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Pesca Sub: Regole e Divieti su Antemurali e Scogliere Frangiflutti

| 18 Gennaio 2017 | 1 Comment

Antemurali e frangiflutti, siano questi a protezione di moli o di porzioni di spiaggia, sono luoghi molto frequentati dai pescatori subacquei, particolarmente in inverno, ma sui quali ci si ritrova spesso a discutere con le idee poco chiare. La domanda che in tanti si pongono è semplicissima: “si può pescare sugli antemurali e/o sui frangiflutti?”, ma la risposta, come spesso accade quando ci si deve addentrare in materia di normative, non è purtroppo nè semplice nè univoca.

In linea generale non esiste alcuno specifico divieto di pesca in prossimità di questo tipo di strutture, ma solo una censura relativa alle zone interdette dalle ordinanze locali. Eventuali limitazioni potranno essere continue, se ad esempio imposte con le ordinanze di sicurezza della navigazione, oppure temporanee, come quelle introdotte con le ordinanze di sicurezza balneare che, di solito, sono in vigore dal 1 maggio al 30 settembre/ottobre.

sopraesottofluttoAntemurali e Strutture Portuali in Genere

L’art. 129 stabilisce, alla lettera d), che la pesca in apnea è sempre vietata “in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo”.

L’esatta dislocazione di dette zone è reperibile nella locale ordinanza di sicurezza della navigazione che, tra le altre cose, individua il “cono” interdetto a pesca e ancoraggio per intenso traffico nautico da e per il porto.

Salvo rari casi, sono “proibite” tutte le strutture che ricadono all’interno del bacino portuale e quelle nelle immediate vicinanze dell’imboccatura e del cono di manovra, spesso compreso il molo di sottoflutto.

Ricadono invece in una sorta di zona “grigia” i moli di sopraflutto che, quasi sempre dimenticati dalle ordinanze, dovrebbero essere a tutti gli effetti luoghi in cui, almeno in parte, poter pescare liberamente.

Il condizionale è d’obbligo perchè è prassi abituale che, a domanda diretta fatta agli organi competenti, non venga mai opposto alcun divieto formale, ma venga tuttavia fatto intendere che la pratica in tali zone possa essere fonte sicura di contestazioni.

Quindi, l’unico consiglio che è possibile dare è che, in assenza di un regolamento certo, è consigliabile stare alla larga da queste zone a meno che non abbiate tempo e sostanze da impegnare in un ricorso che però, meglio chiarirlo fin da subito, si preannuncia dall’esito quantomai incerto.

frangiflutti-spiaggiaFrangiflutti a Protezione delle Spiagge

Il discorso cambia radicalmente quando ci si sposta sulle scogliere frangiflutti, ossia quelle barriere artificiali realizzate a protezione dei litorali sabbiosi e generalmente ubicate a distanza variabile tra i 300 e i 500 metri da riva.

Proprio in virtù della fascia costiera in cui ricadono queste strutture, solitamente risentono solo del limite dei 500 metri di distanza previsto da spiagge frequentate da bagnanti, che però, come abbiamo già spiegato in questo articolo, è da ritenersi valido solo nel periodo balneare.

Tuttavia, poichè la locale capitaneria di porto ha facoltà di interdire alle varie attività umane, qualsiasi porzione di litorale ritenga opportuno per questioni di sicurezza, resta sempre tassativo consultare le ordinanze relative alle acque di nostra abituale frequentazione e, in caso di dubbi, non esitare a chiedere personalmente informazioni al personale del compartimento marittimo.

Riassumendo

Gli antemurali dei porti sono solitamente “dimenticati” dalle ordinanze di sicurezza della navigazione, risultano normati solo nelle strutture più grosse come ad esempio il porto di Genova che ha un regolamento ad hoc.

Nel caso in cui le ordinanze NON prevedano esplicito divieto è comunque fortemente consigliato chiedere informazioni direttamente alla locale CP, diversamente è meglio considerarle zone off-limits. Viceversa sulle scogliere frangiflutti a protezione delle spiagge, salvo che non esista particolare divieto imposto con apposita ordinanza, si deve generalmente attenersi solo a quelli temporanei imposti dalle ordinanze di sicurezza balenare estiva.

Capita sovente che qualcuno decida di andare a pescare in questi posti, non perchè informato ma, stupidamente, “perchè lo fanno tutti”. Ecco, abbiate anche cura di non confondere le condotte lecite, quindi permesse dalla legge, con quelle “tollerate”, ossia formalmente illecite ma che le autorità di controllo dimostrano di non perseguire, non almeno con la fermezza che sarebbe richiesta. Nel secondo caso avrete comunque sempre torto e, in caso di contestazione, a nulla servirà obiettare che “lo fanno in tanti e nessuno ha mai detto nulla”.

antemurale esterno

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