Home » News » News Normative » AMP Isola d’Elba, comunicato stampa dell’Ente Parco Arcipelago Toscano

AMP Isola d’Elba, comunicato stampa dell’Ente Parco Arcipelago Toscano

COMUNICATO STAMPA 30 Luglio 2003 – Cresce il consenso dei Comuni dell’Arcipelago Toscano sull’Istituzione dell’Area Marina Protetta Isole di Toscana. Il Sindaco di Porto Azzurro Maurizio Papi ha, infatti, espresso una disponibilità di massima al Commissario dell’Ente Parco per l’istituzione dell’Area Marina Protetta anche nelle acque prospicienti il Suo Comune.
Salgono così a 6 i Comuni dell’Isola d’Elba che hanno detto sì all’Area Marina Protetta. Si tratta dei Comuni di Capoliveri, Capraia, Marciana Marina, Portoferraio, Porto Azzurro, Rio nell’Elba e Rio Marina. Restano, per il momento, fuori le Amministrazioni Comunali di Campo nell’Elba e Marciana.
‘Credo che Porto Azzurro ‘ ha detto il Commissario del Parco Ruggero Barbetti ‘ abbia fatto bene a riflettere e ad offrire un parere positivo. L’Area Marina Protetta è un’opportunità sulla quale dobbiamo investire e crescere tutti assieme.’
Il Commissario Barbetti ha, poi, evidenziato la necessità di chiarire che l’Area Marina Protetta si divide in tre zone: dall’area di riserva integrale al mare per tutti.
Le aree marine protette sono costituite da ambienti dati dalle acque, dai fondali, dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche , fisiche, biochimiche. Particolare attenzione è dedicata alla flora e alla fauna acquatica e terrestre e all’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed educativa dei parchi blu. La zona A è quella meno estesa nell’Area Marina Protetta, mentre la zona C è quella più ampia.

La zona A, di protezione integrale, è l’area caratterizzata dal maggior grado di protezione, dove più intenso è lo sforzo di non modificare l’habitat marino con la presenza umana. Qui l’accesso è possibile, solo se autorizzato, esclusivamente per attività scientifiche o didattiche.

Nella zona B sono indicativamente consentiti:

a. la balneazione;
b. la navigazione a vela e a remi;
c. l’accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, nonché alle unità di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati;
d. la navigazione a motore, ai natanti e alle imbarcazioni condotte dai residenti o dai proprietari di abitazioni nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta;
e. la navigazione a motore, regolamentata, ai natanti, alle imbarcazioni e alle unità adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate e alle attività dei centri d’immersione;
f. l’ormeggio in zone individuate e attrezzate con appositi campi boe;
g. l’ancoraggio, esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni condotte dai residenti o dai proprietari di abitazioni nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta;
h. l’esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi stabiliti, riservata ai pescatori aventi sede nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, nonché alle cooperative di pescatori aventi sede legale nei detti Comuni, e loro soci;
i. le attività di pescaturismo, riservate ai pescatori professionisti aventi sede nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, nonché alle cooperative di pescatori aventi sede legale nei detti Comuni, e loro soci;
j. la pesca sportiva regolamentata con lenza e canna;
k. le visite guidate subacquee regolamentate, con o senza autorespiratore, organizzate dai centri d’immersione subacquea aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta;
l. le immersioni subacquee regolamentate, con o senza autorespiratore;

Nelle zone C sono indicativamente consentiti:

a. la balneazione;
b. la navigazione a vela e a remi;
c. l’accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, nonché alle imbarcazioni di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati;
d. la navigazione a motore, secondo le norme vigenti, ai natanti e alle imbarcazioni condotte dai residenti, dai proprietari di abitazioni o dai risiedenti stagionalmente per almeno 7 gg. consecutivi in una struttura ricettiva nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta;
e. la navigazione a motore regolamentata, ai natanti, alle imbarcazioni, alle navi da diporto e alle unità adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate e alle attività dei centri d’immersione;
f. l’ormeggio regolamentato in zone individuate e attrezzate con appositi campi boe;
g. l’ancoraggio alle unità da diporto dei residenti, dei proprietari di abitazioni o dei risiedenti stagionalmente per almeno 7 gg. consecutivi in una struttura ricettiva nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta;
h. l’ancoraggio alle unità da diporto, in zone appositamente individuate;
i. l’esercizio della pesca professionale, praticata con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale (sciabichello, ecc.), riservata ai pescatori aventi sede nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, nonché alle cooperative di pescatori aventi sede legale nei detti Comuni, e loro soci;
j. le attività di pescaturismo, riservate ai pescatori professionisti aventi sede nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, nonché alle cooperative di pescatori aventi sede legale nei detti Comuni, e loro soci;
k. la pesca sportiva con lenza, bolentino e palamito, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, nonché, previa regolamentazione, con altri attrezzi e tecniche di pesca di uso locale;
l. la pesca sportiva con lenza e canna per i non residenti, previa autorizzazione, nei modi e nei luoghi stabiliti;
m. le immersioni subacquee, anche guidate, con o senza autorespiratore

Tags: , ,

Category: News, News Normative

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *