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Chi ha l’Obbligo di Usare la Boa Sub?

| 22 Luglio 2019

Ogni anno l’inizio della stagione estiva coincide con degli spiacevoli incidenti che vedono qualcuno essere investito, o rischiare di esserlo, dall’incauto diportista di turno. In questo clima si  riaccende puntuale e invitabile la violenta polemica sul diffuso disinteresse per le distanze di rispetto imposte dal codice della navigazione.

Prendiamo spunto da questi fatti di cronaca, la cui dinamica è spesso piuttosto confusa visto che le agenzie parlano sia di “bagnante” che di “subacqueo”, per affrontare un aspetto poco conosciuto dell’obbligo di segnalazione in mare, ovvero: CHI deve usare il galleggiante con bandiera rossa e diagonale bianca visibile a non meno di 300 metri e DOVE?

Per lungo tempo si è pensato (a torto) che l’obbligo di utilizzo del pallone segnasub gravasse solo ed esclusivamente in capo al pescatore subacqueo. L’assunto poggiava sul fatto che il dpr 1639/68 contiene prescrizioni normative riferite specificamente alla “disciplina della pesca marittima”; e che inoltre l’art. 130 che impone al subacqueo di segnalarsi, ricade nella sezione ancora più specifica della “pesca subacquea”.

Una Confusione Durata Oltre 15 anni!

La battaglia interpretativa è durata dai primi anni ’80, fino al 9 settembre del 1997 quando, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, n° 8780, ha posto fine alla diatriba mettendo nero su bianco che: l’obbligo di segnalazione nei modi e nelle forme indicate dall’art. 130 del dpr 1639/68, e le relative sanzioni amministrative comminate in caso di violazione, si applica NON solo al pescatore subacqueo, MA a chiunque effettui qualsiasi tipo di immersione subacquea, con autorespiratore o in apnea”.

A questo punto è quindi chiaro che l’obbligo di dotarsi di boa sub è un dovere anche per chi pratica immersione ara, per gli apneisti e persino per gli snorkelisti che si dedicano all’esplorazione dei fondali marini in costume ma con maschera, pinne e magari macchina fotografica o action-cam.

E i Nuotatori?

Esiste tuttavia un’altra categoria su cui non si capisce bene se gravi o meno l’obbligo di segnalazione, ed è quella dei nuotatori. Nel loro caso i giudici si sono limitati a consigliare fortemente l’utilizzo dei galleggianti, soprattutto nel nuoto in acque libere, quindi quello che si svolge oltre la fascia riservata alla balneazione.

Tuttavia, negli anni, ci hanno pensato molte ordinanze locali di sicurezza balneare ad imporre, anche ai nuotatori, l’uso della boa segnasub e di una sagola di collegamento, di solito non superiore ai 3 metri.

Chiarito che l’obbligo di utilizzare la boa sub riguarda tutti i subacquei in generale mentre, nel caso dei nuotatori, è necessario che l’obbligo sia contenuto nell’ordinanza locale di sicurezza balneare, c’è un’altra questione che è necessario dirimere.

Dove è Obbligatorio Usare la Boa Sub?

Eccetto la pesca subacquea, che non può essere esercitata a meno di 500 mt di distanza dalle spiagge frequentate da bagnanti, gli altri subacquei hanno l’obbligo di segnalarsi ANCHE se si trovano all’interno della fascia riservata alla balneazione?

La domanda nasce dal fatto che potrebbe sembrare superfluo segnalarsi in una zona riservata alla balneazione e nella quale la navigazione è interdetta. Già il fatto che l’obbligo riguardi il subacqueo, senza distinzione, deve far capire che esso vale ANCHE nella fascia di balneazione; bisogna poi ricordare che in questa fascia è si vietata la navigazione diportistica, ma è permessa quella di tutti i mezzi di soccorso e sorveglianza. E poi basta un pizzico di buon senso per capire che la boa serve a segnalare la presenza di qualcuno che non è visibile dalla superficie, poco importa dove questi si trovi.

RIASSUMENDO

Quindi ricapitolando: TUTTI I subacquei senza distinzione devono sempre segnalarsi con galleggiante e bandiera rossa con diagonale bianca (occhio che il solo galleggiante NON BASTA), anche quando si trovano all’interno della fascia di balneazione. Ai nuotatori invece è sempre fortemente consigliato segnalarsi quando nuotano in acque libere, oltre la fascia di balneazione, ma l’obbligo può essere imposto solo dalla locale ordinanza di sicurezza balneare.

Sanzioni

Chi non utilizza la boa sub o, pur usandola, si trova ad una distanza superiore ai 50 metri, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 1000 euro.

Molto più lieve è invece la sanzione per le imbarcazioni che non rispettano il limite di transito dei 100 metri, poichè il codice della navigazione approvato nel 2018, per il mancato rispetto della distanza dal segnale di subacqueo immerso, prevede (art.53 comma 4) quanto già previsto in passato, ossia che: “chiunque [omissis] non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.“

In poche parole, grazie all’istituto del pagamento in misura ridotta (cioè la cifra più vantaggiosa per il trasgressore tra 1/3 del massimo e 2/3 del minimo previsti), sfrecciare accanto ad una boa sub, e alla testa del suo possessore, comporta un verbale di 459 euro. Attenzione però, se l’infrazione viene commessa alla guida di un natante da diporto (cioè le unità il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ha una lunghezza pari o inferiore a 10 metri) la sanzione viene dimezzata e si scende a 229,50 euro.

L’unica novità, per questa fattispecie, (art. 53, comma 9 lettera b), è la sanzione accessoria della confisca della patente da 1 a 3 mesi, qualora il trasgressore ne sia in possesso; fermo restando la quasi impossibilità di accertare la flagranza.

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