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AMP Ciclopi: bandita la pesca in apnea dall’area C

| 29 Gennaio 2005 | 0 Comments

Con Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2005 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente che sostituisce integralmente il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, istitutivo dell’AMP delle Isole Ciclopi. Modifiche a zonazione e regime dei vincoli erano state chieste nel giugno del 2002 dal consorzio di gestione della piccola area protetta, formato dal comune di Aci Castello e dall’Università di Catania.
Premesso che la pesca in apnea, consentita dal vecchio decreto in zona C, è stata definitivamente bandita dall’intera superficie dell’area protetta, le modifiche riguardano dimensioni e confini della zona A, una diversa regolamentazione delle attività ludiche e sportive all’interno dell’AMP (sostanzialmente, i residenti potranno continuare a svolgere queste attività gratuitamente, mentre i non residenti dovranno pagare e servirsi necessariamente di diving e pescatori professionali locali. Bandite moto d’acqua e acquascooter, fissati limiti di velocità per la navigazione di imbarcazioni a motore in zona C (10 nodi) e B (5 nodi) e delimitati gli spazi in cui è consentita la balneazione (solo sull’Isola di Lachea).

Sia il presidente del consorzio di Gestione Angelo Messina che il direttore dell’AMP Emanuele Mollica hanno dichiarato soddisfazione per questo intervento, a noi non resta che prendere atto di questo nuovo trend di cancellazione della nostra attività anche dalle aree C delle AMP in cui era consentita. La speranza è che un giorno questi soddisfatti signori rendano conto degli elementi scientifici alla base delll’attuale modello di contemperamento di interessi, che vede l’apneista che pesca con il fucile subacqueo privato di ogni diritto di accesso sull’intero territorio delle AMP, sempre più numerose, estese e, soprattutto, incontrollate. Ad oggi, oltre all’accusa di “indurre atteggiamenti elusivi” della fauna marina, sicuramente in conflitto con gli interessi di certo turismo subacqueo ma sicuramente più “naturali” di qualsiasi atteggiamento confidente ispirato dall’indebita somministrazione di cibo, e alle difficoltà di controllo -che però riguardano soggetti che difficilmente inizieranno a rispettare la legge con l’introduzione di regole più ferree, e che potrebbero essere combattutti solo con i controlli, ad oggi pressoché inesistenti- non è dato sapere perché tutti possano fruire del mare delle AMP eccetto gli apneisti.

Riproduciamo di seguito il testo del nuovo decreto pubblicato sulla GU.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;
Visto l’art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino sono trasferite al Ministero dell’ambiente;
Visto l’art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e’ stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l’art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche’ alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e’ stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell’ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l’art. 8, comma 8, con il quale e’ venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall’art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lette-re a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Vista l’intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;
Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1990, con il quale e’ stata istituita la riserva naturale marina «Isole Ciclopi»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1996 con il quale e’ stato modificato il citato decreto 7 dicembre 1989;
Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2001, con il quale e’ stata affidata al consorzio di gestione dell’area marina protetta denominato «Isole Ciclopi», costituito tra il comune di Aci Castello e l’Universita’ di Catania, la gestione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi»;
Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», avanzata in data 27 giugno 2002 dal consorzio di gestione «Isole Ciclopi»;
Vista la relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell’area marina protetta «Isole Ciclopi», trasmessa in data 27 giugno 2002 dal consorzio di gestione «Isole Ciclopi»;
Vista l’istruttoria preliminare per l’aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 19 dicembre 2003, con la quale si concorda in linea di massima con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 e si ravvisa la necessita’ di aggiornare la zonazione dell’area marina protetta nell’ottica di una gestione dinamica della stessa;
Visto il parere favorevole espresso sull’aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», ai sensi dell’art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, dal comune di Acireale con la nota n. 2023/11 del 20 luglio 2004;
Visto il parere favorevole espresso sull’aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», ai sensi dell’art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, dal comune di Aci Castello con la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 4 marzo 2004;
Visto il parere favorevole espresso sull’aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» dalla provincia regionale di Catania protocollo n. 6380 del 24 febbraio 2004;
Vista la nota d’intesa della regione siciliana protocollo n. 21535 del 7 aprile 2004;
Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ravvisata la necessita’ di provvedere all’aggiornamento della riserva naturale marina denominata «Isole Ciclopi»;

Decreta:
Art. 1. Sostituzione del decreto interministeriale del 7 dicembre 1989

1. Il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», e’ integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti;

Art. 2. Denominazione

1. E’ istituita l’area marina protetta denominata «Isole Ciclopi».

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «accesso», l’ingresso, da terra e da mare, all’interno dell’area marina protetta delle unita’ navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all’ormeggio o aree individuate dove e’ consentito l’ancoraggio;
b) «acquacoltura», l’insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l’insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita’ navali, effettuato esclusivamente dando fondo all’ancora;
d) «balneazione», l’attivita’ esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo’ essere praticata anche con l’impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo’ comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
f) «imbarcazione», qualsiasi unita’ navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
g) «immersione subacquea», l’insieme delle attivita’ effettuate con l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino e all’addestramento subacqueo;
h) «misure di premialita’ ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita’ che implicano un minore impatto ambientale;
i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell’andamento dei parametri indicatori, dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
j) «natante», qualsiasi unita’ navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
k) «nave da diporto», qualsiasi unita’ navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
l) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
m) «ormeggio», l’insieme delle operazioni per assicurare le unita’ navali a un’opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un’opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;.
n) «pesca sportiva», l’attivita’ di pesca esercitata a scopo ricreativo;
o) «pesca subacquea», l’attivita’ di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
p) «pescaturismo», l’attivita’ integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita’ per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attivita’ turistico-ricreative;
q) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
r) «relazione sullo stato dell’area marina protetta», rapporto tecnico redatto in conformita’ alle direttive emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che descrive, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio, lo stato di qualita’ dell’ambiente dell’area marina protetta;
s) «ripopolamento attivo», l’attivita’ di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita’ faunistica che e’ gia’ presente nell’area di rilascio;
t) «unita’ navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all’art. 136 del codice della navigazione;
u) «zonazione», la suddivisione dell’area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 4. Finalita’

L’istituzione dell’area marina protetta «Isole Ciclopi» persegue la protezione ambientale dell’area interessata e si prefigge le seguenti finalita’:
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita’ marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) la promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell’area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita’ tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 5. Delimitazione dell’area marina protetta

1. L’area marina protetta «Isole Ciclopi», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e’ delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 22 dell’Istituto idrografico della marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine
=====================================================================
A1 |37° 34′.51 N |15° 10′.46 E (in costa)
B |37° 34′.07 N |15° 11′.02 E
C |37° 32′.85 N |15° 10′.20 E
D |37° 32′.48 N |15° 08′.97 E
E1 |37° 32′.60 N |15° 08′.56 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 6. Zonazione dell’area marina protetta

1. L’area marina protetta e’ suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.
2. La zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare circostante le Isole Ciclopi, delimitato dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica di cui all’art. 5:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine
=====================================================================
F |37° 33′.79 N |15° 09′.92 E
G |37° 33′.70 N |15° 10′.11 E
H |37° 33′.55 N |15° 10′.14 E
I |37° 33′.40 N |15° 09′.85 E
L |37° 33′.59 N |15° 09′.80 E

3. La zona B di riserva generale comprende il tratto di mare circostante la zona A delimitato dalla congiungente i seguenti punti, ad esclusione del porto di Acitrezza, riportati nella rielaborazione grafica di cui all’art. 5:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine
=====================================================================
M1 |37° 34′.11 N |15° 09′.89 E (in costa)
N |37° 34′.04 N |15° 10′.91 E
O |37° 32′.91 N |15° 10′.12 E
P |37° 33′.29 N |15° 09′.50 E
Q1 |37° 33′.58 N |15° 09′.61 E (in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta, come delimitato all’art. 5, compreso il porto di Acitrezza.

Art. 7. Attivita’ non consentite

1. Nell’area marina protetta «Isole Ciclopi» non sono consentite le attivita’ che possono alterare le caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalita’ istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all’art. 19, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all’art. 8 non e’ consentita:
a) qualunque attivita’ che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b) qualunque attivita’ di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c) qualunque attivita’ di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le piu’ restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche’ di sostanze tossiche o inquinanti; f) l’uso di fuochi all’aperto.

Art. 8. Attivita’ consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente dell’area marina protetta «Isole Ciclopi» e delle sue finalita’ istitutive, in deroga a quanto disposto all’art. 7 del presente decreto, sono consentite:

Zona A di riserva integrale

a) le attivita’ di soccorso, di sorveglianza e servizio;
b) le attivita’ di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell’area marina protetta;
c) la balneazione, esclusivamente nelle seguenti aree, opportunamente segnalate dal soggetto gestore:

1) nel tratto di mare, lungo il versante ovest dell’isola Lachea, che si estende dalla via di accesso all’isola fino al canale della Longa con una estensione di 30 metri dalla scogliera;
2) nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall’estremo nord dell’isola Lachea fino alla prima insenatura del versante est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera;

d) l’accesso ai natanti a remi per il solo raggiungimento delle aree di balneazione.

Zona B di riserva generale

a) le attivita’ consentite in zona A;
b) la balneazione;
c) la navigazione a vela e a remi;
d) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni a velocita’ non superiore a cinque nodi;
e) la navigazione a motore alle unita’ navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocita’ non superiore a cinque nodi;
f) l’ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;
g) l’esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attivita’ sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
h) l’attivita’ di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attivita’ sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni compresi nell’area marina protetta;
j) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d’immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei comuni compresi nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto;
k) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.

Zona C di riserva parziale

a) le attivita’ consentite in zona A e in zona B;
b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocita’ non superiore a dieci nodi;
c) la navigazione a motore alle unita’ navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocita’ non superiore a dieci nodi;
d) l’ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni compresi nell’area marina protetta.

2. Tutte le attivita’ consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell’area marina protetta «Isole Ciclopi», secondo le modalita’ indicate all’art. 10.

Art. 9. Gestione dell’area marina protetta

1. La gestione dell’area marina protetta «Isole Ciclopi» resta affidata al consorzio di gestione come da decreto del Ministero dell’ambiente del 27 febbraio 2001, ai sensi dell’art. 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell’art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di cui all’art. 10, comma 2;
c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio puo’ revocare in ogni momento con proprio provvedimento l’affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita’ da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, in particolar modo al precedente comma 4.

Art. 10. Disciplinare provvisorio e regolamento

1. Il soggetto gestore dell’area marina protetta «Isole Ciclopi», conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarita’ e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con regolamento, di cui al comma 2, le modalita’ e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita’ consentite nell’area marina protetta, previste all’art. 8 del presente decreto.
2. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell’area marina protetta «Isole Ciclopi», formulato entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, e’ approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore, predispone un disciplinare provvisorio delle attivita’ consentite, di cui all’art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformita’ con il presente decreto istitutivo, e’ recepito con ordinanza della competente Capitaneria di porto.
5. Fino all’adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attivita’ di cui all’art. 8 per le quali e’ previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore.
6. Al fine di ridurre e contenere l’impatto ambientale delle attivita’ di cui all’art. 8, il soggetto gestore puo’ prevedere nel disciplinare provvisorio e nel regolamento misure di premialita’ ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 11. Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell’area marina protetta «Isole Ciclopi» entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell’area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell’area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell’area marina protetta, nonche’ sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all’art. 13, comma 2.

2. Il parere della commissione di riserva e’ reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo’ essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte del soggetto gestore.

Art. 12. Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all’interno dell’area marina protetta «Isole Ciclopi», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all’istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall’amministrazione competente d’intesa con il soggetto gestore dell’area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalita’ istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell’area marina protetta «Isole Ciclopi», nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all’amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche’ delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita’ o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l’acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell’art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Al fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti, gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione territoriale degli assetti costieri nonche’ i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai comuni ricadenti nell’area marina protetta sono realizzati d’intesa con il soggetto gestore dell’area marina protetta.

Art. 13. Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell’area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente la relazione sullo stato dell’area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l’adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalita’ istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell’area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.

Art. 14. Sorveglianza

1. La sorveglianza nell’area marina protetta e’ effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonche’ dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area.

Art. 15. Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell’area marina protetta di «Isole Ciclopi» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 9 novembre 2004
Il Ministro: Matteoli

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