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DL Covid-19: Regole per la Pesca Sportiva dal 7 al 15 Gennaio

| 6 Gennaio 2021

ATTENZIONE – dal 17 Gennaio sono entrate in vigore le nuove disposizioni del DPCM 14 Gennaio 2021 (CLICCA per leggerle)

Terminate le festività natalizie, e con il pericolo che la terza ondata epidemica stia già cominciando a montare, il Governo ha emanato un nuovo Decreto Legge che entrerà in vigore il 7 Gennaio prossimo e varrà fino al 15 gennaio. A partire dall’11 gennaio però le regioni dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, ritornare al sistema a colori entrato in vigore a novembre, ed ognuna verrà classificata in base ai propri indicatori.

Vediamo quindi come tutto questo andrà ad incidere sulla possibilità degli appassionati di praticare la pesca sportiva.

Le Zone

Il testo del Decreto Legge 5 Gennaio 2021 n.1, che all’art 1 comma 1 prevede:

“Dal 7 al 15 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma”

inoltre, con specifico riferimento alle giornate di Sabato e Domenica, al comma 2 specifica ulteriormente che:

“Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”

Differenze Rispetto al DL del 18 Dicembre e al Dpcm del 3 Dicembre

Quest’ultimo decreto conferma in toto le prescrizioni dei due precenti dispositivi, aggiunge però una ulteriore restrizione alle regole previste per la cosiddetta zona gialla, valida il 7 e l’8 gennaio su tutto il territorio nazionale e dall’11 gennaio secondo quanto verrà disposto dall’ordinanza del Ministro della Salute.

Infatti stavolta viene introdotto il divieto di spostamento (se non per giustificato motivo) tra regioni, cosa che invece, almeno tra territori gialli, era rimasta permessa fino all’emanazione del decreto di Natale.

Conseguenze sulla Pesca Sportiva (Giorni di ZONA GIALLA – 7/8 Gennaio)

La pesca sportiva è liberamente esercitabile, con la sola limitazione di NON uscire dai confini regionali e di rispettare l’orario di coprifuoco che rimane confermato dalle 22:00 alle 5:00. Per gli spostamenti non è neccessaria l’autocertificazione.

Conseguenze sulla Pesca Sportiva (Giorni di ZONA ARANCIONE – 9/10 Gennaio)

Anche in questo caso si ripropone lo schema del decreto di Natale ma senza aggiunte quindi, secondo le disposizioni contenute nell’art. 2 del Dpcm 3 Dicembre 2020: la pesca continua ad essere consentita all’interno del proprio comune.

Inoltre i residenti nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti, possono inoltre spostarsi fino a 30 km dai confini comunali (senza però andare nei capoluoghi), e possono quindi farlo anche per recarsi a pescare.

Purtroppo si riconferma anche l’incertezza per tutti coloro che non hanno acque fruibili nel proprio comune e che, in teoria, potrebbero spostarsi nel comune più vicino in cui sia possibile esercitare la pesca, appellandosi all’eccezione stabilita a suo tempo sia nel Dpcm del 3 novembre che in quello successivo del 3 dicembre, nei quali si legge testualmente che:

“b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.”

Poichè la pesca è un’attività sportiva, in quanto tale non sospesa e non disponibile in un comune senza acque, lo spostamento sarebbe del tutto lecito a termini di decreto.

A tutti coloro che non volessero in alcun modo rinunciare ad andare a pesca fuori comune nelle giornate del 9/10 Gennaio, consigliamo di leggere l’articolo dedicato dal titolo: “Contestare il Verbale in Zona Arancione” (CLICCA per LEGGERLO).

Conseguenze sulla Pesca Sportiva (Giorni dall’11 al 15 Gennaio)

Venerdì 8 Gennaio si svolgerà la consueta riunione durante a quale verranno analizzati e discussi gli indicatori della situazione epidemica nelle singole regioni, dopo la quale verrà emanata una nuova ordinanza del ministro della salute che attribuirà i nuovi colori.

Al momento trapelano solo indiscrezioni relative al fatto che ci sono almeno 7 regioni a rischio: Veneto, Liguria, Calabria, Puglia, Basilicata, Lombardia e Marche, a cui si aggiunge anche la Sardegna che comunica dati non sufficientemente completi.

Non si parla ancora di colori, anche perchè le ipotesi giornalistiche si basano quasi sempre solo sul paramentro Rt, che però non è l’unico in gioco. Tuttavia il decreto focalizza l’attenzione (art. 2 comma 2) sul fatto che, con un contagio superiore a 50 casi su 100.000 abitanti, scattano automaticamente la zona arancione o rossa, in relazione allo scenario e al livello di rischio. Ad ogni modo, non appena sarà pubblicata l’ordinanza del ministro, provvederemo ad aggiornare il quadro.

AGGIORNAMENTO 8 GENNAIO

Il Ministro della Salute ha provveduto a firmare le nuove ordinanze che produrranno effetti dal 10 al 15 Gennaio prossimi.

Da lunedì prossimo (11/01/2021) rientreranno in zona arancione: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia.

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