specifica che:

“sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra [OMISSIS]. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;”

Ma non bisogna dimenticare che sono vietati gli spostamenti in ingresso e in uscita dalle zone arancioni e rosse, salvo che per motivi di salute, necessità e lavoro. Ora cerchiamo di capire come queste prescrizioni, apparentemente confliggenti, possano trovare un’interpretazione inclusiva.

Lo status di agonista della pesca si consegue semplicemente con il possesso della tessera federale, unitamente a quella atleta. La partecipazione a gare di rilievo nazionale invece, per alcuni può essere certificata dalla federazione stessa (es. atleti aventi diritto di partecipazione a campionati italiani) mentre per altri risulta essere solo un’intenzione visto che le procedure di iscrizione si espletano in vicinanza della gara.

Il primo punto fondamentale però è che, le sessioni di allenamento che gli agonisti hanno facoltà di svolgere, valgono solo per gli atleti partecipanti alle gare di rilievo nazionale. Quindi, poichè il settore Pesca di Superficie ha cancellato tutto l’intero suo calendario agonistico, nessun agonista del settore PS può godere di questa opportunità*. Diverso è il discorso per gli atleti del settore SN (in questo caso per tutti, non solo per i pescatori in apnea) che possono contare su un nutrito calendario di gare considerate di valore nazionale.

* Il 1° Dicembre il settore Pesca di Superficie ha revocato la sospensione delle competizioni e comunicato al CONI il calendario di quelle che sono da considerarsi Gare di Rilievo Nazionale.

Con particolare riferimento alla zona ROSSA, il Dipartimento dello Sport chiarisce che: Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali, ma in una delle FAQ dice anche che: “Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei tre motivi.

Sembrano affermazioni confliggenti, ma in realtà possiamo ritenere che una sessione di allenamento per un agonista professionista ricada legittimamente nei motivi di lavoro, mentre per un agonista dilettante ricada tra le motivazioni di necessità.

Resta solo da chiarire che cosa sia da intendersi per “sessione di allenamento”, che peraltro il testo del decreto contempla esclusivamente a porte chiuse. Il Dipartimento per lo Sport non ne fornisce una definizione precisa, però tra le sue FAQ, definisce le Attività Dilettantistiche di Base come: “Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.”

A ben guardare, la pescata di un agonista potrebbe ben ricadere in questa definizione, ma potrebbe anche rientrare nella definizione di attività amatoriale del Decreto 24 aprile 2014 intesa come “attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”, d’altronde il pescatore agonista gestisce le sue uscite in totale autonomia, senza che la federazione nè la società di appartenenza siano in alcun modo coinvolte, nè più e nè meno di quanto fa un suo compagno tesserato non agonista o amatore completo.

Da un lato appare difficile poter considerare come “sessione di allenamento” un’attività la cui liceità dipende solo dal possesso di una tessera associativa, (laddove è sempre il Dipartimento dello Sport a dire che “il tesseramento da solo non è sufficiente a stabilire se l’attività sportiva venga praticata a livello dilettantistico o amatoriale”), ma dall’atro è innegabile che il concetto di allenamento, comune in tutti gli altri sport, nella pesca sportiva sia pressochè inesistente o limitato a pochissime occasioni in preparazione a gare di livello internazionale.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di farsi rilasciare un’attestazione dalla federazione, alla stregua di quanto già fatto durante il primo lockdown per i componenti del club azzurro, che certifichi la condizione di atleta agonista e l’autorizzazione ad allenarsi in vista della competizione alle quali si ha diritto/intenzione di partecipare.

Che potrebbe essere accompagnata da un’autorizzazione, per ogni uscita, firmata dal presidente della propria ASD, e contente specifiche indicazioni riguardo il giorno e il luogo di partenza/rientro e/o le coordinate generiche dello specchio d’acqua, proprio come il campo gara di una competizione. Non è detto che le autorità la considerino, (alcune CP risposero che i certificati FIPSAS non avevavo nessun valore per loro), ma potrebbe essere una strada da tentare.

Un’alternativa, decisamente più impegnativa, sarebbe che le ASD organizzassero delle sedute ufficiali di allenamento in mare, in pratica delle selettive ma con partecipazione limitata ai propri agonisti, con presenza di almeno un allenatore/istruttore e di un medico.

!!!  AVVERTENZE  !!!

Al netto di tutte le interpretazioni che è possibile dare di un Dpcm, i conti si fanno sempre con le autorità preposte al controllo sul territorio, che spesso possono anche scegliere di verbalizzare e lasciare a voi l’onere di eventualmente contestare il verbale.

Prima di trovarsi in questa situazione, nella quale tutto quello che si potrebbe portare davanti ad un giudice (articoli di giornale, circolari, FAQ ministeriali) potrebbe non essere tenuto nella minima considerazione in quanto non considerato fonte del diritto; è consigliabile informarsi prima presso le autorità di controllo per sapere quale sia il loro orientamento sulla questione. Provare a ragionarci preventivamente potrebbe essere più utile che farlo, spesso inutilmente, in sede di contestazione.

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