Assoluzione Dirigenza FIPSAS: Motivazioni, Luci e Ombre Della Sentenza
Dopo che il Tribunale Federale FIPSAS ha decretato il non luogo a procedere nei confronti del presidente Ugo Matteoli e dei componenti del Consiglio Federale, c’era grande attesa per leggere le motivazioni di una sentenza che, in sintesi, aveva stabilito che, nella decisione di cessare definitivamente tutte le attività federali legate alla pesca in apnea in acque interne, non fosse ravvisabile alcuna violazione delle regole statutarie.
Le motivazioni dei giudici, lungi dall’essere una pietra tombale sulla questione, meritano di essere lette con attenzione, perché offrono degli importanti spunti di riflessione e gettano luce sui alcuni aspetti che fino ad oggi erano rimasti piuttosto in ombra.
La Forma Innanzitutto!
La questione poteva essere affrontata da un punto di vista formale e da uno sostanziale. Il collegio giudicante ha deciso, prudentemente, di basare la sua decisione solo ed esclusivamente sul primo aspetto.
I giudici scrivono che: “la qualificazione della cessazione dell’attività come definitiva non possa costituire di per sé sola alcuna violazione delle norme federali.
Il provvedimento del 9 ottobre 2018 ha di fatto influito sulla sola Circolare Normativa, senza determinare alcuna modifica delle altre superiori disposizioni federali, in quanto proprio gli articoli invocati dalla Procura consentono di poter inquadrare il comportamento adottato dal Consiglio Federale come pienamente legittimo, atteso che il Consiglio Federale è responsabile dell’approvazione dei regolamenti federali, deve curarne le eventuali modifiche e deve approvare i programmi delle attività dei settori.”
Tradotto: poiché l’intervento del presidente e dei consiglieri si è limitato ad agire solo ed esclusivamente sulla Circolare Normativa (non approvando il programma della disciplina ed eliminando la regolamentazione in essere fino a quel momento), che è di loro esclusiva competenza, non si può affermare che gli imputati abbiano agito in modo diverso da quanto lo statuto federale gli consente.
Anche limitandosi al solo piano formale, si potrebbe obiettare che appare piuttosto forzato assimilare il concetto di “cancellazione” ad una semplice “modifica”. Ma qualora fosse accettabile, rimane comunque da chiedersi se la completa estromissione di una disciplina federale dalla Circolare Normativa (peraltro definitivamente, mentre la circolare ha una validità normativa di 1 anno), sia da considerarsi una questione di ordinaria o straordinaria amministrazione.
E la Sostanza?
Ammesso e non concesso che formalmente ci sia poco da eccepire su quanto scrivono i giudici, la questione sostanziale rimane inevasa, ed è questa che rappresenta, e ha sempre rappresentato, l’autentica materia del contendere.
Affermare che un provvedimento di cessazione definitiva delle attività legate ad una disciplina sia un atto riconducibile ad una semplice “modifica” della Circolare Normativa, significa, di riflesso, riconoscere che il presidente della FIPSAS e il Consiglio Federale hanno potere di vita e di morte sull’esistenza delle discipline federali, e senza che questo debba in alcun modo riguardare l’organo rappresentativo per eccellenza: l’Assemblea Generale.
Un Esempio Estremo
Poniamo il caso che, un domani, il presidente decida che tutte le discipline debbano esser convertite al catch & release, e che tutte quelle che non sono compatibili (vale a dire quasi tutte!) debbano essere cancellate definitivamente.
Formalmente è qualcosa che si può ottenere con lo stesso identico iter seguito per la pesca subacquea in acque interne: si fa una delibera e (se questa non viene impugnata o se l’impugnazione viene respinta) nella successiva circolare normativa si cancella del tutto la precedente regolamentazione.
Anche in questo caso si agirebbe solo sulla Circolare Normativa ma, dal punto di vista sostanziale, sarebbe davvero possibile affermare che una simile decisione non travalichi le competenze assegnate al presidente e ai consiglieri? Una conversione così impattante, sarebbe davvero questione che non interessa in alcun modo il parlamento della Federazione? E potrebbe definirsi materia di ordinaria amministrazione?
Un Capolavoro di Equilibrismo
A ben guardare questa sentenza è un vero capolavoro di equilibrismo, una consistente e avveduta rivisitazione della poco credibile linea difensiva federale (secondo cui si trattava di una sospensione e non di una chiusura totale), che però appare abbastanza convincente solo fino a quando si resta sullo sterile piano della formalità burocratica, mentre quando la si confronta con la sostanza della questione, mostra quanto le sue fondamenta siano pericolanti.
A questo punto sembra anche chiaro che, difficilmente sarà un altro grado della giustizia sportiva federale a metterne in luce le incongruenze e le “bislacche” conseguenze.
Un’Astensione che Ha Deluso
Fino ad oggi si sapeva che i consiglieri della Pesca in Apnea, Carlo Allegrini e Laura Giacomini, si erano astenuti al momento della votazione, in ossequio al principio secondo cui i soggetti direttamente interessati dal provvedimento non partecipano alla votazione.
Ancora una volta una prassi più ricca di apparenza che non di implicazioni concrete sull’esito della votazione. L’astensione, soprattutto del presidente del settore, non era stata presa affatto bene, aveva anzi deluso tanti tesserati che invece si sarebbero aspettati un chiaro e trasparente voto negativo.
Poco importa oggi cosa avrebbe dovuto fare il presidente, e se sia stato giusto o no astenersi quel giorno. Importa invece sottolineare che tutte le votazioni sono sempre precedute da una discussione nella quale, a prescindere dal come poi si esprimerà il proprio voto, si manifesta la propria condivisione o meno della proposta in votazione.
Un Silenzio Colpevole
Ed è il Tribunale FIPSAS a certificare che: “nessuna questione è stata al riguardo mai sollevata dagli stessi consiglieri di settore di pesca in apnea all’interno del Consiglio, a dimostrazione del fatto che la portata del provvedimento non è mai stata considerata limitativa o pregiudizievole per il settore di riferimento.”
Queste righe pesano come un macigno sul presidente Allegrini, perché descrivono, senza alcun dubbio, la sua astensione come una passiva accettazione e condivisione della delibera stessa. Che il presidente Matteoli e i consiglieri degli altri settori potessero considerare quella delibera come non “limitativa o pregiudizievole” è del tutto inverosimile, che possano aver fatto altrettanto il presidente e la consigliera del settore di riferimento, è invece al contempo assurdo e preoccupante.
Fonti federali qualificate aggiungono poi che, da documenti del consiglio federale dello scorso settembre, emerge una esplicita condivisione delle motivazioni alla base della cessazione definitiva della pia in acque interne, tanto da parte del presidente Allegrini quanto della consigliera Giacomini. I quali tennero a sottolineare che la mancanza di assenso a quella votazione era da riferire unicamente alla tempistica che, a giudizio dei due, sarebbe dovuta essere meno rapida.
Una Vendetta di Matteoli?
Molti leggono, in quelle righe della sentenza, una piccola vendetta di Matteoli nei confronti di Allegrini che, non essendo stato chiamato in causa dal deferimento, poteva apparire una vittima del provvedimento, tanto quanto i tesserati del settore.
Matteoli considera il presidente delle attività subacquee, quantomeno responsabile di non essere riuscito a tenere a bada i lacustri e a impedire loro di trascinare lui e tutta la dirigenza in giudizio. È indubbio, infatti, che fino a quando l’interlocutore di Matteoli è stato il responsabile nazionale della pesca in apnea Roberto Palazzo, non si è visto niente più che un sonoro abbaiare, che non ha prodotto nulla, se non lasciare scadere i termini legali di impugnazione della delibera incriminata.
Lo scontro si è invece drammaticamente inasprito durante la riunione federale all’Eudi-Show, quando Allegrini arrivò a dire, a brutto muso, ai lacustri: “…se alla fine non sta bene, uno se ne va! Se non vi sta bene, è così!”. Successivamente, con l’estromissione (stavolta non formale ma sostanziale, mediante ritiro delle deleghe) di Roberto Palazzo da tutti gli incarichi federali, e dopo aver lasciato cadere nel vuoto diversi tentativi di interlocuzione avviati dalle ASD, si è giunti alla richiesta di deferimento di tutta la dirigenza.
E Adesso?
Per capire quali potranno essere i prossimi passi, abbiamo interpellato l’avvocato Luca Ponzoni, che ha patrocinato le ASD ricorrenti.
Avvocato, come valuta questa sentenza?
“L’ho letta e riletta e non ho capito in forza di quale potere, secondo il Tribunale, il Consiglio Federale abbia potuto assumere la delibera di cessazione definitiva dell’attività agonistica che era il cuore del problema.
Mi sarei aspettato tra l’altro di trovare una parola almeno sulla radicale inconsistenza sia delle premesse della Delibera (il bracconaggio eccetera) sia della palese iniquità dell’eliminazione arbitraria di una disciplina che non ha alcuna differenza sostanziale con molte altre promosse dalla Federazione. Ho inteso il silenzio come mancanza di argomenti.“
Quali saranno i prossimi passi? Ha ragione chi ritiene che un eventuale ricorso alla Corte D’Appello Federale sarebbe solo tempo perso e che il giudizio di altri giudici nominati* dal presidente e dal Consiglio Federale, non sovvertirebbe il verdetto di primo grado?
Le ASD sono determinate ad andare fino in fondo ed io con loro. Ho già preparato il reclamo. Ho fiducia che la giustizia possa trovare il modo di rimediare ad una situazione paradossale. I passi vanno fatti uno alla volta.
*ndr – Gli organi di giustizia sportiva, non solo nella FIPSAS ma in tutte le federazioni del CONI, vengono selezionati a partire da un bando pubblico nel quale si richiede ai soggetti in possesso dei requisiti (generalmente avvocati con esperienza nel diritto sportivo) di manifestare interesse ad un incarico.
Successivamente viene elaborata una lista di idonei, lista che spesso si specifica non essere comparativa (quindi non è una graduatoria). Da questa lista il presidente seleziona i nominativi e li propone al Consiglio Federale, che ne ratifica la scelta. Per via di questa medotologia, varie voci sollevano il dubbio che collegi giudicanti nominati dai vertici federali non siano poi così idonei a giudicarli.
Il Nostro Commento
A prescindere dagli sviluppi, questa storia sembra avere tutte le carte in regola per conquistare un posto tra le peggiori pagine della storia della FIPSAS. Al di là di quelli che, a nostro modo di vedere, richiamano un po’ troppo degli equilibrismi legali, questa vicenda somiglia pericolosamente ad un’eclatante dimostrazione di mancanza di giudizio e senso della rappresentatività.
Abbiamo l’impressione che gli agonisti della pesca sub in acque interne siano stati letteralmente sacrificati perché non più funzionali ai progetti federali e, soprattutto, perché considerati insignificanti sia numericamente che politicamente. Valutazione che si è incontestabilmente rivelata errata, e le cui conseguenze potrebbero dare parecchio filo da torcere ad una dirigenza che sembra essersi cacciata in un bel ginepraio, con una prova di capacità politica tutt’altro che rassicurante per i tesserati.
A ben guardare, la pesca in apnea agonistica (tutta) ha una grande colpa: quella di non sottomettersi all’ipocrisia federale, continuando a mostrare i carnieri di gara. Riteniamo che possa farlo a testa alta per varie ragioni, incluso un abbondante decennio di rilevazioni che ha certificato un prelievo medio inferiore al limite giornaliero dei 5 kg imposto alla pesca sportiva, e una taglia media del pescato ben al di sopra dei limiti di legge – e spesso, aggiungiamo, anche di quelli etici.
In una federazione che conta molte discipline di pesca, centinaia di gare all’anno sia in mare che in acque interne, ma che sistematicamente nasconde il frutto delle proprie attività sportive nella propria comunicazione – basta scorrere le notizie sul sito FIPSAS per rendersi conto che le foto non mostrano pesci nemmeno in occasione di vittorie di ottimo rilievo sportivo – non vergognarsi di quello che si fa, nel rispetto delle regole federali, potrebbe certamente costituire motivo di biasimo.
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