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Coronavirus e Zona Rossa: Si Può Andare a Pescare?

| 10 Marzo 2020

ATTENZIONE, LEGGI GLI AGGIORNAMENTI A FONDO PAGINA
(ORDINANZE REGIONALI A PARTIRE DAL 26 APRILE)

Come molti si aspettavano, l’intero territorio nazionale è stato dichiarato zona rossa, con conseguente estensione delle limitazioni di spostamento. In una situazione di emergenza è comprensibile che anche i provvedimenti normativi possano non essere chiari, soprattutto nel caso di un decreto che era nato per con una dimensione locale, ed è poi stato calato, quasi immodificato, in un contesto nazionale.

Da ieri (10 marzo) sono molti gli appassionati che si domandano se, alla luce delle nuove limitazioni imposte, sia possibile o meno andare a pescare, chiaramente da soli. Le situazioni possibili sono diverse, non tutte contemplabili dalle disposizioni del decreto, per cui è necessario affrontare la questione non solo sul piano normativo.

Il Decreto dell’8 Marzo

La prima ambiguità nasce dal decreto dell’8 marzo 2020 che prescrive di: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”.

“Evitare” è una forte esortazione, non un divieto formale, ma è incontestabile che, con l’introduzione dell’obbligo di autocertificazione e le annesse sanzioni, la raccomandazione si sia trasformata in un divieto sostanziale.

Per la Pesca Vuol Dire Che…

Applicato alla pesca sportiva significa che tutti coloro che, per andare a pescare, hanno necessità di spostarsi in auto, possono andare soggetti a controllo da parte delle forze dell’ordine.

In quella occasione, nessuno potrebbe sostenere di stare effettuando uno spostamento per le motivazioni permesse dal decreto, e si esporrebbe quindi alla contestazione di cui all’art. 650 del codice penale:

 “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Attenzione e dichiarare il falso nell’autocertificazione, nel qual caso si aggiungerebbe anche il reato di “falsa attestazione a pubblico ufficiale” punita, ai sensi dell’art. 495 del codice penale, con la reclusione da 1 a 6 anni.

In queste ore diversi uffici locali della Capitaneria di Porto stanno emanando ordinanze nelle quali si specifica che sono da considerare vietati anche gli spostamenti per mezzo di natanti, se non esclusivamente per attività professionali. Quindi la pesca sportiva DA e CON natante, è da considerarsi vietata fino al 3 aprile. Altre ancora stanno invece vietando genericamente la pesca sportiva.

E se NON Devo Spostarmi?

Alcuni hanno domandato se le stesse prescrizioni si debbano ritenere valide anche per coloro che possono raggiungere il mare percorrendo dei brevi tratti a piedi, abitando in prossimità degli accessi al mare.

Le norme precedentemente citate, riguardanti gli spostamenti in auto, sono state inizialmente scritte per regolamentare gli spostamenti tra comuni e province limitrofe, l’estensione a tutto il territorio nazionale ha poi necessariamente dato luogo a qualche incongruenza.

Il decreto dell’8 marzo però, imponeva le restrizioni ANCHE agli spostamenti all’interno dei medesimi territori, ossia la circolazione non è mai stata libera neppure all’interno delle originarie zone rosse. Nulla esclude quindi che, anche a chi si sposta a piedi, possa essere chiesta ragione e destinazione dei suoi spostamenti, ricadendo a pieno titolo in quanto prima esposto per gli spostamenti in auto a fini di pesca.

È pur vero però che il decreto del 9 marzo prescrive anche che: lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro”, che sembrerebbe una disposizione in contrasto con quella, sicuramente preminente, della limitazione degli spostamenti. 

Secondo molti, questa specifica deroga permetterebbe attività sportive esercitabili nelle vicinanze del domicilio, escludendo quindi le stesse qualora integrino la necessità di spostamenti più o meno lunghi in auto, anche all’interno del territorio comunale.

Una Situazione Confusa

Si può forse riassumere che (a meno che non sia stata emanata specifica ordinanza dalla locale CP) se l’andare a pescare implica spostamenti al di fuori del proprio comune, è da ritenersi certamente vietato. Se invece richiede spostamenti, in auto, all’interno del comune, si può provare a richiamare le deroghe concesse a fini di sport, ma nulla vieta che le restrizioni sulle limitazioni di spostamento siano considerate gerarchicamente superiori.

Se siete tra i pochi fortunati che possono arrivare in acqua nello spazio di qualche centinaio di metri, potreste farlo, ma un discreto margine di incertezza rimane.

 Anche perchè, se guardiamo all’interpretazione che le autorità danno del decreto, in tema di pesca, la situazione è ulteriormente confusa: varie sedi della protezione civile la ritengono vietata, alcuni sindaci dicono sia permessa, alcune polizie locali hanno precisa istruzione di ritenere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca. E in una situazione simile, a poco servirebbe cercare di discutere sulle diversità esistenti tra pesca di superficie e subacquea.

Qualche caso Concreto

Per analogia, si può ritenere che andare a pesca possa essere paragonato a fare un’escursione in montagna o in bicicletta (luogo poco frequentato, basso o nullo pericolo di contagio a meno di essere in comitiva), ma segnaliamo che ci sono stati casi di escursionisti sanzionati tanto per essere in gruppo, quanto per essersi recati in zona senza necessità. Così come molte associazioni di ciclisti, sconsigliano ai propri soci di fare allenamenti all’aperto, esortando all’esercizio indoor.

Tornando un attimo alla pesca, ci sarebbero altre argomentazioni del tipo che la pesca ricreativa (quella professionale, con tanto di licenza è lavoro, quindi consentita) sia per qualcuno attività di sussistenza o astrattamente equiparabile all’approvvigionamento in supermercato, che sono però oggettivamente troppo labili, per non dire pretestuose.

L’Obiettivo, stavolta, è più Importante del Contenuto

Comprendiamo perfettamente che vietare gli spostamenti non necessari e poi lasciare aperti i bar o permettere di fare sport nei parchi cittadini (sempre rispettando le distanze ed evitando assembramenti) sia contraddittorio, ma siamo appunto davanti a provvedimenti emergenziali, forse inevitabilmente un po’ pasticciati, di cui però dovremmo sforzarci di comprendere la ratio (stare a casa e limitare al minimo ogni possibilità di circolazione del virus) senza sfruttarne il contenuto, allo scopo di trovare la scappatoia di comodo.

In fondo pensiamoci un attimo, perché siamo arrivati a questa situazione se non perché tanti, troppi, hanno decisamente abusato di libertà non esplicitamente vietate fino a ieri?!

 Non rinunciare alla movida, ai ristoranti, agli aperitivi, a qualunque forma di aggregazione sociale, nella stupida convinzione che il problema fosse locale e non nazionale, cosa ha prodotto?

Un Pessimo Esempio

Sottovalutare, o peggio ignorare, un nemico che invece, da certi comportamenti, ha potuto solo rafforzarsi e imporci rinunce ancora più stringenti, ha dimostrato solo che di buon senso non ne abbiamo nulla, soppiantato da egoismo e individualismo sfrenati.

Adesso sta a noi scegliere se dimostrare un minimo di collaborazione, rinunciando a molte delle nostre abitudini (si spera per il minor tempo possibile), oppure aspettare che la nostra furbizia, o magari quella del nostro vicino di casa, costringa le autorità a provvedimenti ancora più limitanti.

AGGIORNAMENTI 14 MARZO

Facciamo un breve riepilogo della situazione attuale, visto che la discussione “pesca si/pesca no” si è tutt’altro che esaurita, anche perchè le conflittualità del decreto non sono ancora state risolte e anzi, sono state persino acuite da una circolare emanata dal Viminale nei giorni scorsi.

Ordinanze

Le ordinanze delle locali Capitanerie di Porto, di interdizione della pesca ricreativa, sono a macchia di leopardo. Ce ne sono alcune emanate e poi frettolosamente ritirate (es. Lignano Sabbiadoro) e altre regolarmente in vigore (es. Imperia). Anche il personale adetto ai controlli sulle strade (carabinieri e polizie locali) non fa rientrare la pesca nelle motivazioni di stretta necessità, tanto per gli spostamenti in auto che per quelli a piedi, anche all’interno del territorio del comune di residenza.

Sono poi diversi i porti turistici in concessione a società private che hanno inviato comunicazione ai propri soci per avvisare che le strutture sono da considerarsi chiuse, con accesso consentito solo ai meccanici per lavorare. Ai privati è fatto divieto, oltre che di uscire con la propria imbarcazione, anche di effettuare lavori a bordo.

Sport e Attività Motoria all’Aria Aperta

Che sarebbe stata una scappatoia abusata lo si era capito fin da subito, prova ne sia che negli ultimi giorni si sono moltiplicate le ordinanze con le quale i sindaci hanno disposto la chiusura dei parchi cittadini che, oggettivamente, si stavano trasformando in luoghi ad alta frequentazione e rischio di contagio.

Sono diverse poi le polizie locali che, nel ribadire che è possibile uscire per fare una passeggiata o per fare attività motoria all’aperto, hanno sottolineato il concetto che queste attività si devono svolgere in prossimità del proprio domicilio.

Riportiamo poi la valutazione espressa dall’avvocato Francesco Ruscelli, presidente FIOPS, il quale ha tenuto a sottolineare che la pesca ricreativa deve essere considerata NON un’attività motoria MA un’attività ricreazionale, NON legata ad un bisogno oggettivo dell’individuo.

FIPSAS

Anche la Federazione, dopo un primo comunicato “pilatesco” emanato l’11 marzo,  nel quale comunque si riferiva solo alle acque interne di sua gestione, ha decisamente cambiato rotta con il comunicato del 12 marzo, nel quale ha fugato ogni dubbio ricordando ai propri tesserati di “osservare scrupolosamente le nuove disposizioni emanate con il DPCM dell’11 marzo 2020” e dicendo chiaramente che: “Qualsiasi attività sportiva o ricreazionale è quindi da ritenersi sospesa fino a nuove disposizioni del Governo”.

AGGIORNAMENTI 17 MARZO

La situazione va tutto sommato stabilizzandosi, esattamente verso la linea della totale chiusura a certe attività che avevamo prospettato fin dall’inizio.

L’ingente numero di controlli effettuati dalla forze dell’ordine, ha portato anche ad un discreto numero di denunce per violazione dell’art. 650 cp (mancata osservanza dei provvedimenti dell’autorità), tra le quali si sono verificati diversi casi di pescatori multati. Sia pescatori con la canna (provenienti anche dal territorio comunale), come accaduto a Savona, sia pescatori subacquei, come avvenuto a Rapallo.

In tema di ordinanze, abbiamo ricevuto una importante precisazione da parte della CP di Santa Marinella che ci conferma che, l’interdizione temporanea applicata alla pesca e al diporto, è estesa anche alle attività sportive acquatiche (nuoto, SUP, surf, kitesurf, etc), poiché attività non necessarie.

Infine, sulla scorta della chiusura dei parchi pubblici attuata da diversi sindaci, segnaliamo diverse ordinanze di comuni rivieraschi (come la n. 13/2020 del Sindaco di Santa Marinella) che vietano l’accesso a tutte le spiagge del Comune, passeggiate e terrazze prospicienti il mare.

AGGIORNAMENTI 20 MARZO

Con apposita ordinanza, valida fino al 25 marzo 2020, il Ministero della Salute ha specificato che: non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.”

Ancora una volta il provvedimento governativo si dimostra fumoso, non quantificando cosa sia da intendere come “prossimità”. L’incombenza di quantificare numericamente questa distanza è quindi ricaduta in capo a Regioni e Comuni che, con proprie ordinanze, si sono orientati su distanze tra i 200 e i 250 metri dall’abitazione principale.

AGGIORNAMENTI 26 MARZO

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 è stato modificato il regime sanzionatorio vigente a carico di chiunque violi le disposizioni in materia di contenimento del contagio da Corinavirus.

L’art. 4 comma 1 infatti chierisce che: “il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.”

Il comma 8 aggiunge che:Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.”

In sostanza quindi, le sanzioni penali che venivano comminate ai sensi dell’art.650 del codice penale, sono sostituite con sanzioni amministrative più pesanti o, per le contestazioni avanzate prima dell’entrata in vigore di questo decreto, equivalenti. Le violazioni penali, per i cittadini, rimangono solo nel caso in cui le violazioni configurino il reato di Delitti colposi contro la salute pubblica (art.452), ad esempio nel caso in cui, un soggetto posto in quarantena perchè positivo al Covid-19 o perchè entrato in contatto con soggetto positivo, esca per qualsiasi motivo.

AGGIORNAMENTI 2 APRILE

Con il decreto DPCM 1 aprile 2020, le disposizioni contenute in tutti i precedenti decreti emanati (8, 9, 11 e 22 marzo) incluso quanto previsto dalla ordinanze del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e dei Tasporti (20 e 28 marzo), sono prorogate fino al 13 aprile.

Il nuovo decreto, al comma 2 dell’art.1, dichiara sospese le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

A questo proposito non è ben chiaro se gli atleti della della nazionale FIPSAS di pesca in apnea possano o meno continuare ad andare in mare. Già prima di questo decreto, avevamo avuto notizia che la certificazione fornita dalla federazione non era considerata valida da tutti i comandi locali delle Capitanerie di Porto.

L’idea però, tenuto conto dell’obiettivo dei decreti precedenti e del giudizio del TAR che ha giustificato le interpretazioni più restrittive adottate dalle regioni, è che sia da interpretarsi come una sospensione tassativa, senza eccezioni.

AGGIORNAMENTI 10 APRILE

Con il decreto DPCM 10 aprile 2020, le disposizioni contenute in tutti i precedenti decreti emanati (8, 9, 11 e 22 marzo) incluso quanto previsto dalla ordinanze del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e dei Tasporti (20 e 28 marzo), sono prorogate fino al 3 maggio.

Per quanto il decreto introduca la riapertura di alcune attività commerciali, nulla è cambiato relativamente a quanto disposto per le attività non necessarie, compresa la pesca ricreativa e la nautica da diporto, e tutte le aziende dell’indotto.

Nonostante gli appelli di FIPSAS, FIOPS e FIPIA, a fare in modo che dopo il 13 aprile venissero permesse le attività, anche ricretive, che non creano assembramenti, tutti i pescatori dovranno attendere il 3 maggio per sapere come e quando potranno finalmente riprendere a particare la loro passione.

AGGIORNAMENTI 17 APRILE

L’insofferenza di molti inizia a farsi sentire e iniziano ad apparire le prime fake news riguardo la riapertura della pesca sportiva e ricreativa. Proprio oggi ne sono apparse ben due! La prima, creata attraverso un apposito software usato per simulare le pagine del televideo, riportava della bocciatura di una fantomatica proposta avanzata dal premier Conte e dalla FIPSAS.

Il testo, come si può leggere nell’immagine che alleghiamo QUI, è piuttosto confuso, non riporta date e chiude annunciando che per i prossimi 6 mesi la pesca sportiva e ricreativa saranno vietate in tutta la penisola.

Che si tratti di una bufala salta all’occhio, anche ai profani, notando che un governatore regionale avrebbe emanato un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Ad ogni modo, FIPSAS ha già provveduto a smentire del tutto la notizia, sottolineando come non ci sia al momento nessuna proposta del Presidente Conte al Consiglio dei Ministri in materia di pesca ricreativa.

La seconda invece è una infografica attribuita all’Ansa, che riporta un calendario di riapertura di varie attività, tra le quali gli sport individuali l’8 giugno. Quello che dovrebbe insospettire è il fatto che il nome del portale informativo viene riportato come Ansa.com e non Ansa.it come è in realtà.


Dobbiamo ribadirlo: allo stato attuale NON ci sono date ufficiali per niente di tutto ciò. Questa false notizie si basano su un clima di incertezza e un pizzico di verità, citando ad esempio la riapertura accordata per cartolerie e librerie. Diffidate di notizie che non arrivano dai canali ufficiali dei diretti interessati, e non condividete con superficialità notizie che servono solo a fomentare il malcontento e la rabbia della gente.

AGGIORNAMENTI 25 APRILE

Le lettere inviate al governo dalle associazioni della pesca, le dichiarazioni dei politici e le petizioni attivate negli scorsi giorni (ne abbiamo parlato approfonditamente QUI) hanno creato molto entusiasmo nel popolo dei pescatori dilettanti. È stata invece vera e propria fibrillazione a seguito di alcune ordinanze, emanate o annunciate. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il Caso di Cecina

È stato da più parti riportato il testo di un’ordinanza del Sindaco di Cecina (la 27/2020) la quale: “ritiene opportuno consentire ai cittadini residenti la pratica della pesca sia in fiume che in mare, dalla data del 25 aprile 2020, con finalità esclusivamente solidale, in ogni caso nel rigoroso rispetto delle misure igienico sanitarie e di distanziamento interpersonale, e previa specifica comunicazione all’Unità di Crisi che rilascerà specifico assenso; Dato altresì atto che il quantitativo del pescato dovrà essere interamente devoluto, con cadenza giornaliera, alla rete del centro di raccolta alimentare di Cecina”.

Come si può leggere in calce al documento, questa ordinanza avrebbe valore fino al 3 maggio, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni varate con l’ormai noto strimento del DPCM.

L’Annuncio della Regione Liguria

In una conferenza stampa che annunciava il contenuto della prossima ordinza regionale, il governatore Giovanni Toti ha anticipato che da lunedì 27 aprile verrà autorizzata la pesca sportiva, anche se limitatamente ai corsi fluviali e le barre focive degli stessi.

Il governatore ha tenuto ha precisare che si trattava di anticipazioni a grandi linee, perchè è in pieno svolgimento la redazione del provvedimento, di concerto con vari attori istituzionali. Si attende quindi di leggere il testo ufficiale per capire cosa effettivamente verrà autorizzato e cosa no.

Sulla Legittimità delle Ordinanze Locali

Sono in tanti ad essersi interrogati su quale sia l’effettiva legittimità delle ordinanze locali, sia regionali che comunali, che spesso sembrano contraddire le disposizioni emanate mediante il DPCM. La domanda è più che legittima ma la risposta è piuttosto complessa.

Fin dall’inizio dell’emergenza, in virtù di quanto concesso dalla legge 833/1978, articolo 32, comma 3, gli enti locali si sono avvalsi del potere di “emettere ordinanze urgenti per tutelare igiene e sanità pubblica in caso di necessità.”

Tuttavia, il DL 19/2020 del 25 marzo, ha provveduto a disciplinare questa facoltà specificando che i DPCM sono prevalenti ma (art.3 comma 1) “le regioni [OMISSIS]possono introdurre misure ulteriormente restrittive [OMISSIS] esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.”

Quanto ai sindaci il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che: “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.”

Effetti sulla Pesca Sportiva e Ricreativa

Poichè la pesca ricreativa e sportiva sono state interdette con provvedimenti emanati dall’autorità centrale (ordinanza del Ministero della Salute prima, e DPCM poi), gli enti locali NON hanno nessuna facoltà di permetterla, almeno fino a quando gli effetti del vigente decreto del presidente del consiglio dei ministri non saranno rivisti da quello atteso per il 4 maggio.

Un’ordinanza illegittima di un governatore o di un sindaco (che non richiede l’approvazione di alcuna assemblea) può essere impugnata davanti al TAR, ma fino a quando è vigente, si può essere causa di anomalie durante eventuali controlli. Un’ordinanza sindacale (come nel caso di Cecina) vincola certamente il corpo dei Vigili Urbani, ma non la Polizia o i Carabinieri che dipendono dai ministeri (Interno e Difesa) e quindi dall’autorità centrale. Nel caso dei sindaci poi, essi (nello svolgimento delle funzioni di ufficiali di governo) sono gerarchicamente sottoposti al potere prefettizio, per cui il Prefetto ha il potere di annullare d’ufficio gli atti adottati dal sindaco che risultino essere illegittimi.

Di sicuro però, un eventuale contrasto tra autorità è certamente un buon motivo, in sede di ricorso, per vedersi annullare un eventuale verbale.

Ancora Fake News

Chiudiamo questo aggiornamento con una buona notizia. Il presunto documento della Questura di Roma, che vietava il diporto e la pesca sportiva fino all’11 giugno, si è rivelato un falso, come chiarito proprio dalla Questura stessa sui social.


Per una volta si è anche riusciti a scoprire il buontempone: una guardia giurata che è stata denunciata per pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche, e rischia anche un pesante provvedimento disciplinare.

AGGIORNAMENTI 26 APRILE

In serata è stata pubblicata l’ordinanza 22/2020 emanata dalla Regione Liguria, che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 27 aprile, e che al punto 5 prescrive che:

“È consentito svolgere le seguenti attività motorie all’aria aperta: pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo banchine, moli e pennelli), dalle 6:00 alle 22:00 nell’ambito del Comune di residenza (o abituale domicilio), esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.”

Come si può leggere la pesca è permessa ma fortemente limitata, in particolare niente pesca subacquea, da natante o sulla spiaggia. Le disposizioni regionali scadranno alla mezzanotte del 3 maggio prossimo.

Conflitto d’Autorità

Ieri ci domandavamo, come può una regione pensare di autorizzare la pesca ricreativa, rischiando di incorrere in un atto illegittimo poichè in contrasto con le prescrizioni introdotte dal governo centrale?! A leggere l’ordinanza, il nodo è nella definizione di pesca che ne dà la Regione.

La pesca sportiva o ricreativa, almeno a giudicare dai verbali elevati un po’ in tutta Italia, NON rientra nel novero delle attività motorie all’aria aperta (come invece è stata considerata in Liguria), ed era una questione che era già stata affrontata all’indomani del varo del DPCM del 9 marzo. La pesca è considerata un’attività ricreazionale e, come tale, tutt’ora vietata da apposita ordinanza del Ministero della Salute, ribadita dal decreto legge 25 marzo n.19 e seguenti, che imponeva che: “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto”.

A complicare i contrasti, sembra che alcuni presidenti di provincia e alcuni sindaci, siano intenzionati ad emanare apposite ordinanze con le quali tornare a vietare la pesca nei loro territori di competenza.


Dobbiamo quindi ritenere che la pesca sportiva e ricreativa potrà nuovamente essere autorizzata SOLO da un futuro DPCM. Qualsiasi fuga in avanti delle Regioni, rischierà di essere un atto illegittimo che, come abbiamo già detto, non significa nullo a prescindere, ma che potrebbe creare una difformità di vedute tra corpi di polizia e quindi rogne per il cittadino.

Brutte Notizie per il 4 maggio

In serata, dopo il discorso di anticipazione del presidente Conte, è circolata anche la bozza del DPCM che entrerà in vigore il 4 maggio prossimo. Atteso che si tratta appunto di un documento suscettibile di modifiche, non possiamo non notare come nella prossima “fase 2”, venga ribadito (art. 1 lettera f) che: “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto”.

Teoricamente quindi, gli unici a poter tornare a pescare in mare sarebbero: “gli atleti professionisti o non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Bisognerà tuttavia aspettare che il testo raggiunga la sua forma definitiva e venga pubblicato prima di fare una valutazione definitiva.

Per un’analisi più approfondita della situazione in vista del 4 maggio, invitiamo a leggere QUESTO ARTICOLO.

AGGIORNAMENTI 27 APRILE

Con l’ordinanza n. 43 del 27 aprile 2020, valida dal 27 aprile al 3 maggio, la regione Veneto ha stabilito che:

1 – È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;

Con il comunicato 630 del giorno successivo, l’assessore all’agricoltura e alla pesca, Giuseppe Pan ha chiarito che:

I pescatori amatoriali possono utilizzare canne, esche e lenza. Ma fino a domenica 3 maggio (compreso) non possono uscire dal territorio comunale di residenza o soggiorno –spiega Pan – L’ordinanza n. 43 firmata ieri dal presidente Zaia interpreta e fa chiarezza del combinato disposto dei due DPCM del  10 e del 26 aprile: il primo consente sino al 3 maggio di svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, il secondo autorizza passeggiate, jogging, attività motorie e allenamenti sportivi individuali senza più limiti di distanza dalla propria casa a partire dal 4 maggio. Pertanto l’attività di pesca sportiva individuale deve considerarsi inclusa nell’attività sportiva e motoria ammesse dai DPCM. L’ordinanza regionale chiarisce che tali attività sono consentite nel raggio territoriale del proprio comune”.

“Ovviamente – sottolinea Pan – va rispettato il distanziamento sociale e vanno utilizzati i dispostivi di protezione, cioè mascherina e guanti. Si può pescare lungo fiumi, torrenti e laghi, ma non sono ammesse gare, competizioni, trofei e qualsiasi altra occasione di assembramento. E sino al 3 maggio i pescatori potranno esercitare la loro passione sportiva nell’ambito del proprio comune, anche utilizzando un mezzo di spostamento per raggiungere il luogo di pesca. Ma per andare a pesca in altri comuni del Veneto bisognerà aspettare la settimana prossima”

AGGIORNAMENTI 28 APRILE

Sull’onda di quanto già fatto dalla Liguria, anche la Regione Puglia ha scelto di autorizzare la pesca nell’ordinanza n. 214 pubblicata nel pomeriggio, e avente efficacia (relativamente alla pesca) immediata e fino al 17 maggio.

Art.3

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo  svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

1- limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
2- svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
3- con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
4- nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

Nuove Ordinanze, Vecchi Dubbi

Atteso che ormai è una vera e propria guerra a colpi di ordinanze con le quali le Regioni rivendicano il diritto di affrancarsi da alcune prescrizioni governative, ritenute evidentemente eccessive, anche questa lascia qualche perplessità.

Non è chiaro come si possano autorizzare, in conformità con quanto prescritto dal DPCM vigente, gli spostamenti a fini di pesca che non ricadono in nessuna delle 4 fattispecie elencate nel decreto (esigenze lavorative, di necessità, di salute e per visita ai congiunti).

Stessa cosa rileva quanto all’autorizzare sia un’attività sportiva che una ricreativa, quando il decreto del governo specifica chiaramente che le attività ricreative sono vietate, mentre sono invece permesse solo quelle sportive.

Del tutto superfluo è poi permettere la pesca solo a coloro che sono in possesso di copia della comunicazione ministeriale (il Censimento o Permesso Gratuito per la Pesca in Mare) che è titolo obbligatorio per l’esercizio fin dal 2011 (appena 9 anni!).

Appare poi contraddittorio, mentre il DPCM raccomanda più volte un distanziamento interpersonale minimo da 1 a 2 metri a seconda del tipo di attività svolta, autorizzare due persone ad uscire in barca, senza introdurre vincoli di appartenenza allo stesso nucleo familiare nè dimensione minima del mezzo nautico.

Insomma sembra che le Regioni abbiano volutamente scelto di abusare del potere di deroga che, se era legittimo quando si trattava di introdurre misure maggiormente restrittive, è fortememte dubbio se usato per contraddire apertamente le prescrizioni del governo centrale.

Non discutiamo che la sostanza del provvedimento possa essere condivisibile e scritta con l’avallo di un’adeguata consulenza medico/scientifica, ma i rapporti tra istituzioni dello Stato sono regolate anche e soprattutto da gerarchie che stanno sistematicamente venendo scavalcate.

AGGIORNAMENTI 29 APRILE

Nella tarda serata arriva l’ordinanza n° 45 della Regione Toscana, che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio, ma stavolta si tratta di un documento che inverte la tendenza vista fino a questo momento in fatto di interventi dei governatori.


Il governatore Rossi ha scelto una linea molto prudente, sfruttando il potere di deroga per introdurre delle ulteriori restrizioni rispetto a quanto contenuto sul DPCM che entrerà in vigore dal 4 maggio, stabilendo che:

“È consentito svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta nell’ambito del comune di residenza in modo individuale o da parte di genitori e figli minori, o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;”

Nessun riferimento alle attività sportive, di fatto consentite SOLO le camminate e l’utilizzo della bicicletta, per giunta solo nel comune di residenza e nessun apertura nè per il jogging nè per tutte le altre attività che non si svolgano mediante l’utilizzo di una bici.

Neanche a dirlo, l’ordinanza ha scatenanto il malumore tra le vaste schiere di pescatori e di sportivi (e di sportivi in generale) che confidavano che anche il governatore toscano scegliesse la linea della ribellione al governo centrale, anche se era piuttosto improbabile conoscendo la sua appertenenza politica. In sintesi, in Toscana niente pesca presumibilmente almeno fino al 18 di maggio, quando si prevede un nuovo DPCM con un ulteriore livello di allentamento delle restrizioni.

PRECISAZIONE al 2 MAGGIO – Chiarito che il DPCM autorizza le attività sportive, e anche gli spostamenti (sia con mezzi pubblici che privati) per il loro svolgimento. L’ordinanza della Toscana non può più essere letta come totalmente restrittiva. Per esserlo dovrebbe essere aggiornata mentre, se rimanesse così, il DPCM sarebbe prevalente e quindi la pesca sarebbe da considerare permessa. SI attendono comunque sviluppi.

AGGIORNAMENTO AL 3 MAGGIO – È stata emanata l’ordinanza n.50 che al punto 4 prevede:

4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;

AGGIORNAMENTI 30 APRILE

Entra in vigore oggi l’ordinanza n.37 con la quale anche la Regione Calabria ha deciso di autorizzare anticipatamente tutta una serie di attività. Contrariamente alle ordinanze di Liguria e Puglia (che scadono il 3/4 maggio) però, non è un atto di breve respiro perchè non indica una data di scadenza dei provvedimenti, piuttosto la possibilità che l’ordinanza possa essere aggiornata.

il punto 1 dell’ordinanza stabilisce che:

“1.Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;”

Il fatto che non si parli esplicitamente di pesca, ha generato un discreto dibattito tra i pescatori, il problema è che una risposta univoca (almeno in assenza di un chiarimento esplicito) non esiste. Oltretutto non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate, tutte possono avere un qualche fondamento valido.

Il dato certo è che la pesca, in qualsiasi regolamento nazionale o sovranazionale, non è MAI definita SOLO come sportiva. La pesca è sempre citata come sportiva o ricreativa, senza che però nessun legislatore (qualche tentativo è stato fatto, ma allo stato attuale le distinzioni sembrano essere state accantonate), tantomento le associazioni di categoria, si siano preoccupate di identificare lo spartiacque tra le due dimensioni.

A titolo precauzionale, è consigliabile contattare gli uffici di controllo locali per conoscere quale sia la loro interpretazione della dimensione sportiva della pesca. Solo per citare due interpretazioni differenti (ma entrambe fondate): potrebbero sostenere che la pesca è sportiva perchè disciplina riconosciuta dal CONI, ma potrebbero anche considerare “sportiva” solo quella esercitata da soggetti tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta, che in Italia è solo FIPSAS.

In serata è stata pubblicata l’ordinanza n. 142 con la quale anche la Regione Marche ha deciso di allargare le maglie del DPCM nazionale. In riferimento alla pesca l’articolo 3, riprendendo l’impianto normativo già proposto dalla Puglia, recita:

È ammesso lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni:

a) limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
b) che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c) con non piu’ di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
d) nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, la presente ordinanza ha efficacia conformemente al calendario piscatorio approvato con DGR n. 1660 del 23/12/2019 e s.m.ei

L’ordinanza firmata dal presidente Luca Ceriscioli, allega anche un interessante documento istruttorio che aiuta a capire meglio la motivazione di certe scelte. In particolare, sul problema della compatibilità degli spostamenti per effettuare attività sportiva (eventualità che non sembrerebbe contemplata nel DPCM) i tecnici della regione scrivono:

“…per quanto riguarda particolari attività sportive “riconosciute”, che per loro caratteristica non sempre possono essere espletate nel comune di residenza e che pertanto necessitano di spostamenti anche fuori del territorio comunale, possano essere svolte senza vincoli di prossimità all’abitazione ne vincoli legati al comune di residenza poiché come è stato evidenziato sopra non compare più tale dizione in nessuna norma del nuovo e recente decreto 26/2020.”

Vale a dire che, essendo decaduto il vincolo di esercitare l’attività sportiva in prossimità dell’abitazione, si deve conseguentemente ritenere che poichè lo spostamento è necessario per lo svolgimento di alcune di queste, esso sia automaticamente consentito. È un po’ come dire che il testo del DPCM era incompleto. Ma sarà davvero così?!

Anche l’ordinanza 50 della Regione Abruzzo si innesta nel solco di quelle che, per la pesca, hanno replicato il modello pugliese. Il punto 4 prevede che:

“4- È consentito lo spostamento all’interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d’acqua e i laghi della regione Abruzzo e la pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM 10 aprile 2020 e di tutte le nonne di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

a. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
b. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
c. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;”

5- Le attività di cui al punto 4 possono essere svolte dalle ore 6:00 alle ore 22:00


Per quanto in Lombardia non ci sia il mare, riportiamo anche il suo orientamento che, almeno fino a questo momento rappresenta un unicum.
Infatti l’ordinanza n. 537 emanata il 30 aprile, che avrà effetto dal 4 maggio, non cità in alcun modo nè la pesca nè le attività motorie o sportive in merito.

Tuttavia l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi ha tenuto a specificare che: Dal 4 maggio la pesca sportiva potrà essere tranquillamente svolta in Lombardia, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle limitazioni espresse nel Dpcm. Dovranno dunque essere garantite le distanze minime di sicurezza e si dovranno evitare assembramenti.”

Si evince quindi che, secondo la Regione Lombardia, sarebbe già il DPCM del 26 aprile ad autorizzare gli spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività sportive e motorie. In questo senso quindi non c’è stata neppure la necessità di emanare un’ordinanza suppostamente illegittima (perchè meno stringente del decreto nazionale). Quanto questa interpretazione sia corretta, speriamo di scoprirlo presto direttamente da fonti governative, a noi qualche dubbio resta.

A dimostrazione del fatto che la questione è piuttosto confusa, si può notare come la precisazione fornita dalla Regione venga completamente smentita in questo video (dal minuto 4:35) dalle autorità deputate al controllo sul territorio.

AGGIORNAMENTI 1 MAGGIO

Entrerà in vigore dal 4 Maggio l’ordinanza n. 74 della Regione Emilia – Romagna. Riguardo la pesca si tratta solo di un’apertura molto timida, infatti l’art. 8 prescrive che:

“8- È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;”

da notare che l’accesso a spiagge e arenili rimane ancora proibito:

“14- Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia;

Come da annunci, anche la Regione Siciliana ha deciso di puntare sulle deroghe e con l’ordinanza n. 18. che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 4 maggio. Molto stringato l’articolo dedicato alla pesca, che recita:

“Art. 8 – (attività sportiva) È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.”

Resta apparentemente non affrontato il nodo sulla legittimità dello spostamento per raggiungere luoghi distanti dal proprio domicilio, per affettuare attività sportiva in generale, e attività di pesca sportiva in particolare. L’ordinanza prende in esame gli spostamenti per la cura degli animali di affezione (art.5), per il trasferimento stagionale dei nuclei familiari nelle seconde case (art.6), ma per lo sport non chiarisce a sufficienza la questione.

ATTENZIONECi segnalano che alcune Capitenerie di Porto siciliane confermano la possibilità di andare a pesca dal 4 maggio, ma soltanto ai tesserati FIPSAS. Questo perchè si considera attività sportiva solo quella svolta da tesserati da federazioni sportive riconosciute, tutti gli altri esercitano attività ricreativa, e quindi vietata.

Con decreto del Direttore generale dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico, la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di autorizzare la pesca, a partire dal 4 maggio ma limitatamente alle sole acque interne.

Non sappiamo se seguirà una qualche ordinanza per autorizzare anche la pesca in mare. L’ordinanza 11 PC è di prossima scadenza (il 3 maggio) e utilizzando la stessa interpretazione restrittiva di cui abbiamo parlato in questo articolo, autorizzava a: svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta“, ovvero attività che non necessitano di spostamenti per essere praticate.

AGGIORNAMENTI 2 MAGGIO

Nella tarda serata di ieri è arrivata l’ordinanza n. 41 della Regione Campania, che avrà una durata dal 4 al 10 maggio. Come era trapelato alcuni giorni prima, non ci sono state grandi aperture da parte del governatore De Luca nei confronti delle attività sportive, pesca in particolare.

L’art. 5 dell’ordinanza infatti recita:

“5. È consentito svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minuti o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie:
– ore 6:30-8:30; – ore 19:
00-22:00
Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.”

Come in tanti si aspettavano, per tornare a pescare in campania ci vorrà ancora del tempo, almeno fino al 10 maggio quando verrà predisposta una nuova ordinanza regionale.

ATTENZIONE alle Ordinanze dei Sindaci, in tutta Italia

In questo ginepraio di ordinanze che continua ogni giorno a diventare più folto, ci corre l’obbligo di segnalare che è necessario fare grande attenzione anche alle ordinanze emanate dai sindaci dei propri comuni di residenza.

Sta capitando infatti che molti primi cittadini, in aperto disaccordo con il governatore della regione, stiano emanando ordinanze sindacali di tenore esattamente contrario a quelle regionali. Può così accadere che attività permesse dalla norma regionale siano invece vietate in uno o più comuni e, al contrario, che attività vietate dalla regione siano in realtà permesse entro i confini comunali. Sta accadendo per tante attività, anche per la pesca.

Nell’ovvia impossibilità di analizzare e pubblicare le ordinanze dei comuni italiani, vi consigliamo di informarvi presso il vostro comune per sapere se esista o meno concordia sull’interpretazione regionale.

Spostamenti per attività sportiva finalmente autorizzati!

Nelle FAQ di chiarimento apparse oggi sul sito della Presidenza de Consiglio è stato fugato il dubbio sugli spostamenti per attività sportiva, che sono autorizzati anche con mezzi pubblici e privati. La nota dice:

“È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Poichè il modello di autocertificazione attuale, non prevede questa eventualità di spostamento, è probabile che ne debba essere emanato uno nuovo o che debbano essere date ulteriori disposizioni su cosa scrivere.

Allo stato attuale quindi, resta solo da chiarire se la pesca sia da considerare SEMPRE attività sportiva o, in caso contrario, quale sia la sua dimensione sportiva.

ATTENZIONEAlla luce dei chiarimenti della presidenza del Consiglio, sospendiamo la pubblicazioni di altre ordinanze regionali. A questo punto infatti, sono di marginale importanza le ordinanze che autorizzano la pesca sportiva (sono un doppione del DPCM in pratica), lo sono invece eventuali ordinanze che la vietino espressamente . Faremo quanto prima, forse già domani sera, un riepilogo generale, sperando soprattutto che venga risolto il dubbio su cosa sia da definire pesca sportiva e cosa pesca ricreativa.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO

Abbiamo deciso di fare un riepilogo generale della situazione, alla vigilia del tanto atteso ritorno in mare, che puoi leggere CLICCANDO QUI. Per forza di cose NON può ancora essere un chiarimento definitivo perchè ci sono ancora dele riserve che devono essere sciolte, speriamo quanto prima.

AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO

A distanza di alcuni giorni sono arrivatoi alcuni chiarimenti, ma la situazione nel complesso rimane molto frammentata e confusa. La possibilità di andare a pescare in molte località d’Italia, è purtroppo soltanto teorica e finisce per infrangersi contro il muro di gomma creato da interpretazioni incomprensibili e ordinanze locali immotivatamente repressive.

Ad ogni modo, sul sito della Presidenza del Consiglio sono apparse due FAQ che ci riguardano. La prima riguarda l’autocertificazione:

“Chi svolge attività sportiva o motoria deve portare con sé un modello di autocertificazione? Non è necessario. L’autocertificazione può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.”

La seconda invece riguarda la legittimità o meno di praticare la pesca sportiva:

“È possibile fare pesca sportiva? È possibile in quanto rientra nell’ambito delle attività sportive individuali, che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti (vedi faq).”

Francamente, di questo secondo chiarimento, nessuno sentiva il bisogno e diciamolo, suona un po’ come chiedere di quale fosse il cavallo bianco di Napoleone! Che la pesca sportiva sia un’attività sportiva era cosa certa anche senza la FAQ governativa. Quello che resta ancora un mistero è cosa sia da definire pesca sportiva in contrapposizione alla pesca ricreativa.

Senza una scelta ufficiale, non si può neppure obiettare alle Capitanerie (alcune, non tutte) che seguitano ad affermare che si può parlare di attività sportiva solo in presenza di un tesseramento con una organizzazione sportiva riconosciuta.

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