DL Covid Natale: Regole Pesca Sportiva dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
ATTENZIONE – A fondo pagina trovi il link all’aggiornamento relativo al 7 – 15 gennaio
Il Governo ha recentemente rese note le disposizioni per il periodo natalizio, stavolta con lo strumento del Decreto Legge (18 dicembre n. 172 )e non del solito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm). Inutile dire che le misure di contrasto all’epidemia hanno generato malumore anche tra i pescatori, e specialmente sui social network hanno iniziato a diffondersi interpretazioni a dir poco fantasiose della questione.
Cerchiamo quindi di fare un veloce riassunto di quelle che saranno le regole vigenti nel periodo delle festività natalizie (24 dicembre – 6 gennaio).
Le Zone
Tutte le regioni italiane avranno lo stesso colore in giorni prestabiliti. Il DL 18 dicembre n. 172 stabilisce che:
“…nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020″
Significa che la divisione sarà fatta applicando le misure da ZONA ROSSA (art.3) e quelle da ZONA ARANCIONE (art.2), su tutto il territorio italiano, secondo il calendario che riportiamo qui sotto:
Deroghe Rispetto al Dpcm del 3 Dicembre
Limitatamente ai giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, il decreto introduce una deroga agli spostamenti tra comuni:
“…sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.”
Ovvero, i residenti nei piccoli comuni avranno la facoltà di spostarsi dal proprio comune, attenendosi ai nuovi limiti, per qualsiasi motivo e non soltanto per le eccezioni già stabilite dal precedente Dpcm.
Conseguenze sulla Pesca Sportiva (Giorni di ZONA ROSSA)
Per quanto alcuni ci abbiano voluto leggere un cambiamento di quelle che sono state le regole fino ad oggi, dobbiamo invece certificare che la situazione per la pesca è rimasta sostanzialmente invariata.
Le prescrizioni relative allo svolgimento di attività sportiva, sono le stesse che ci sono sempre state, ovvero l’attività sportiva è permessa ma solo all’aperto e in forma individuale. Molti giornali hanno riportato che sarebbe premessa “in prossimità della propria abitazione”, ma dobbiamo sottolineare che questa prescrizione è valida solo ed esclusivamente per l’attività motoria, con cui si intende riferirsi a camminate e passeggiate.
Ricordiamo che il presunto chiarimento ottenuto da FIPSAS e FIOPS in data 24 novembre, NON ha poi portato all’aggiornamento delle relative FAQ sul sito del Governo, lasciando del tutto invariata l’incertezza riguardo il fatto che la pesca sportiva sia consentita in zona rossa, a patto di non uscire dal proprio comune.
La pesca sportiva continua quindi ad essere vietata perchè è rimasta nel limbo in cui non è mai stato sciolto il nodo riguardo la possibilità o meno di effettuare spostamenti, anche brevi, per poterla esercitare.
È sbagliato invece far discendere il divieto dal fatto che il legislatore non consideri la pesca come un’attività sportiva. È fattuale che la pesca sportiva esista, sarebbe al massimo necessario stabilire esattamente quale sia, ma al momento non è così necessario in quanto è palese che il legislatore, in relazione ad altre attività sportive (es. corsa o ciclismo) non abbia mai inteso consentire l’attività sportiva propriamente detta, e vietare la pratica cosiddetta “amatoriale o ricreativa”.
Conseguenze sulla Pesca Sportiva (Giorni di ZONA ARANCIONE)
Stesso discorso si deve fare per le regole vigenti nelle giornate di zona arancione, in cui la pesca continua ad essere consentita all’interno del proprio comune.
I residenti nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti, possono inoltre spostarsi fino a 30 km dai confini comunali (senza però andare nei capoluoghi), e possono quindi farlo anche per recarsi a pescare.
Resta il margine di incertezza per tutti coloro che non hanno acque fruibili nel proprio comune e che, in teoria, potrebbero spostarsi nel comune più vicino in cui sia possibile esercitare la pesca, appellandosi all’eccezione stabilita a suo tempo sia nel Dpcm del 3 novembre che in quello successivo del 3 dicembre, nei quali si legge testualmente che:
“b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.”
Poichè la pesca è un’attività sportiva, in quanto tale non sospesa e non disponibile in un comune senza acque, lo spostamento sarebbe del tutto lecito a termini di decreto.
Abbiamo purtroppo dovuto usare l’espressione “in teoria” e diversi condizionali, perchè su questo punto ci sono giunte numerose segnalazioni sul fatto che alcuni controllori delle forze dell’ordine stiano interpretando la norma in senso restrittivo. In questo caso però non c’è nulla da interpretare, c’è solo da prendere atto che il testo consente chiaramente di recarsi in un altro comune (senza limite di distanza per la verità, ma il più vicino sarebbe meglio) per svolgere un’attività consentita, ma che nel proprio non si può esercitare.
Su questo punto dobbiamo inoltre segnalare che, una delle ultime FAQ governative non chiarisce affatto il dubbio, limitandosi semplicemente ad affermare che la pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata solo nel proprio comune, senza però specificare se l’impossibilità di praticarla per assenza di acque, equivalga ad un divieto (il che contraddirebbe la lettera del decreto, cosa che un chiarimento di qualsiasi natura non può fare) o, come dice il testo del decreto, consenta lo spostamento nel comune più vicino bagnato da mare, lago o fiume.
Aggiungiamo che, applicando la norma in senso sestrittivo, si arriverebbe al paradosso di impedire lo svolgimento di un’attività sportiva all’aperto e in solitaria, quindi a rischio zero, quando invece è permessa la visita (pur contingentata) ad amici e parenti, perfino nei giorni di zona rossa.
Per chi volesse provare ad andare a pesca in zona arancione, fuori comune, abbiamo scritto qualche consiglio su come contestare il verbale (CLICCA QUI per leggere).
Ordinanze locali
Dobbiamo ricordare che Regioni e Comuni hanno sempre facoltà di emenare ordinanze contenenti prescrizioni più restrittive di quelle introdotte da Dpcm e decreti Legge, e sono quindi da considerarsi prevalenti.
In Conclusione
Per la pesca sportiva purtroppo non è cambiato molto: è più di un mese che ci portiamo dietro dei grossi punti interrogativi che nessuno sembra avere interesse a sciogliere. In questa situazione possiamo solo confermare che gli appassionati potranno sicuramente dedicarsi alla loro passione nelle sole giornate di ZONA ARANCIONE, e nemmeno tutti, visto che chi non ha acque o fiumi pescabili nel proprio comune, dovra scegliere se rinunciare o tentare la sorte di incontrare un controllore poco comprensivo.
Per tutti coloro che sceglieranno questa seconda opzione, nei prossimi giorni daremo qualche ulteriore indicazione su come comportarsi sia prima che dopo, se si rendesse necessario contestare un eventuale verbale.
Pesca Sportiva: COME Contestare il Verbale in Zona Arancione (CLICCA QUI)
Dpcm Covid-19: Regole per la Pesca Sportiva dal 7 al 15 Gennaio (CLICCA QUI)
Forse ti interessa anche...
Category: News, News Pesca in Apnea