AMP di Capo Milazzo: Dal 21 Marzo Scattano i Divieti
Dopo tanta attesa, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di Approvazione del regolamento di disciplina dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, che diventa quindi realtà. Dalla lettura dei documenti non si può non rimanere stupiti da almeno due elementi: la data di firma del decreto e la tecnica di zonazione adottata dai tecnici dell’Ispra.
Le Date che non Tornano…
A maggio dello scorso anno, era stata proprio l’Ispra a dare notizia della firma contemporanea dei decreti istitutivi dell’AMP siciliana e di quella sarda di Capo Testa – Punta Falcone, da parte dell’allora ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti. D’altronde, chi meglio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, doveva essere a conoscenza dell’iter istitutivo delle due riserve? Eppure oggi scopriamo che, mentre il decreto di approvazione del regolamento di disciplina dell’area marina protetta “sarda” venne contestualmente firmato il 17 maggio, quello siciliano è stato firmato solo diversi mesi dopo, precisamente il 26 novembre 2018, e dal successore del ministro uscente, Sergio Costa.
Una Zonazione “Surreale”
Ma è stata senza dubbio la zonazione ad apparire a molti letteralmente “surreale”. Dopo anni in cui proprio i tecnici dell’Ispra hanno sostenuto la gradualità di protezione e quindi la necessità di istituire delle zone “cuscinetto” (zone e sottozone B) destinate a separare le zone A di tutela integrale da quelle C di minor tutela, oggi ci troviamo davanti ad una suddivisione nella quale la zona A, non solo è circondata su 3 lati dalla zona C, ma ha il limite nord che si trova a brevissima distanza dal mare libero. Una zonazione che a molti è sembrata quantomeno discutibile, se non del tutto priva di senso scientifico e pratico.
Da quando Scattano i Divieti
Ad ogni modo l’AMP è fatta e, a far data dal 21 marzo 2019, scatteranno anche tutti i divieti che il decreto istitutivo si porta dietro. In particolare, tra 10 giorni, inizieranno a decorrere i 180 giorni entro i quali devono essere installate le boe e deve essere presentato e approvato il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta avente ad oggetto “la disciplina di organizzazione dell’area marina protetta, nonchè la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite”.
Questo passaggio è molto importante perchè, teoricamente, fino all’approvazione del regolamento NON sono consentite (art. 6 comma 2) tutte quelle attività, elencate all’ art.5, per le quali è previsto il rilascio di una autorizzazione da parte dell’ente gestore. Nel dettaglio sarebbero vietate: le immersioni subacquee, l’accesso alle unita’ nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, la piccola pesca artigianale, il pescaturismo, la pesca sportiva da natante e l’ormeggio.
Fra Teoria e Pratica
Il “teoricamente” che abbiamo specificato prima, è d’obbligo perchè, già nel caso dell’AMP di Capo Testa, questi divieti sono stati completamente disattesi e per giunta con il beneplacito del Ministero dell’Ambiente. È stato infatti il suo direttore generale a scrivere in una nota ufficiale che: “tenuto conto della consolidata giurisprudenza sulla inefficace applicabilità dei divieti vigenti nelle aree protette in mancanza di chiari segnalamenti di identificazione del perimetro e delle diverse zone di tutela, e dunque della conseguente impossibilità da parte del soggetto gestore di provvedere al rilascio delle autorizzazioni sopra richiamate si valuta di impartire le direttive necessarie al più rapido avvio delle procedure di acquisto e installazione dei segnalamenti marittimi. Ciò risulta propedeutico e necessario ai fini dell’applicazione del regime di divieti e delle connesse deroghe.”
Cosa dice la Giurisprudenza
Tradotto: senza le boe i divieti sono inapplicabili e quindi sospesi. Peccato però che la “consolidata giurisprudenza” a cui i tecnici dell’Ispra si richiamano, asserisce l’esatto contrario! Ad esempio in una delle tante sentenze di Cassazione si legge che:
“Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area non è scusabile.”
Anzi è doveroso segnalare che, negli anni, gli ermellini hanno esteso questo approccio intransigente anche alla disciplina della navigazione, per la quale invece, in un primo momento, si erano orientati verso “la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette”.
Questo orientamento giurisprudenziale è anche il motivo principale per cui le boe di delimitazione sono un’autentica rarità nelle nostre Aree Marine Protette che, quando presenti, sono poste quasi sempre SOLO a segnalazione delle zone A.
Senza contare che è giuridicamente discutibile il fatto che si siano aggirate le prescrizioni dettate da un atto formale, per mezzo di una banale nota ufficiale, quando neppure le circolari ministeriali (cioè emanate dallo stesso soggetto che firma i decreti) sono considerate fonte del diritto.
Cosa Succederà?
Visti i tempi biblici della burocrazia, possiamo stare sicuri che il regolamento non si vedrà prima dei 6 mesi di tempo concessi dal decreto, tuttavia nessuno si prenderà la responsabilità di far gravare sulla comunità il blocco totale delle attività che esso prevederebbe. Ergo la già collaudata deroga sperimentata in Sardegna, tornerà molto utile anche nel caso di Capo Milazzo, soprattutto perchè permetterà di superare agevolmente la stagione estiva, senza che nessuno ci rimetta…pescatori subacquei a parte, per i quali, la sospensione dei divieti ovviamente non è applicabile.
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