Cos’è, esattamente, il Porto Giustificato di Coltello e/o Fucile Subacqueo?
A livello giuridico, tanto il fucile subacqueo quanto i coltelli di cui usualmente si serve il pescatore in apnea, sono da considerarsi “strumenti atti ad offendere”; ossia oggetti la cui naturale destinazione non è l’offesa ma che possono comunque essere utilizzati anche per questo (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110).
Con particolare riferimento al coltello, è necessario rifarsi all’art. 45 del Regolamento di attuazione del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n.773 che recita: “non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.”
Sempre l’art.4 precedentemente citato, vincola il portare fuori dalla propria abitazione degli strumenti atti ad offendere (quindi anche fucili subacquei e coltelli), solo in presenza di “giustificato motivo” in merito a cui la Cassazione ha chiarito che: “deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell’agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dello oggetto” (Cassazione, Sez. I, 18 gennaio 1996, n. 580).
Le definizioni in linguaggio giuridico non sono semplici da comprendere, soprattutto per un profano, e quindi è lecito domandarsi cosa significhi esattamente. In estrema sintesi si tratta di avere una motivazione valida che, all’atto di un controllo, giustifichi il possesso di uno o più oggetti atti ad offendere.
La reale consistenza della motivazione andrà vagliata in primis dall’operatore di polizia e non portà prescindere dalle caratteristiche dell’oggetto e dal comportamento del possessore.
In concreto: se vi fermano mentre vi state recando al mare a pescare, nessuno a avrà nulla da obiettare; viceversa, se vi controllano mentre state andando al lavoro (magari vestiti in giacca e cravatta) e avete dimenticato di scaricare gli arbalete dal bagagliaio, potreste avere qualche rogna; se vi siete dimenticati il coltello nel portaoggetti (e perchè l avete mess là?!) saranno invece assicurate.
2 ulteriori Precisazioni sui Coltelli
1) Qualsiasi coltello (quindi rientrante nella definizione di cui all’art. 45 del Regolamento di attuazione del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n.773) è assoggettato alla disciplina prevista per i corpi atti ad offendere e quindi al porto solo ed esclusivamente con giustificato motivo.
La convinzione secondo cui lame inferiori alle 4 dita esulino dagli obblighi fin qui elencati, non è una leggenda ma si rifà all’art. 80 del R.D. 06.05.1940 n.635, regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., che considerava accertata la presunzione dell’esistenza del giustificato motivo per coltelli con lame al di sotto dei 4 cm.
Questa norma venne abrogata nel 1975 con la promulgazione della legge 18 aprile 1975 n.110, quindi, attualmente, il giustificato motivo deve essere dichiarato e dimostrabile per coltelli di qualunque lunghezza.
2) La normativa distingue tra coltello e pugnale, identificando nel secondo uno strumento caratterizzato da una lama a doppio tagliente, inequivocabilmente atto ad offendere e da considerarsi quindi arma propria. Per i pugnali vige l’obbligo di denuncia di detenzione e il divieto di porto.
Alla luce di queste definizioni, potrebbe essere problematico capire come dovrebbe essere definito il coltello da sub, che è usualmente dotato di un filo tagliente liscio e di un dorso seghettato utilizzato come tranciasagole.
È invece palese che l’abitudine (da abbandonare) di alcuni pescatori, di sottoporre ad affilatura anche il dorso, realizzando così una lama a doppio filo tagliente, lo trasformi in un coltello di genere proibito. Nel primo caso portarselo dietro solo quando si va realmente a pescare, riponendolo con cura nel suo fodero e all’interno del borsone/cesta delle attrezzature, dovrebbe essere più che sufficiente ad evitare qualsiasi contestazione di sorta. Nel secondo, invece, potrebbe non bastare.
Ricordate infine che il porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, mentre il porto illecito di pugnale configura il più grave reato di porto abusivo d’armi (ex art. 699 codice penale), punibile con l’arresto da 18 mesi a 3 anni.
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