Principali divieti e sanzioni della pesca in apnea
Questo articolo è datato. La legge 963/65 è stata definitivamente abrogata dal Dlgs 4/2012. Sebbene molti principi contenuti in questo articolo siano ancor oggi validi, chi non è interessato ad una ricostruzione storica della normativa dovrebbe leggere articoli più aggiornati o, per una visione d’insieme attualizzata, il Manuale normative pesca sub.
Prima di analizzare nel dettaglio i principali divieti e sanzioni della pesca in apnea, è bene precisare che, in linea generale, la violazione delle regole stabilite dalla legge sulla pesca marittima e dal relativo regolamento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (art. 26 n. 3 L.963/65 così come modificato dall’articolo 8 della Legge n° 381 del 25 agosto 1988).
In seguito all’l’entrata in vigore dell’Euro, le sanzioni devono intendersi da 516 a 3098 Euro.
Nei casi previsti dall’art. 15 della Legge alle lettere a) e b), si applica inoltre la pena accessoria della confisca del pescato.
L’ipotesi che ci riguarda maggiormente è quella prevista dall’articolo 15 lettera a) :
“pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa”.
Nel caso che la legge preveda la pena accessoria della confisca, gli attrezzi ed il pescato vengono sottoposti a sequestro.
Qualora il pescato sia stato sequestrato, l’interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.
Il comma conclusivo dell’articolo 25 dice inoltre che “Quando sia possibile ed utile per l’ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia”. Attenzione: in alcuni casi -come già accennato- si può abbandonare l’ambito amministrativo per entrare in quello penale, ovviamente più grave.
La Legge così com’è risulta criticabile soprattutto per il fatto di punire in modo pesante il pescatore sportivo ed in modo inadeguato quello professionale, ma due disegni di legge prevedono un notevole inasprimento delle pene per i professionisti. (D.D.L. S3358 e D.D.L. c2071-b.
Età minima per praticare la pesca subacquea
Innanzitutto, la pesca subacquea con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età (art. 18 L.963/65).
Chi cede un fucile subacqueo o un attrezzo similare ad un minore di anni 16 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1549 euro (art 26 n. 4 L 963/65) .
La stessa pena è prevista per chi affida un fucile subacqueo o attrezzo similare ad un minore di anni 16 qualora all’affidamento, che possiamo definire una “cessione temporanea”, segua l’uso effettivo.
Fucile Subacqueo e coltello: cautele e suggerimenti
L’art. 131 del Regolamento, intitolato “Limitazione di uso del fucile subacqueo”, recita: “È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione”.
La norma chiarisce come l’abitudine di alcuni di trasportare i fucili carichi sul gommone o di appoggiare i fucili carichi sopra la plancetta durante gli spostamenti integri in realtà una condotta proibita dalla legge e passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro.
Sempre riguardo il fucile, bisogna considerare che anche se la legge lo definisce un attrezzo da pesca, resta comunque uno strumento di offesa e pertanto è bene toglierlo dal bagagliaio della propria auto al rientro dalla pescata e non portarselo dietro in situazioni in cui sarebbe difficile giustificarne la presenza, come ad esempio andando a fare shopping o, peggio ancora, andando a sciare.
Questo consiglio vale a maggior ragione per il coltello da sub.
Divieto di sottrazione di organismi acquatici frutto di attività di pesca
L’articolo 15 lettera f) della Legge vieta a chiunque di “sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commenta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l’anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell’avente diritto”.
Tipico caso di violazione di questo precetto: la sottrazione di prede da un tramaglio o una nassa. Attenzione a violare questa norma perché si commette un reato perseguibile su querela della parte offesa. I trasgressori sono puniti con l’ arresto da 1 mese a 1 anno o l’ ammenda da 516 a 3098 euro (il reato è perseguibile su querela).
Dato che si tratta di reato contravvenzionale punibile alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il trasgressore può essere ammesso a pagare una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda (in questo caso 1549 euro) che estingue il reato (Oblazione ex art 162 bis Codice Penale).
Divieto di pesca con apparecchi ausiliari di respirazione.
La pesca subacquea, sia sportiva che professionale, è ammessa esclusivamente in apnea (artt. 128 e 128 bis del Regolamento).
A fini di sicurezza, in tutti i casi “è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea”.
L’articolo seguente del Regolamento (art. 128 ter, introdotto con l’art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249) chiarisce meglio la questione del trasporto di fucili e bombole: “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea”. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: “Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo”.
La norma di quest’ultimo comma ha inizialmente generato molta incertezza nella sua applicazione: gli organi di controllo finirono per intenderla nel senso che la pesca subacquea poteva esercitarsi esclusivamente con barca appoggio e barcaiolo al seguito.
La conseguenza di questa interpretazione non era da poco: di fatto, veniva proibita la pesca subacquea con immersione da terra, molto praticata dagli appassionati; inoltre, anche chi si recava a pesca con la barca appoggio, doveva farsi assistere sempre da un secondo a bordo del mezzo. La cosa suscitò non poche polemiche, anche perché se la legge avesse voluto introdurre una limitazione così importante non lo avrebbe certamente fatto in modo così implicito, servendosi della seconda parte di un articolo che si occupava della sicurezza del pescatore subacqueo.
Non a caso, infatti, lo stesso Ministro (al tempo: della Marina Mercantile) intervenne con la famosa Circolare n. 6227201 del 23/07/1987, nella quale chiarì che l’articolo di legge in questione riguardava esclusivamente i subacquei che “si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi [omissis] un apparecchio ausiliario di respirazione” e che non si applicava al “pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca con l’ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subacquea da terra”.
Riassumendo: se non si hanno bombole a bordo non occorre farsi assistere da un barcaiolo né detenere una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo; inoltre, non esiste alcuna norma che proibisca di immergersi direttamente da terra senza barca appoggio. Per controbattere eventuali contestazioni basate sull’art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249 vi consigliamo di stampare la circolare cliccando su questo link e selezionando “Stampa” dal menù File di I. Explorer; vi consigliamo di portare la stampa in gommone per esibirla a chi vi contestasse l’assenza di assistente a bordo o di specifica cima per il recupero del subacqueo.
Per il resto, basta ricordare che la violazione delle disposizioni dell’art 128 ter è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro.
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