Pesca Tonno 2018: Tutto Quello che C’è da Sapere
Anche quest’anno, dal 16 giugno al 14 ottobre (compresi), aprirà ufficialmente la stagione della pesca al tonno rosso anche per i pescatori dilettanti. Come nelle campagne passate, la durata è puramente aleatoria dato che l’esiguo contingente riservato alla pesca ricreativa (riconfermato anche per il triennio 2018-2020) è destinato ad esaurirsi molto rapidamente, tanto che intorno alla fine di luglio arriva immancabile il decreto di chiusura anticipata (24 luglio nel 2015, 27 luglio nel 2016, 1 agosto nel 2017).
Al netto delle proposte, per fortuna mai concretizzatesi, che miravano a limitare ulteriormente la cattura dilettantistica ad un solo esemplare l’anno per licenza, le circa 6000 licenze dovranno spartirsi “ben” 18,61 tonnellate (nel 2017 erano state 15 tonnellate), ossia sempre lo 0,478% della quota nazionale che si traduce in 3,1 kg di tonno per autorizzazione ovvero, in considerazione della taglia minima vigente (30 kg), sempre il solito tonno piccolo ogni 10 imbarcazioni circa.
La tanto attesa contrattazione per la pianificazione del prelievo triennale 2018-2020, come previsto, non ha portato grossi scossoni, nè per i professionisti nè per i dilettanti. Anzi, i ricreativi italiani possono rallegrarsi di aver conservato il diritto ad esercitare una pesca che in altri paesi europei (vedi Spagna) si sono già visti sottrarre, avendo già subito in casa pesanti e ingiustificate limitazioni su quella al pesce spada.
Ciò nonostante, per tutti coloro che vogliono cimentarsi nella cattura del re dei mari, ricapitoliamo quello che che il pescatore sportivo/ricreativo deve sapere sulla pesca al tonno rosso per il 2018, e qualche piccola “stortura” normativa di cui deve tenere conto per non incappare in brutte sorprese.
1_Periodo di Pesca
Il periodo di prelievo consentito è fissato tassativamente dal 16 Giugno 2018 al 14 Ottobre 2018 (compresi), salvo provvedimenti di interruzione anticipata della pesca del Tonno Rosso che saranno comunicati dalle autorità vigenti.
2_Chi Può Pescare il Tonno e Chi No
È necessario essere muniti di un’autorizzazione, gratuita e di validità triennale, rilasciata dalla Capitaneria di Porto (con riguardo alle procedure di rilascio ed al periodo di validità dei relativi nulla-osta restano pienamente vigenti le disposizioni di cui alla Circolare n.12780 del 15 giugno 2010, con l’unica precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo ed esclusivamente unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana). Detta “licenza” è conferita all’imbarcazione ed è valida per tutti i pescatori a bordo, anche in assenza del proprietario del natante. La “stortura” normativa cui facevamo cenno prima, riguarda il fatto che quindi possono pescare il tonno SOLO i pescatori muniti mezzo d’appoggio; coloro che si immergono partendo da terra o che praticano la pesca con la canna da riva NON possono avere il nulla osta e NON sono quindi autorizzati alla pesca.
3_Taglia Minima
30 kg o 115 cm, è necessario che almeno una delle due prescrizioni sia rispettata, misura e peso minimi NON sono soggetti ad alcuna tolleranza, il pesce non può essere sbarcato eviscerato. Per verificare come misurare la lunghezza del pesce fare riferimento all’allegato 2 della Circolare n.12780 del 15 giugno 2010
4_Adempimenti Post Cattura
Fermo restando il limite di prelievo fissato in 1 (uno) esemplare al giorno ad imbarcazione, a prescindere dal numero di pescatori, è fatto obbligo di comunicare la cattura alla CP di competenza PRIMA dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo a disposizione, ricordando che esiste una lista di porti adibiti allo sbarco del tonno rosso (Allegato D, pagina 21) e che è fatto assoluto divieto di sbarco in porti non autorizzati o a terra. Successivamente, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata o trasmessa all’Autorità Marittima del porto di sbarco copia della dichiarazine di cattura di cui all’allegato 3 della Circolare n.12780 del 15 giugno 2010
5_Sanzioni
Il Decreto Direttoriale con cui il MIPAAF ha stabilito la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020, riconferma in toto le disposizioni applicative fissate per la Campagna di Pesca 2017 con il decreto direttoriale n. 8746 del 10 aprile 2017.
Tali disposizioni chiariscono che il regime sanzionatorio applicabile alla pesca sportiva è quello previsto dal D.Lgs. n.4/2012 e successive modificazioni. In particolare:
art. 39 comma 10 lettera a) della legge 154/2016
È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
art. 39 comma 11 della legge 154/2016
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro (1000 euro con pagamento in misura ridotta)
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro (4000 euro con pagamento in misura ridotta)
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro (16.667 euro con pagamento in misura ridotta)
art. 39 comma 12 della legge 154/2016
Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
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