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Sanzioni amministrative e scritti difensivi

| 12 Maggio 2002 | 0 Comments

 

Possiamo dire che gli Scritti Difensivi sono uno strumento versatile e praticamente gratuito che consentono al cittadino di sottoporre il proprio caso all’autorità competente – nel nostro caso la Capitaneria di Porto – per ottenere un attento esame della vicenda ed una decisione sulle proprie richieste. Quando possiamo utilizzare questo strumento? Quali sono le richieste che possiamo fare? Il ricorso agli scritti difensivi può farsi a prescindere dal fatto che il verbale sia regolare o meno. A seconda dei casi, varierà il tipo di richiesta:

1) Verbale Irregolare => il verbale è frutto di una erronea interpretazione dei fatti o della legge o viziato da un’irregolarità. Possiamo avvalerci degli scritti difensivi per evidenziarne i vizi.

2) Verbale Discutibile => il verbale è frutto di una interpretazione dei fatti o della norma applicata che potrebbe essere messa in discussione. Possiamo avvalerci degli scritti difensivi per esporre il nostro punto di vista.

3) Verbale Regolare => gli organi di controllo hanno rilevato l’ infrazione in modo corretto. L’infrazione sussiste e la nostra responsabilità è evidente ed incontestabile. Possiamo, in determinate circostanze, avvalerci degli scritti difensivi per chiedere una riduzione della sanzione o l’ammissione ad un pagamento rateale.

E’ bene chiarire che la distinzione è netta solo in teoria, perché nella pratica le situazioni che possono verificarsi sono moltissime e il passaggio da una categoria di verbali all’altra non è netta, ma graduale e ricca di sfumature: a noi serve soltanto per illustrare le possibilità che ci si presentano nel momento in cui veniamo multati.

Vediamo come si svolgono i fatti:

a) durante un controllo vi viene contestata una violazione ed inflitta una sanzione amm.va;

b) la sanzione prevista dalla legge non è fissa, ma va da un minimo ad un massimo. Salvo che non abbiate già commesso la stessa violazione in precedenza, sarete ammessi al pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio entro 60 gg. Il pagamento in misura ridotta ha per oggetto la cifra più vantaggiosa tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto ( art 16 L. 689/81). Nel caso usuale di violazione punita con sanzione da 516 a 3098 euro, la misura ridotta sarà pari a 1032 euro (3098: 3 = 1032; 516 x 2 = 1032);

c) entro 30gg dalla contestazione (o dalla notificazione) – in sostanza da quando avete notizia ufficiale della “multa” che vi è stata inflitta – potrete presentare o far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentiti. Visto che la norma dice “far pervenire”, gli scritti difensivi dovranno giungere a destinazione entro il termine previsto. La soluzione più sicura è quella della consegna manuale.

d) l’autorità competente valuta tutte le ragioni e, alternativamente, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento (entro 5 anni) oppure archivia gli atti, in ogni caso fornendo i motivi della sua decisione; con l’ordinanza viene disposta la restituzione delle cose sequestrate (salvo che vengano confiscate).

e) contro l’ordinanza che ingiunge il pagamento è possibile proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria competente entro il termine di 30 gg. A seconda del tipo di violazione, l’autorità giudiziaria competente (che viene indicata nell’ordinanza ingiunzione) potrà essere il Giudice di Pace o il Tribunale in composizione monocratica. Nel secondo caso, si renderà necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato.

Volendo, è possibile rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria senza ricorrere agli scritti difensivi.

Attraverso gli scritti difensivi, che sono redatti in carta libera e senza particolari formalità, potremo non solo richiedere l’archiviazione degli atti nel caso in cui il verbale ci appaia ingiusto, ma potremo anche chiedere una riduzione dell’entità della sanzione o una rateizzazione del pagamento di una multa che non contestiamo. L’art. 11 della Legge 689/81, infatti, prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo [….] si ha riguardo alla gravità della violazione all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

Chi versa in condizioni economiche disagiate, come la maggior parte dei giovani appassionati, potrà senz’altro chiedere una riduzione della sanzione al minimo.

Nel solito caso “usuale”, la sanzione di 1031 euro potrebbe essere ridotta a 516 euro.

Sempre nel caso di condizioni economiche disagiate, potremo chiedere una rateizzazione del pagamento, possibilità prevista dall’ art 26 della stessa legge: “L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagate in rate mensili da tre a trenta […….]”

Ricapitolando, gli scritti difensivi:

a) vanno fatti pervenire alla Capitaneria di Porto entro trenta giorni dalla contestazione (o notificazione) della violazione;

b) una copia va inviata “per conoscenza” al Comando di appartenenza dei verbalizzanti;

c) sono redatti in carta libera

d) va allegata una fotocopia del verbale

E’ bene chiarire che gli scritti difensivi non vi aiuteranno ad eludere le prescrizioni di legge e che un loro uso strumentale è sconsigliabile e controproducente.

Essi servono unicamente a porre rimedio ad eventuali errori degli organi accertatori, a permettervi di esporre il vostro punto di vista o a far valere particolari condizioni economiche ai fini di una riduzione o rateizzazione della sanzione.

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