Area Marina Protetta: i Divieti se NON ci sono le Boe di Segnalazione
È convizione diffusa, alimentata perfino da soggetti istituzionali, che la presenza delle boe di delimitazione della zonazione di una Area Marina Protetta, sia un elemento senza il quale tutta la regolamentazione della riserva non possa essere applicata. Da questo assunto discenderebbe che, in una AMP in cui le boe non siano ancora state installate, o siano momentaneamente assenti per manutenzione o cause di forza maggiore, obblighi e divieti siano temporaneamente sospesi.
Come già detto però, si tratta appunto di una convinzione e le cose NON stanno affatto così, anche se l’argomento presenta più di quache contraddizione.
Cosa Dicono i Decreti Istitutivi
Il primo tassello di questo complicato puzzle normativo non può che essere quanto previsto dal decreto istitutivo dell’AMP. Per quanto ogni realtà sia un caso a se, la parte sul segnalamento è standard e prevede che: “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all’attivazione delle procedure per l’acquisto e l’installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell’area marina protetta e della sua zonazione prevista dal regolamento…”
Come si può notare, il decreto parla genericamente di segnalamenti marittimi, non specifica se sia necessaria una boa per ogni vertice del poligono di zonazione, nè se sia necessario delimitarli tutti (A, B e C).
Cosa Succede nella Prassi
Per trovare una risposta a questa legittima perplessità, è sufficiente constatare quale sia la prassi vigente, confermata dai capitolati dei bandi di fornitura che si limitano a richiedere quanto necessario per segnalare solo le zone A di massima tutela.
Questa scelta ha anche una comprensibile motivazione economica, basti pensare che la fornitura di 4 boe si aggira intorno a 100 mila euro di spesa.
Naturalmente non parliamo di semplici galleggianti, ma di segnalamenti piuttosto strutturati, voluminosi, dotati di apparato luminoso, che oltretutto necessitano di periodica manutenzione e, non di rado, di sostituzione quando la mareggiata del secolo le sradica, spiaggiandole o sfracellandole sugli scogli.
Capite bene che se un’area marina protetta dovesse, come prima spesa, impegnare 300 mila euro per i soli segnalamenti marittimi (ipotizzando una divisione in 3 zone, di soli 4 vertici ognuna), quando il contributo istitutivo si aggira intorno ai 500 mila euro, il gioco rischia di non valere la candela.
I Divieti Valgono anche SENZA le Boe?
Qui il discorso si è recentemente complicato perchè ha visto un soggetto istituzionale, nella fattispecie il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ignorare cosa i giudici abbiano stabilito negli anni in materia. L’intervento dei togati si è più volte reso necessario perchè, sulla validità o meno dei divieti in assenza di segnalamenti, i decreti istitutivi semplicemente non riportano nulla.
Peraltro, i decreti istutivi indicano solo un termine (60 gg) entro il quale devono essere AVVIATE le procedure per l’acquisto e l’ìnstallazione delle boe, senza tuttavia occuparsi di stabilirne anche uno ragionevole entro il quale debbano concludersi.
La Nota del Ministero dell’Ambiente
A settembre del 2018, il ministero ha sostanzialmente autorizzato l’ente gestore della neonata AMP Capo Testa – Punta Falcone, a sospendere l’applicatività delle limitazioni di cui al decreto istitutivo con la motivazione che:
“tenuto conto della consolidata giurisprudenza sulla inefficace applicabilità dei divieti vigenti nelle aree protette in mancanza di chiari segnalamenti di identificazione del perimetro e delle diverse zone di tutela, e dunque della conseguente impossibilità da parte del soggetto gestore di provvedere al rilascio delle autorizzazioni sopra richiamate si valuta di impartire le direttive necessarie al più rapido avvio delle procedure di acquisto e installazione dei segnalamenti marittimi. Ciò risulta propedeutico e necessario ai fini dell’applicazione del regime di divieti e delle connesse deroghe.”
La “Consolidata” Giurisprudenza
È più che normale che un cittadino si ritenga soddisfatto da una nota ufficiale del ministero, d’altronde, possono mai i funzionari ministeriali non conoscere la legge?! Eh, purtroppo pare proprio di si…
La questione è stata già più volte portata all’attenzione della Corte di Cassazione secondo cui: “Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area non è scusabile.”
E la questione non finisce qui perchè, negli anni, gli ermellini hanno esteso questo approccio intransigente anche alla disciplina della navigazione, per la quale invece, in un primo momento, si erano orientati verso la: “necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette”.
È da notare poi che, il principio secondo cui un’area protetta (genericamente intesa) non debba necessariamente essere indicata in loco, riguarda anche la disciplina dei parchi nazionali, e di tutte le possibili aree di protezione naturale previste nel nostro ordinamento.
Figli, Figliastri e Poteri Indebiti
Ammesso che la nota del ministero esprima un principio, diciamo di buon senso, per quanto del tutto irrilevante davanti al parere di un giudice, ci si aspetterebbe che sia un approccio generale. E invece no, perchè poi le cronache raccontano di come, nello stesso periodo di transizione, nell’AMP di Capo Milazzo (istituita quasi in contemporanea a quella sarda) le multe siano letteralmente fioccate.
A voler essere pignoli poi, non è proprio possibile che una semplice nota ministeriale, quindi nemmeno una circolare, che pure varie sentenze hanno stabilito non essere considerabile “fonte del diritto”, possa sospendere gli effetti di un decreto, ossia di un atto avente forza di legge.
Aggiungiamo inoltre che, dopo il decreto istitutivo, viene pubblicato quello di “Approvazione del regolamento di disciplina dell’area marina protetta”, una sorta di regolamento provvisorio in attesa di quello proposto dall’ente gestore. In questo secondo decreto, che riporta anche la data dalla quale ufficialmente sono vigenti le limitazioni della riserva, è contenuta la seguente specifica: “Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all’articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell’ente gestore.“
Una Situazione Paradossale
Si genera così una situazione assurda in cui:
1- la giurisprudenza consolidata afferma (da più di 30 anni!) che le riserve, anche marine, sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare
2- un decreto del Ministero (quindi una legge dello Stato) afferma che fino a quando non viene approvato il regolamento dell’ente gestore, tutte le attività che necessitano della sua autorizzazione sono vietate
3- il ministero smentisce se stesso, e contraddice la magistratura, affermando che senza le boe le limitazioni della riserva non possono essere applicate.
4- Questo smentirsi però si verifica solo nell’AMP di Capo Testa – Punta Falcone, e non in quella di Capo Milazzo.
L’unico dato positivo è che le autorità sembrano attenersi di buon grado alle raccomandazioni del ministero. Per cui, nelle AMP in cui dovesse essere inviata una nota simile a quella inviata al comune di Santa Teresa Gallura, dovrebbe essere possibile continuare a pescare e navigare, come se la riserva non esistesse, senza rischiare nessun verbale, e nonostante questa “concessione” sia del tutto infondata a livello giuridico.
In caso contrario invece, i divieti sono perfettamente validi, così come non cessano di essere in vigore neppure in caso di mancanza temporanea dei segnalamenti.
Illegittimo, ma Non Privo di Logica
Nel caso dell’AMP sarda, il decreto di “Approvazione del regolamento di disciplina dell’area marina protetta” è stato emanato il 5 settembre 2018, ed entrava ufficialmente in vigore il 20 settembre 2018.
La determinazione a contrarre n. 14/2039, con la quale l’amministrazione comunale ha dato avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura con installazione dei segnalamenti marittimi di perimetrazione della Zona “A” è invece del 11 ottobre 2019.
Le precedure per l’acquisto delle boe sono quindi state avviate con oltre 10 mesi di ritardo rispetto a quanto prescriveva il decreto istitutivo, e del regolamento dell’ente gestore non c’è stata la minima traccia ben oltre la scadenza del termine dei 180gg previsti dal decreto di approvazione del regolamento, che è arrivata solo nell’estate del 2020.
Se si fossero rispettate le leggi, l’Area Marina Protetta di Capo Testa, sarebbe stata quasi completamente non fruibile dalla sua comunità e dai turisti, per diversi anni, e bisognava quindi tamponare in qualche modo per evitare scoccianti contestazioni.
La Leggenda della Decadenza del Decreto Istitutivo
Dobbiamo purtroppo sfatare anche la leggenda secondo cui il mancato rispetto dei termini indicati nel decreto, o peggio, di alcuni obblighi, possa portare ad una decadenza del decreto istitutivo dell’AMP, e quindi a far ritornare libero il tratto di mare interessato.
Dal punto di vista contrattuale, un’area marina protetta è una proprietà dello Stato Italiano che, tramite il Ministero dell’ Ambiente (che esercita il ruolo di supervisore) viene data in gestione ad un soggetto che, solitamente, è un’amministrazione comunale. È chiaro quindi che, in caso di eventuale inadempienza, l’unico a poterne fare le spese è il soggetto gestore (che potrebbe essere sostituito o commissariato) e non certo quello che concede in gestione la riserva e che, fino a quel momento, ci ha “investito” già molti soldi (della collettività).
Il decreto istitutivo, peraltro, sancisce chiaramente che: “Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell’art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto del termine per la predisposizione di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta di cui all’art. 8; c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
Tuttavia il mancato rispetto di questi obblighi, pur definiti “essenziali”, non sembra essere sufficiente affinché il Ministero possa disporre la revoca della gestione.
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