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Divieto d’Uso Aquascooter nella Pescasub: Facciamo Chiarezza

| 17 Luglio 2018

In questi giorni, dopo la pubblicazione della nota con cui la CP di Manfredonia ha risposto alla FIPIA riguardo la disciplina di utilizzo degli acquascooter nella pesca in apnea, è stato vero e proprio caos. Nelle tante accese discussioni, tra favorevoli e contrari, sono però state scritte tante cose, non sempre corrette, che richiedono alcune doverose precisazioni. Per questo l’articolo sarà lungo e probabilmente noioso per i più, ma sono diversi i punti da analizzare.

1 – Lo Scenario 

Forse non è un caso se questo tentativo di proibizione nell’utilizzo dell’AS viene ancora una volta dalla Puglia.

Il chiarimento ufficiale inviato alla FIPIA è del Compamare di Manfredonia, ma fa riferimento ad uno specifico articolo inserito nell’ordinanza di regolamentazione del diporto nautico, che sembra essere stato pedissequamente ripreso da tutti i comandi territoriali della regione. Sempre dalla Puglia era arrivata, qualche mese fa, l’interpretazione secondo cui gli AS avrebbero dovuto essere soggetti all’obbligo di stipula di assicurazione RC, argomento che abbiamo già approfonditamente smontato a suo tempo.

Appare quindi evidente che nel tacco d’Italia si sta conducendo una vera e propria guerra all’utilizzo degli acquascooter, se a torto o a ragione è difficile dirlo, sicuramente però con strumenti decisamente non adeguati.

2 – L’Articolo dell’Ordinanza di Manfredonia

Iniziamo con il vedere che cosa prevede il comma 3 dell’art.60 dell’ordinanza 08/2017 emanata dalla CP di Manfredonia:

“3. Ai sensi del dispaccio n. 221947 in data 28.06.2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del dispaccio n. 9184 in data 23.01.2008, come richiamato al punto d. del Dispaccio n. 55215 in data 09.06.2008, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie dl porto, l’utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli arti. 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed anti ecologiche (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei – ext. maialini – per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale.”

Come vedete, si citano alcuni dispacci inviati dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (certo che dal 2002 e dal 2008 ne è passato di tempo eh!), in forza dei quali si stabilirebbe che l’uso di attrezzi da pesca diversi da quelli permessi dal dpr 1639/1968 costituisce condotta illecita e quindi vietata. Peraltro, lo stesso comma fa esplicito rimando alla pratica di inseguire i pesci mediante l’acquascooter. Sembrerebbe quindi ovvio che, eccetto il traino “armato”, l’utilizzo dell’AS non dovrebbe subire ulteriori divieti.

3 – Perché la Necessità di un Chiarimento?

Sono state diverse le segnalazioni di pescatori che si sono visti minacciare di verbali salati, anche per aver utilizzato l’AS solo come mezzo per il trasporto dei fucili rigorosamente scarichi. Non riuscendo a comprendere la base normativa della contestazione, si è reso necessario chiedere ufficialmente ai controllori quali fossero i loro riferimenti normativi e interpretativi in merito.

4 – I Riferimenti Normativi 

Leggiamo con attenzione l’analisi normativa fornita dal CP di Manfredonia, che provvederemo a commentare di seguito:

“…dall’attenta lettura dell’articolo 128/bis del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 emerge chiaramente il consenso al trasporto sullo stesso mezzo nautica, quindi all’interno del mezzo nautico, di fucili per la pesca subacquea o mezzi simili. Viceversa, i propulsori acquatici, non essendo assimilabili a mezzi nautici o unità da diporto [omissis] rientrerebbero nella categoria delle “attrezzature” e pertanto in contrasto con quanto recita il predetto articolo 128/bis. Il concetto di trasportare i fucili subacquei, in posizione di disarmo, all’interno del mezzo nautica è mirato alla sicurezza e alla salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi. Difatti è più sicuro il trasporto di qualsiasi cosa all’interno di una unità navale che all’esterno. ”

La prima cosa che balza all’occhio è che dall’articolo 128/bis non può emergere nulla di quanto sostenuto poiché detto articolo riporta che: “La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.”

È probabile che nella fretta intendessero riferirsi all’art. 128ter che recita: “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea.”

I Problemi Interpretativi sono Diversi:

A) – L’art. 128ter autorizza il trasporto simultaneo di fucili da pesca e di apparecchi ausiliari di respirazione, ai fini della sicurezza. Leggere in questo articolo un semplice permesso al trasporto dei fucili all’interno di un mezzo nautico – stralciando il discorso sugli apparecchi ausiliari di respirazione – è una palese forzatura, come lo è pretendere di far discendere da questo articolato normativo un divieto di trasporto dei fucili subacquei su “qualcosa” che non sia un mezzo nautico. Anche perché, fino a prova contraria, il nostro ordinamento si fonda ancora sul principio secondo cui tutto ciò che non è espressamente vietato deve ritenersi permesso.

Ma c’è di più: se davvero si volesse far discendere dall’articolo un divieto di trasporto dei fucili subacquei su strumenti di propulsione diversi dal gommone, allora si dovrebbe concludere che anche il trasporto di fucili sotto la boa segnasub o sulla plancetta risulterebbe proibito…una conclusione impossibile alla luce dell’articolo 130 del DPR 1639/68, che indica chiaramente l’uso del mezzo nautico di appoggio come una mera possibilità. Una delle regole sull’interpretazione delle norme impone di scartare ogni interpretazione che mini l’armonia del sistema.

B) – È vero che gli AS non sono mezzi nautici, ma quale è la loro natura e finalità? Sono e restano dei mezzi di locomozione autonoma, in qualsiasi modo essi vengano utilizzati. Ecco perché il fatto che l’acquascooter non sia compreso nell’elenco delle attrezzature (da pesca, non da locomozione!) permesse all’art. 138, non può in alcun modo essere letto come un divieto al suo utilizzo. Detto articolo elenca strumenti con cui materialmente si cattura il pesce, se si osserva bene, non ne fa parte neppure il gommone o un qualunque natante.

Perché allora non dedurre anche che nessun gommone o natante può essere usato durante la pesca? Non fa parte dell’elenco quindi, al pari dell’AS, il suo utilizzo dovrebbe comprovare “condotte di pesca antisportive ed anti ecologiche”. Del resto, lo stesso dispaccio del Comando Generale 09 giugno 2008 richiamato dalla CP di Manfredonia, spiega chiaramente che le pratiche di pesca antisportive e antiecologiche sono quelle che comportano “impiego, nella pesca subacquea, di mezzi di propulsione meccanici o elettrici quali gommoni, acquascooters, scooters elettrici subacquei – maialini).

C) – Se il trasporto dei fucili subacquei, anche disarmati, si deve ritenere sicuro solo all’interno di uno scafo motorizzato e non fuori, per quale motivo la stessa CP prescrive al comma 4 dell’art. 60 che: “Se per raggiungere la zona di mare in cui è consentita tale attività è necessario dover attraversare a nuoto zone frequentate da bagnanti o prioritariamente riservate alla balneazione, l’interessato deve assicurare il fucile, in posizione di non armamento, al segnalamento di cui all’art. 130 DPR 1639/1968 per tutta la durata del trasferimento stessa è consentito tenere il fucile in posizione di armamento solo durante l’esercizio dell’attività di pesca sportiva subacquea.” ? Trasportare i fucili subacquei, fuori da una imbarcazione, è pericoloso lontano dalla fascia di balneazione e non dentro essa, per giunta in presenza di bagnanti? Tra l’altro, non deve sfuggire un dettaglio importante: l’acquascooter è un “galleggiante” su cui, a norma di regolamento, è possibile apporre la bandiera segnasub!

D) – Quanto al fatto che il trasporto dei fucili da pesca esclusivamente su natante sia realmente una misura “ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei”, ci permettiamo di segnalare che nel 2006, la CP di Arbatax (ord.28/2006), sempre ai fini della sicurezza del pescasub, prescriveva che: “qualora tale disciplina venga praticata individualmente a più di 700 mt dalla costa, sarà obbligatorio l’ausilio di un mezzo nautico di appoggio o di un mezzo individuale di locomozione acquatica che, in considerazione della suddetta ragguardevole distanza, assicuri lo svolgimento in sicurezza di tale attività.” Solite storie al solito bar: l’esercizio a cuor leggero del potere regolamentare secondario in capo agli uffici periferici delle CCPP può dar luogo a fenomeni assolutamente singolari… E la domanda sorge spontanea: quali peculiarità/esigenze locali possono far sì che in un tratto di costa l’uso dell’acquascooter possa addirittura risultare obbligatorio mentre in un’altra area risulti vietato…e sempre in nome della sicurezza del subacqueo?

5 – Che Cosa Vieta, in concreto, l’Ordinanza?

Su questo aspetto ognuno ha scritto la sua, spesso focalizzandosi solo su quale sia la portata normativa dei chiarimenti inviati alla FIPIA. È vero che questi ultimi non sono un atto avente forza di legge ma rappresentano solo l’esplicazione di quello che è il punto di vista della CP di Manfredonia, tuttavia non si può ignorare che detti chiarimenti riguardano un preciso articolo e comma di un “regolamento sulla disciplina del diporto nautico”, questo si, atto normativo a tutti gli effetti, ma con validità esclusivamente locale e non nazionale come da qualcuno è stato detto.

Su cosa vieti esattamente l’ordinanza si sono versati altri fiumi di inchiostro, soprattutto per cercare di sottolineare che questa vieta il traino armato mentre l’utilizzo dell’AS per portarsi dietro i fucili scarichi o per trascinare una plancetta su cui essi siano assicurati, non sarebbe vietato in quanto pratica assimilabile allo snorkeling trainato.

Dobbiamo purtroppo deludere i sostenitori di questa tesi poiché, laddove la CP sostiene che dall’art.128ter discenda il permesso di trasportare i fucili SOLO all’interno di un mezzo nautico, sta di fatto vietando non solo l’utilizzo dell’AS, ma anche di una qualsiasi plancetta trainata a pinne, sui cui siano alloggiati dei fucili subacquei.

Intendiamoci: che questo “permesso” sia una forzatura lo abbiamo già spiegato, il problema è che se in base a questa convinzione il controllore eleva verbale e magari provvede anche al sequestro, la legittimità o meno della contestazione sarà stabilita da un giudice, ma voi il verbale (purtroppo) avete comunque un’alta probabilità di rimediarlo. È anche vero che, sulla base di quello che abbiamo scritto, ci sono ottime possibilità di vincere un eventuale ricorso, ma la certezza non ve la può dare nessuno, fermo restando che anche vincendo restano le spese, le arrabbiature e il tempo perso tra uffici e carte bollate.

6 – Che Fare Adesso?

Se si vuole stare tranquilli, l’AS andrebbe lasciato a riposo per qualche tempo; diversamente mettete in conto la possibilità di andare incontro a un verbale salato con annesso sequestro dell’attrezzatura. La FIPIA peraltro ha già dato disponibilità a fornire consulenza legale ai suoi soci qualora dovesse essere necessario.

Dal canto nostro proveremo a portare questa incresciosa vicenda all’attenzione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, se non altro perché ci sembra un caso emblematico di come il potere regolamentare secondario viene trasformato da opportunità di migliorare il servizio a pericolosa arma contro il cittadino.

7 – È “colpa” di Qualcuno?

Il pescatore medio con qualcuno doveva pur prendersela, e ha pensato bene di accusare, tanto la FIPIA quanto la FIPSAS, di aver stuzzicato il “can che dorme”. In realtà le spiegazioni richieste dalla FIPIA si inseriscono in un contesto in cui già esisteva un’ordinanza ostativa all’utilizzo dell’acquascooter e, a fronte di segnalate minacce di verbale, era appunto necessario comprendere la ragione del problema.

LA FIPSAS invece è stata tirata dentro la questione perché la stessa CP di Manfredonia cita tra i documenti ispiratori dell’ordinanza, un dispaccio del 2008 in cui la federazione intendeva portare all’attenzione dei controllori una serie di comportamenti antisportivi, in particolare il cosiddetto traino corto (anche noto come trainetta o palletta) a prescindere che fosse messo in atto con il gommone o l’AS.

In ogni caso si trattava di una richiesta di intervento per arginare un utilizzo scorretto, mai e poi mai una richiesta di divieto assoluto. E a ben vedere, tanto il testo della richiesta FIPSAS quanto il contenuto del dispaccio – che a tale richiesta dava riscontro – non lasciano spazio a dubbi. Nella sua richiesta – che, detto per inciso, aveva ad oggetto altri punti quali questione barcaiolo, distanze da costa, limiti di pescato etc.. – FIPSAS concludeva dicendo “Alla luce di queste considerazioni, si propone la proibizione di questa tecnica di pesca, oltretutto pericolosa per chi la pratica e per chi si trova nei paraggi. Il principio che si intende proporre è il seguente: sì all’uso di gommoni, acquascooter e altri mezzi di locomozione, ma solo per gli spostamenti. Divieto assoluto di utilizzare questi strumenti per l’azione di pesca vera e propria. Come già rilevato poco sopra, il riscontro fornito dal Comando Generale nel dispaccio del giugno 2008 era perfettamente allineato e al suo interno non è dato ravvisare alcun elemento da cui possa desumersi il divieto di uso del gommone, dell’acquascooter o di qualunque altro mezzo di propulsione per raggiungere il luogo di pesca.

8 – L’Ennesima Prova che NON siamo una Categoria

Questa storia ci insegna, se ancora non lo avessimo compreso, che non siamo e probabilmente non saremo mai una categoria degna di tale nome. Nello scontro tra favorevoli e contrari al divieto sugli AS emerge chiaramente un problema di concorrenza che nulla ha a che spartire con la dimensione normativa, l’aspetto etico della pesca o il rispetto dell’ambiente. Alla fine i bassofondisti accusano gli scooteristi di terrorizzare il pesce del sottocosta (e questo a prescindere dalla pratica della trainetta), i gommonauti la buttano sull’etica ma in realtà mal sopportano che qualcuno da terra raggiunga spot impensabili da guadagnare a pinne e che pensavano loro esclusiva.

Si sono tutti affannati a difendere il proprio orticello, mentre è sfuggita la gravità del concetto secondo cui il divieto di utilizzo tout court possa risultare un semplice espediente per sopperire alla impossibilità di controllare e arginare l’uso improprio. Vietare l’uso dell’AS sulla base di presunzioni del tipo “lo usano praticamente tutti per fare trainetta” (inteso che il “praticamente tutti” andrebbe dimostrato con dati alla mano) è tanto stupido quanto pensare di vietare l’uso del natante nella pesca ricreativa perché “praticamente tutti” violano le normative sul prelievo massimo consentito (proposta realmente avanzata da alcune associazioni animaliste).

In molti si sono dimostrati più preoccupati del fatto che un pescatore notoriamente scarso, grazie all’AS, possa fare consistenti carnieri e, apriti cielo, vantarsene postando le foto sui social network. Chissà se il problema sia davvero la foto, o piuttosto il fatto che, riuscendo a sembrare bravo, il “bracconiere” possa magari ottenere una qualche sponsorizzazione, rovinando una piazza già satura.

Il mondo della pescasub ha sempre funzionato al contrario: davanti a una continua ostentazione di condotte illecite, sempre più spesso oggetto di applausi e non di critiche, si trovano le energie per fare una crociata contro uno strumento che, al pari del gommone, non è in sé associabile a condotte antisportive, ma che, oltre a risultare perfettamente legale, può svolgere una funzione positiva migliorando la sicurezza del subacqueo. Nessuno ha pensato a situazioni di pericolo determinate da crampi, stanchezza, fortunale improvviso, corrente contraria etc… in cui un acquascooter a disposizione potrebbe aumentare considerevolmente la sicurezza del pescatore in apnea?

Nota della CP di Mafredonia in Risposta a FIPIA

Testo Istanza FIPSAS a Comando Generale delle Capitanerie di Porto

Dispaccio n. 55215 del Comando Generale 09 giugno 2008 (in risposta a istanze FIPSAS)

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