Aumentano le sanzioni per la vendita abusiva del pescato degli sportivi
Il Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 intitolato Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2008 n° 84 ha cambiato l’entità delle sanzioni previste per la violazione dei regolamenti sulla pesca sportiva marittima, ivi inclusa la pesca in apnea. L’articolo 8 di tale decreto legge, infatti, ha così modificato l’articolo 26 comma 3 della L. 963/65: “E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l’esercizio della pesca sportiva e subacquea”. Questa norma, pur raddoppiando il minimo edittale, diminuisce la somma dovuta nel caso usuale di pagamento in misura ridotta, che secondo l’articolo 16 della L. 689/91 è “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale […]”: nonostante l’aumento del minimo edittale, quindi, la somma che in concreto si dovrà pagare in caso di verbale non contestato è di 1000 euro e non più 1032 (somma che invece derivava dalla precedente sanzione da 516 a 3098 euro). Chiaramente, in caso di contestazione con scritti difensivi, non sarà più possibile ottenere una riduzione dell’importo, in quanto attualmente il minimo edittale coincide con la somma dovuta per il pagamento in misura ridotta.
Il comma 4 del nuovo articolo 26 L 963/65 prevede invece il raddoppio della sanzione prevista per chi vende abusivamente il pescato: “E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo”. Il pagamento in misura ridotta, in questo caso, è di 2000 euro: un inasprimento decisamente opportuno, che giustamente colpisce non solo il “finto sportivo” ma anche chi smercia il prodotto della sua pesca, rendendosi complice dell’illecito.
Infine, il comma 5 del nuovo articolo 26 aumenta le sanzioni per la cessione o l’affidamento di un fucile subacqueo a minori di anni 16: “E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso”. In questo caso il pagamento in misura ridotta passa da 516 a 667 euro.
Come ogni decreto legge, anche questo DL dovrà essere convertito in legge dalle camere entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (9 aprile); in caso di mancata conversione decadrà con effetto retroattivo.
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