Dpcm Covid e Pesca Sportiva: Contestare il Verbale in Zona Arancione
ATTENZIONE – Articolo AGGIORNATO alla luce del DL 1 aprile 2021 n.44 (valido dal 7 al 30 Aprile), che ha riconfermato quanto disposto dal Dpcm 2 Marzo 2021
Da quando, lo scorso 3 novembre, è entrata in vigore la distinzione a colori tra le regioni, in funzione dei 21 parametri epidemiologici, la situazione per la pesca sportiva si è fatta innegabilmente complicata. Richieste di chiarimenti, note, FAQ ministeriali, circolari delle prefetture e ordinanze regionali, non hanno mai veramente chiarito la situazione, almeno riguardo zone arancioni e rosse; lasciando tanti appassionati in balia dell’incertezza e, talvolta, di salati verbali.
Di un nuovo regolamento, che secondo molti sarebbe stato ormai certo e prossimo alla diffusione entro fine novembre, non si è vista traccia e i dubbi persistono. A questa situazione già complessa poi, si aggiunge un nuovo periodo di restrizioni, iniziato già dalla prima settimana di gennaio
Vediamo allora, con specifico riferimento alla ZONA ARANCIONE (e anche ARANCIONE rafforzata o ARANCIONE SCURO) che sarà settimanalmente rivalutata in base al monitoraggio dell’ISS, cosa si può fare in caso di verbale e, soprattutto, come comportarsi prima di prenderlo (o, si spera, per evitarlo).
Prima Cosa: Informarsi dalle Autorità Locali
La situazione che si è venuta a creare è stata inizialmente di totale incertezza. La discrezionalità dei singoli corpi di polizia ha dovuto spesso supplire ai chiarimenti tanto invocati e arrivati solo di recente dal governo, con il risultato che può capitare che ognuno faccia di testa sua e l’unico che ci rimette è il cittadino.
In questo clima, l’unica cosa che possiamo consigliare prima di fare qualsiasi scelta è quella di contattare le autorità del posto (vigili, polizia e carabinieri) per capire quale sia la loro interpretazione sulla questione pesca; e non è affatto improbabile che vi sentiate dare risposte contrastanti.
Se si mostrano irremovibili sugli spostamenti fuori comune per pescare, vi consigliamo di soprassedere, a meno che non abbiate le spalle abbastanza larghe da poter affrontare un ricorso, dall’esito comunque non scontato, e una sanzione potenzialmente molto salata. Se invece ci volete provare lo stesso, continuate a leggere.
A Quanto Ammonta la Sanzione
In tema di sanzioni, tutti i Dpcm e i Decreti Legge hanno sempre fatto rimando a quanto previsto dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 – convertito poi dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, all’art.4 comma 1.
La sanzione applicabile è di natura amministrativa e prevede una forbice che va da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo (quindi da 532 euro a 1.330 euro) se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Pagando entro 30 giorni dalla notifica, l’importo della multa viene decurtato del 30% (280 euro, 372,40 se con veicolo); in caso di recidiva invece, l’importo della multa raddoppia.
ATTENZIONE – In caso di ricorso e di pronuncia negativa, NON sarà possibile avvalersi dello sconto del 30% e l’importo della sanzione sarà deciso dall’autorità. Si potrà tuttavia accedere alla rateizzazione.
Cosa Scrivere sull’Autocertificazione in Zona Arancione
Durante gli spostamenti fuori comune si deve avere con sé l’autocertificazione, ma se la si dimentica, non si viene multati in caso di controllo, infatti il modulo viene fornito dalle Forze dell’Ordine. Il modulo di autocertificazione è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, a QUESTO LINK (CLICCA PER VISUALIZZARLO)
La limitazione agli spostamenti vigente nei territori della zona arancione è contenuta nel Capo IV art. 35 comma 2 del Dpcm 2 Marzo 2021 (le cui disposizioni sono state riconfermate con il DL 1 Aprile 2021 n.44), ovvero:
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Quindi sull’autocertificazione, alla voce “specificare il motivo che determina lo spostamento” si potrà scrivere :
“svolgere attività sportiva di pesca in mare, riconosciuta CONI, non sospesa e non disponibile nel mio comune”
inoltre, alla voce “in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:” si potrà aggiungere:
“è previsto al Capo IV art. 35 comma 2 del Dpcm 02/03/2021, richiamato dal DL 01/04/2021 n.44, riguardo le attività non disponibili nel mio comune”
In Caso di Verbale
Se veniste fermati e i controllori fossero irremovibili sul fatto che il vostro spostamento non è ricompreso nelle eccezioni consentite e deve essere sanzionato, ricordate che avete sempre il diritto di far mettere a verbale le vostre dichiarazioni.
Si tratta di quelle osservazioni che è nostro diritto far riportare in calce al verbale in corso di contestazione, e che spesso possono fare la differenza tra la possibilità di affrontare un ricorso con buone probabilità di vittoria e il farsi rigettare qualsiasi richiesta di revisione senza appello.
Inoltre nessun controllore dovrebbe rifiutarsi di trascrivere i vostri rilievi, perché la Cassazione (tra le altre, Cass. n. 7262 del 1990, Cass. n. 13733 del 2010 e Cass n° 28046 del 2011) ha più volte ribadito che tra gli elementi che il verbale di contestazione deve inderogabilmente contenere – a pena di nullità! – ci sono anche le eventuali dichiarazioni rese dal preteso trasgressore.
Qui sotto vi riportiamo un esempio di dichiarazione, non è necessario che sia identico, ma è importante che il concetto e, soprattutto, i rimandi normativi siano riportati correttamente:
“Mi sto spostando da (nome del comune), mio comune di residenza/domicilio/abitazione, a quello di (nome comune di destinazione), per praticare pesca sportiva in mare in forma individuale, attività sportiva riconosciuta dal CONI e, come tale, non sospesa ai sensi del Dpcm 2 Marzo 2021, richiamato dal DL 01/04/2021 n.44 (Capo III, art.17 comma 1 e Capo IV art. 34 comma 1); avvalendomi dell’eccezione prevista al Capo IV, art. 35, comma 2, del dpcm prima citato, riguardo le attività non disponibili nel mio comune di partenza”.
Cosa Scrivere sull’Autocertificazione in Zona Arancione (Versione per i Comuni Sotto i 5000 Abitanti)
Il Dpcm 2 marzo 2021, le cui disposizioni sono state riconfermate con il DL 1 Aprile 2021 n.44 per il periodo dal 7 al 30 aprile, ha riconfermato una specifica deroga aggiuntiva per i piccoli comuni, stabilendo che, nei territori ricadenti in zona arancione:
“Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia“.
Questo significa che i pescatori che abitano nei comuni al di sotto della soglia indicata, possono recarsi a pescare ad una distanza fino a 30 km calcolati a partire dai confini del territorio comunale di residenza/domicilio/abitazione, senza però potersi recare nei territori del capoluogo di provincia.
In questa situazione, il pescatore è come se esercitasse all’interno del proprio comune, cosa permessa in zona arancione e (almeno questa) confermata dalle FAQ ministeriali, e quindi il testo dell’autocertificazione (per la quale si deve usare lo stesso modello indicato prima) potrebbe diventare:
“svolgere attività sportiva di pesca in mare, riconosciuta CONI e non sospesa”
inoltre, alla voce “in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:” si potrà aggiungere:
“è permesso dalla deroga sugli spostamenti prevista per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti“
In Caso di Verbale 2
Nel caso dei residenti nei piccoli comuni, a patto di essersi spostati nel limite dei 30 km dai confini e non verso i capoluoghi di provincia, il verbale dovrebbe essere una eventualità del tutto remota. Nello sfortunato caso in cui capitasse, ecco un esempio di dichiarazione che potrebbe essere richiesto di riportare:
“Mi sto spostando da (nome del comune), mio comune di residenza/domicilio/abitazione, a quello di (nome comune di destinazione), per praticare pesca sportiva in mare in forma individuale, attività sportiva riconosciuta dal CONI, avvalendomi della deroga sugli spostamenti prevista dal Dpcm 2 Marzo 2021, richiamato dal DL 01/04/2021 n.44, al Capo IV art. 35 comma 2, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”.
Avvertenze
Per quanto la norma non richieda di effettuare lo spostamento nel comune più vicino in cui sia possibile pescare (ad eccezione di quanto previsto per i comuni con meno di 5000 abitanti), è fortemente raccomandato.
La FAQ disponibile sul sito del Governo è stata recentemente aggiornata e alla domanda: “È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?”
La risposta è finalmente chiara: “È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.”, e ci pare assolutamente pacifico che l’indisponibilità di acque marittime, sia eventualità del tutto analoga alla indisponibilità di campi o impianti dedicati.
ATTENZIONE però se nella vostra regione sono state emanate ordinanze specifiche, che sono da considerarsi prevalenti. Sulla questione citiamo ad esempio quella della regione Toscana (n. 117 del 5 Dicembre) , che recitava:
“L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale”. Un’ordinanza di questo tipo consente di fatto la pesca in mare solo ed esclusivamente ai residenti nelle province che si affacciano sul mare.
Come Contestare il Verbale in Zona Arancione
Se nonostante tutto i controllori non vogliono sentire ragioni e ritengono che il vostro spostamento sia da sanzionare, dovrete rivolgervi al Prefetto del luogo in cui è stata contesta la violazione, facendo pervenire degli scritti e documenti difensivi, redatti in carta libera, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In materia di violazione delle disposizioni sul COVID, sono diverse le prefetture che, anche on-line, hanno messo a disposizione del cittadino diversi strumenti e chiarimenti per agevolare il ricorso. Qui riportiamo quelli predisposti (CLICCA per visualizzarli) dalla prefettura di Forlì-Cesena che ci sembrano molto utili.
Nelle motivazioni del ricorso vi consigliamo di puntare sull’errore scusabile. Questo istituto, valido solo in ambito amministrativo, presuppone la mancanza di colpa da parte del soggetto e trova applicazione tutte quelle volte in cui: “siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà nella domanda di giustizia ed un’effettiva diminuzione della tutela giustiziale” (cit. Diritto.it) . Situazione che diventa ancora più palese se, nel contattare le autorità, avete ricevito risposte in aperta contraddizione.
D’altronde è assolutamente pacifico, a termini di decreto, che:
1– l’attività sportiva rientra nel novero delle attività non sospese
2- la pesca sportiva in mare è attività sportiva riconosciuta dal CONI*
3- in assenza di acque marittime nel proprio comune, la pesca sportiva in mare ricade nel novero delle attività non disponibili nel proprio comune e per le quali è concesso spostarsi
* Su questo punto si è instaurata molta confusione perchè alcune Capitanerie di Porto hanno risposto che la pesca è vietata in quanto non considerata attività sportiva.
Posto che non spetta alle Capitanerie stabilire una cosa simile, tale affermazione è palesemente scorretta sia sotto il punto di vista della normativa vigente ante Covid, che sotto quello dell’analisi di quanto previsto dal legislatore nella redazione dei vari decreti emergenziali. Si tratta tuttavia di un argomento troppo vasto per essere trattato in questa, sede, nel caso vedremo di dedicargli un articolo specifico.
Qualora la contestazione dovesse essere rigettata dal Prefetto, avreste sempre la possibilità di rivolgervi alla giustizia ordinaria, con però ulteriore aggravio di tempo, denaro e la necessità di avvalersi di professionisti del settore.
E per la Zona ROSSA?
Abbiamo volutamente impostato questo articolo sulle problematiche della zona arancione, perchè in relazione a quella rossa la questione è molto più complessa e i margini interpretativi sono molto esigui, per quanto ampiamente strumentalizzati da diverse associazioni della pesca. In questo scenario, anche le argomentazioni da opporre ad un eventuale verbale sono davvero prossime allo zero. Non sappiamo quindi dire se nei prossimi giorni scriveremo un articolo simile per la zona rossa, valuteremo in base alle effettive richieste.
ATTENZIONE – Viste le numerosi richieste, come già fatto per la zona arancione, abbiamo preparato due guide per contestare il verbale in zona rossa, dedicate rispettivamente ai pescatori amatoriali e agli agonisti:
Contestare il Verbale in Zona ROSSA – per Pescatori Amatoriali (CLICCA QUI)
Contestare il Verbale in Zona ROSSA – per Agonisti (CLICCA QUI)
In Conclusione
Ci dispiace non poter fornire maggiori certezze a tutti coloro che quotidianamente ci chiedono se possano o meno andare a pescare, per il momento possiamo solo fornire questi piccoli elementi che potrebbero permettere a qualcuno di evitare un piccolo abuso.
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Category: Approfondimenti, Articoli, Normativa, Pesca in Apnea