Distanze di rispetto nella pesca sub
L’articolo Art. 129 del Regolamento, intitolato “Limitazioni”, recita:
L’esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.
Passiamo all’analisi delle disposizioni, che pongono qualche problema interpretativo.
La lettera a) prevede un divieto generale di praticare la pesca in apnea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti. Questa norma non prevede espressamente una limitazione temporale, ma la prassi ne limita l’applicazione al solo periodo balneare, che generalmente va dal 1 maggio al 30 settembre.
Il limite che pone più problemi interpretativi è proprio quello previsto dalla lettera a), anche perché il divieto dell’articolo 129 è ribadito praticamente in tutte le Ordinanze Balneari, sebbene con formulazioni variabili che comportano diversi assetti della disciplina. Si va dalle formulazioni più restrittive, che vietano SEMPRE la pesca subacquea a distanza inferiore a 500 metri dalla costa, senza distinguere tra spiagge e scogliere a picco, fino ad ordinanze che consentono la pesca subacquea senza limiti da costa in orari diversi da quelli di balneazione (Arbatax). In linea generale, le ordinanze prevedono che la pesca in apnea sia vietata entro 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti e 100 metri dalle coste a picco, specificando però che nel caso delle coste a picco la pesca è consentita senza distanze minime da costa in assenza di bagnanti.
L’unico modo per accertare la disciplina delle distanze vigente in una determinata zona è quello di rivolgersi al locale ufficio delle Capitanerie di Porto per richiedere copia dell’ordinanza di sicurezza balneare o di consultarla, ove disponibile, sul sito dell’ufficio locale, raggiungibile da www.guardiacostiera.gov.it.
In linea generale è bene chiarire che:
1) per spiaggia frequentata da bagnanti si intende quella che risulta “solitamente” frequentata da bagnanti, senza riferimento alla presenza “in concreto” di bagnanti. Il fatto che in inverno non ci siano spiagge “solitamente” frequentate da bagnanti spiega perché, di fatto, il limite risulti operativo solo durante la stagione balneare;
2) il limite di 500 metri andrebbe calcolato “a ventaglio”, ossia in tutte le direzioni. In caso di spiaggia frequentata dai bagnanti confinante con una scogliera, in teoria dovremmo comunque allontanarci di 500 metri dalla spiaggia, anche lungo costa;
3) è possibile immergersi con il fucile da una spiaggia frequentata da bagnanti, a patto però di caricare il fucile solo dopo che si è raggiunta la distanza di rispetto. Onde evitare equivoci ed un salato verbale, consigliamo di riporre il fucile scarico sotto la boa/plancetta durante il tragitto e di impugnarlo solo una volta usciti dall’area di rispetto;
La lettera b) pone la questione della pesca nei pressi o all’interno degli impianti di mitilicoltura. La lettera della legge non lascia spazio per interpretazioni permissive: dato che il concessionario dell’impianto non ha alcun potere di autorizzazione previsto dalla legge, si deve ritenere che la pesca a distanza inferiore a 100 metri dai “cozzai” sia sempre proibita.
La disposizione di cui alla lettera c) non richiede particolari commenti, mentre il punto d) conferma l’importanza di rivolgersi al locale ufficio delle Capitanerie di Porto per conoscere le limitazioni locali. Le zone di traffico in cui risultano vietate pesca e ancoraggio, infatti, sono determinate con ordinanza.
Sul divieto di pesca notturna previsto dal punto e), possiamo solo notare come la proibizione si giustifichi col fatto che molte specie ittiche durante le ore notturne diventano molto vulnerabili, specie se illuminate dalla torcia subacquea. Va aggiunto che oltre ad essere antisportiva e vietata dalle norme europee (art 8 n. 4 Reg Ce-1697/2007) e nazionali, la pesca subacquea notturna racchiude anche rischi maggiori per l’incolumità (si pensi, ad esempio, al rischio di rimanere impigliati in una rete).
Tutte le violazioni dell’art. 129 sono punite con sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro. In virtù del meccanismo di pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della L. 689/81, l’importo da pagare sarà in genere di 1000 euro.
Con riferimento alle distanze di rispetto, le Ordinanze Balneari giocano un ruolo essenziale, perché spesso individuano delle aree specifiche in cui è vietata la balneazione, che dobbiamo ritenere un presupposto per l’esercizio della pesca in apnea. La consultazione dell’Ordinanza in vigore sulla zona di pesca rappresenta, pertanto, un passaggio imprescindibile, anche perché l’ignoranza degli ordini in essa contenuti non rappresenta una valida giustificazione.
Sommario Manuale normative pesca sub
1. Introduzione
2. Riferimenti Normativi e Classificazione dei tipi di pesca
3. Obblighi e divieti del pescasub amatoriale: età minima, uso di fucile e coltello subacqueo
4. Divieto di pesca con apparecchi ausiliari di respirazione
5. Distanze da costa
Prossima pubblicazione: Limiti di cattura
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