2011: arriva la licenza gratuita obbligatoria
L’ultima riunione del tavolo di lavoro ministeriale, presso il MIPAAF, alla quale hanno partecipato tutte le associazioni rappresentanti del mondo della pesca ricreativa riconosciute dal Ministero, ha portato finalmente a dei concreti sviluppi.
Tutta l’attività svolta dal tavolo è sempre stata mirata alla definizione delle modalità e dei parametri che permettessero di effettuare, come richiesto già da anni dall’UE, un censimento nazionale di tutti i pescatori ricreativi. Il risultato finale, oggetto del conseguente decreto ministeriale già redatto e di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è l’istituzione di una licenza obbligatoria, ma totalmente gratuita, che permetterà finalmente di stimare con precisione la reale consistenza del fenomeno della pesca ricreativa.
In attesa di leggere per intero il decreto, vale la pena anticipare alcuni punti salienti di questa riforma:
1) Chiunque intenda praticare qualsiasi forma di pesca ricreativa in mare, sia dalla barca
che da terra anche solo saltuariamente o sporadicamente DEVE compilare il censimento, inoltrarlo al Ministero nei vari modi stabiliti e ricevere una autorizzazione che dovrà avere con sé al momento di un eventuale controllo.
2) Le modalità di inoltro del censimento sono molteplici e vanno dalla possibilità di inoltro
della documentazione al Ministero in forma on-line collegandosi al sito del MIPAAF e ricevendo sempre on-line la relativa autorizzazione. È anche possibile presentare la modulistica compilata presso le Capitanerie o Delegazioni di Spiaggia ricevendo in via immediata l’autorizzazione. Una ulteriore possibilità è quella di rivolgersi alle associazioni di categoria (es. FIPSAS) le quali provvederanno all’inoltro della documentazione e alla consegna della autorizzazione.
3) L’obbligo di essere provvisti dell’ autorizzazione scatterà 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Chi, dopo questo periodo, verrà trovato a svolgere attività di pesca ricreativa in acque marine privo della suddetta autorizzazione, avrà 7 giorni di tempo per presentarla all’organo di controllo che ha rilevato l’infrazione, sia che il soggetto interessato l’avesse fatta ma non l’avesse con se, o anche qualora non l’avesse fatta dovrà, entro i 7 giorni successivi farla e presentarla. Trascorsi i 7 giorni senza che l’autorizzazione sia stata presentata scatteranno le sanzioni previste dal decreto.
Con questa importante iniziativa si sceglie finalmente una metodica di censimento che, per la prima volta in Italia rispetto ai tentativi precedentemente fatti, ha le fondamentali qualità dell’ufficialità e dell’incontestabilità. Proprio la mancanza di dati oggettivi ha fino ad oggi impedito alla pesca ricreativa di essere tenuta in considerazione nella trattazione di tutte quelle problematiche che, in maniera diretta o indiretta, hanno finito per limitare pesantemente la possibilità del cittadino di pescare liberamente.
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